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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
9C_308/2015 {T 0/2}
Sentenza del 25 gennaio 2016
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali Glanzmann, Presidente,
Pfiffner, Parrino,
Cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento
SWICA Assicurazione malattia SA,
Römerstrasse 38, 8401 Winterthur,
ricorrente,
contro
A.________, patrocinato da Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro le malattie (indennità giornaliere),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 23 marzo 2015.
Fatti:
A.
A.________, nato nel 1964, minatore capo squadra presso il cantiere B.________, ha lavorato fino al 2 maggio 2013 quando è stato dichiarato completamente inabile al lavoro. Per il tramite del proprio datore di lavoro è stato affiliato contro il rischio di perdita di guadagno a seguito di malattia presso Swica Assicurazione malattia SA (di seguito: Swica). Con decisione del 20 maggio 2014, confermata su opposizione il 21 ottobre 2014, Swica ha interrotto il versamento delle indennità giornaliere a partire dal 1° maggio 2014.
B.
Adito su ricorso dell'assicurato, il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino lo ha accolto e condannato Swica a versare le indennità giornaliere al 100% fino al 31 agosto 2014 e al 50% dal 1° settembre 2014 sino a esaurimento delle prestazioni (giudizio del 23 marzo 2015).
C.
Il 6 maggio 2015 (timbro postale) Swica ha inoltrato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, cui chiede di annullare il giudizio impugnat o.
Diritto:
1.
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF; cfr. tuttavia l'eccezione del cpv. 2), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Per contro, in linea di principio, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti eseguito dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).
2.
Avuto riguardo alle censure sollevate, l'oggetto del contendere verte sul diritto del ricorrente alle indennità giornaliere dopo il 30 aprile 2014.
3.
Il giudizio impugnato espone correttamente le norme e la prassi in materia, rammentando in particolare le condizioni per avere diritto a un'indennità giornaliera nell'assicurazione malattia. A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione. Per completezza si può ricordare che l'art. 72 LAMal dispone che gli assicuratori stabiliscono l'ammontare dell'indennità giornaliera assicurata d'intesa con gli stipulanti l'assicurazione. Essi possono limitare la copertura alla malattia e alla maternità (cpv. 1). Il diritto all'indennità giornaliera è dato qualora la capacità lavorativa dell'assicurato sia ridotta di almeno la metà (art. 6 LPGA) (...) (cpv. 2). L'indennità giornaliera va pagata, per una o più malattie, durante almeno 720 giorni compresi nell'arco di 900 giorni consecutivi (cpv. 3). In caso di incapacità lavorativa parziale è pagata una corrispondente indennità giornaliera ridotta per la durata di cui al capoverso 3. È mantenuta la protezione assicurativa per la capacità lavorativa residua (cpv. 4). Per l'art. 6 LPGA è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività. L'assicurato, che è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute, deve accettare, in caso d'incapacità durevole nella professione precedentemente esercitata, di utilizzare le sue capacità lavorative in settori lavorativi diversi, ragionevolmente esigibili (cfr. sentenze 9C_830/2014 del 21 gennaio 2015 consid. 2 e 9C_74/2007 del 19 ottobre 2007 consid. 3.2).
4.
4.1. Il Tribunale cantonale ha ritenuto che l'assicurato era completamente inabile al lavoro dal 2 maggio 2013 ma che a partire dal 1° maggio 2014 avrebbe potuto riprendere un'attività confacente al suo stato di salute. Basandosi sugli accertamenti dell'assicurazione invalidità, che ha riconosciuto un grado d'invalidità del 50% dal 2 maggio 2014 con diritto a una mezza rendita d'invalidità dal 1° settembre 2014 (6 mesi dopo la presentazione della domanda), il Tribunale cantonale ha concluso che l'assicurato aveva diritto a un'indennità giornaliera al 100% dal 2 maggio 2014, che andava tuttavia ridotta al 50% dal 1° settembre 2014 dopo un periodo di adattamento di 4 mesi. A mente del Tribunale cantonale, le patologie di cui era ed è affetto l'assicurato, di natura sostanzialmente polmonare e psichica, come costatato dai dottori D.________ e C.________ nei loro rapporti rispettivi del 2 e 13 aprile 2014, non gli permettevano di svolgere alcuna attività nel cantiere del suo ex datore di lavoro ma solo un'attività sostitutiva leggera. Del resto il datore di lavoro ha licenziato l'assicurato mediante scritto del 7 agosto 2014 con effetto 31 ottobre 2014 e pertanto una ripresa del lavoro presso la stessa ditta era impossibile.
