Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1C_2/2016
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Sentenza dell'11 gennaio 2016
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Merkli, Eusebio,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
1. A.________ Ltd.,
2. B.________,
patrocinati dall'avv. dott. Elio Brunetti,
ricorrenti,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Romania,
ricorso contro la sentenza emanata il 22 dicembre 2015 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
Fatti:
A.
Il 7 agosto 2014 la Procura presso il Tribunale di Cluj (Romania) ha presentato alla Svizzera una richiesta di assistenza giudiziaria in materia penale nell'ambito di un procedimento avviato nei confronti di C.________ per titolo di evasione fiscale continuata secondo il CP rumeno. L'indagato avrebbe recato pregiudizi al budget dello Stato richiedente mediante un sistema di finti circuiti fra più società commerciali con sede in Romania e all'estero, registrando nei libri contabili presunte operazioni commerciali fittizie allo scopo di eludere il pagamento degli oneri fiscali. Nel quadro di perquisizioni domiciliari presso una società amministrata dall'indagato sono stati rinvenuti atti costitutivi e timbri di varie società commerciali estere da lui gestite, tra le quali figurano tra altre A.________ Ltd., D.________ Ltd. ed E.________.
B.
Con decisione di chiusura del 12 agosto 2015 il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha accolto la rogatoria ordinando la trasmissione alle autorità rumene di relazioni bancarie intestate a D.________ Ltd. ed E.________, nonché di un conto presso una banca e di un altro presso F.________ AG, intestate ad A.________ Ltd. Adita da questa società e da B.________, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (TPF) con giudizio del 22 dicembre 2015 ne ha respinto, in quanto ammissibile, il ricorso.
C.
A.________ Ltd. e B.________ impugnano questa decisione con un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiedono di annullarla e di respingere la domanda di assistenza.
Non sono state chieste osservazioni al gravame.
Diritto:
1.
1.1. Avverso le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio (DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4) o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 139 IV 294 consid. 1.1; 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2).
1.2. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2). Conformemente all'art. 42 cpv. 2 LTF, spetta ai ricorrenti, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (DTF 139 IV 294 consid. 1.1 e rinvii).
2.
2.1. Il TPF, rilevato che la E.________ è stata sciolta, ha accertato che dai documenti non risulta il nome di B.________. In applicazione della prassi richiamata dal legale del ricorrente, che non ha dimostrato di esserne l'avente diritto economico, ha negato la legittimazione a ricorrere di quest'ultimo.
2.2. Al riguardo, il ricorrente si limita ad addurre, in maniera del tutto generica, ch'egli era il solo avente diritto economico della società, per cui non vi sarebbe ragione di dubitare che lo sarebbe stato anche al momento del suo scioglimento. Con questo semplice accenno, egli non dimostra per niente che l'istanza precedente si sarebbe scostata dalla costante prassi, secondo la quale, nella materia in esame, l'avente diritto economico di una persona giuridica regolarmente sciolta è eccezionalmente legittimato a ricorrere quando dimostri, con la produzione di documenti ufficiali, la sua qualità di beneficiario economico (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 pag. 138; 123 II 153 consid. 2c e d pag. 157 seg.; sentenza 1C_370/2012 del 3 ottobre 2012 consid. 2.3 e 2.7); condizione quest'ultima non adempiuta in concreto.
Nella misura in cui si diffonde a contestare la trasmissione di documenti relativi a E.________ e D.________ Ltd., ossia di terzi, alla ricorrente fa difetto la legittimazione a ricorrere.
2.3. Riguardo all'asserita omissione della cernita dei documenti bancari da parte del Ministero pubblico ticinese, la ricorrente non sostiene d'aver addotto questa censura, nel ricorso o nella replica, dinanzi al TPF, che avrebbe potuto se del caso sanare eccezionalmente detta pretesa mancanza.
2.4. La ricorrente, sostenendo che l'esposto fattuale della domanda di assistenza sarebbe insufficiente e che si sarebbe in presenza di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove nonché di una violazione del principio della proporzionalità, neppure tenta di dimostrare perché il TPF avrebbe ritenuto a torto che dagli atti risultano diverse sue operazioni bancarie connesse con la fattispecie descritta nella rogatoria; fatti con i quali essa non si confronta. Anche in tale ambito, il TPF non si è del resto scostato dalla costante prassi, in particolare dalla giurisprudenza relativa all'utilità potenziale dei documenti bancari da trasmettere.
2.5. Infine, sempre riguardo alla pretesa carenza dell'esposto dei fatti della domanda estera, l'accenno di violazione dell'art. 31 cpv. 1, relativo a perquisizioni e sequestri nell'ambito di rogatorie, dell'Accordo di cooperazione fra la Confederazione Svizzera, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, concluso il 26 ottobre 2004 (RS 0.351.926.81), è inammissibile per carenza di motivazione (art. 42 LTF).
3.
Non si è pertanto in presenza di un caso particolarmente importante, per cui il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
3.
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, al Ministero pubblico del Cantone Ticino, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria.
Losanna, 11 gennaio 2016
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Fonjallaz
Il Cancelliere: Crameri