4.2. La ricorrente si oppone alla prosecuzione del versamento delle indennità giornaliere dopo il 30 aprile 2014 per due ragioni. In primo luogo sostiene, sulla base dei rapporti del 2 e del 13 aprile 2014 dei dottori D.________ e C.________, che il Tribunale cantonale ha a torto ritenuto che lo stato di salute dell'interessato gli precludesse di potere svolgere qualsiasi attività lucrativa sul cantiere dell'ex datore di lavoro. Un'attività di magazziniere sarebbe stata invece compatibile con lo stato di salute dell'assicurato. In secondo luogo, la ricorrente fa valere che l'ex datore di lavoro ha offerto all'assicurato di lavorare fuori dal tunnel, ma sempre sul cantiere. Quest'ultimo avrebbe rifiutato tale proposta senza motivo, contravvenendo al suo obbligo di ridurre il danno. Dopo il 30 aprile 2014 non era pertanto più giustificato né di versare le indennità giornaliere né di riconoscergli un periodo di adattamento di 4 mesi.
5.
5.1. Le parti, come correttamente ritenuto dal Tribunale cantonale, sono d'accordo nel ritenere che dopo il 2 maggio 2013 l'assicurato non poteva più svolgere il suo lavoro di minatore capo squadra sostanzialmente per i suoi disturbi polmonari. Le parti sono anche concordi nel ritenere che a partire dal 1° maggio 2014, un'attività leggera e adeguata allo stato di salute dell'assicurato sarebbe stata esigibile a tempo pieno. Esercitando quest'attività sostitutiva, l'assicurato subirebbe una perdita di guadagno del 50%, come accertato dall'assicurazione invalidità (cfr. decisione del 10 dicembre 2014 dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero), ciò che non è neppure messo in discussione dalla ricorrente. A mente di quest'ultima, l'assicurato avrebbe tuttavia potuto riprendere un lavoro adeguato, in magazzino, presso l'ex datore di lavoro, senza subire alcuna riduzione del proprio salario, come del resto sarebbe stato proposto dall'ex datore di lavoro, ma rifiutato senza motivo dall'assicurato.
5.2. La tesi ricorsuale non è suffragata da alcun documento. Agli atti non figura nessuna offerta dell'ex datore di lavoro all'intenzione dell'assicurato per un lavoro concreto in magazzino o comunque al di fuori dal tunnel ferroviario. Nel documento al quale si riferisce la ricorrente a giustificazione della sua argomentazione, una lettera del 29 luglio 2014 dell'ex datore di lavoro alla ricorrente, viene indicato che il primo era disponibile ad assumere l'assicurato in una "professione confacente al suo stato di salute" ma che questa proposta non ha avuto alcun riscontro. L'audizione in sede di procedura giudiziaria cantonale di due collaboratori dell'ex datore di lavoro (E.________ in qualità di capo del personale e F.________ quale collaboratore dell'ufficio del personale) ha permesso di chiarire che non si è trattato di un'offerta formale e concreta, che la questione è stata discussa una sola volta con l'assicurato ma che non si è concretizzata per motivi diversi non necessariamente imputabili all'assicurato. Sulla base di queste dichiarazioni, il Tribunale cantonale ha ritenuto che l'attività proposta dall'ex datore di lavoro non era sufficientemente individualizzata per potere essere presa in considerazione quale attività sostitutiva. Oltretutto, non poteva essere considerata esigibile vista la patologia polmonare poiché, anche se esercitata al di fuori dal tunnel, rimaneva nel settore del cantiere e quindi esposta a polvere e sporcizia. A queste considerazioni, la ricorrente obietta che l'attività di magazziniere è da considerarsi compatibile con lo stato di salute come descritto dai dottori D.________ e C.________. Così facendo la ricorrente si limita a criticare in maniera appellatoria, e dunque inammissibile (cfr. consid. 1), il giudizio impugnato e a ribadire la propria opinione senza spiegare perché gli accertamenti del Tribunale cantonale in merito all'inesistenza di un'attività sostitutiva in seno all'ex datore di lavoro e la sua inesigibilità sarebbero manifestamente insostenibili. Determinante nella fattispecie, ai fini dell'esito del litigio, è la mancata prova dell'esistenza di un'attività sostitutiva presso l'ex datore di lavoro. Nella sua memoria ricorsuale, la ricorrente non dimostra in nessun modo che l'ex datore di lavoro avrebbe concretamente prospettato all'assicurato un lavoro sostitutivo compatibile con il suo stato di salute. Non si può pertanto imputare all'assicurato una violazione del suo obbligo di ridurre il danno.
5.3. Alla luce di queste considerazioni, si deve ritenere, come accertato dal Tribunale cantonale, che a partire dal 1° maggio 2014 l'assicurato avrebbe potuto riprendere un'attività sostitutiva. Tenuto conto di un periodo di adattamento di 4 mesi, durata di per sé non contestata dalla ricorrente, se non in relazione con la denegata violazione da parte dell'assicurato del suo obbligo di ridurre il danno, il diritto alle indennità giornaliere poteva essere riconosciuto anche dopo il 30 aprile 2014 secondo le modalità stabilite dal Tribunale cantonale.
6.
In esito alla suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto secondo la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF come manifestamente infondato.
7.
Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 25 gennaio 2016
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Glanzmann
La Cancelliera: Cometta Rizzi