Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 1/2}
2C_84/2015
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Sentenza del 3 febbraio 2016
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Zünd, Presidente,
Haag, De Rossa Gisimundo, Giudice supplente.
Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
Comune di Arbedo-Castione,
patrocinato dall'avv. Adriano Censi,
ricorrente,
contro
Consiglio di Stato del Canton Ticino,
residenza governativa, 6501 Bellinzona.
Oggetto
perequazione finanziaria intercomunale,
ricorso in materia di diritto pubblico contro la modifica dell'art. 14 del regolamento sulla perequazione finanziaria intercomunale del 3 dicembre 2002, decretata dal Consiglio di Stato del Canton Ticino il 10 dicembre 2014.
Fatti:
A.
Il 10 dicembre 2014, il Consiglio di Stato del Canton Ticino ha decretato la modifica dell'art. 14 cpv. 1 lett. b del regolamento sulla perequazione finanziaria intercomunale del 3 dicembre 2002 (RPI; RL/TI 2.1.2.3.1), che concretizza i criteri per la ripresa del contributo di livellamento fondata sull'art. 5 cpv. 2 e 3 della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002 (LPI; RL/TI 2.1.2.3).
Nella versione precedente, intitolata "Criteri di ripresa (art. 5 cpv. 2 L) ", l'art. 14 cpv. 1 lett. b RLPI prevedeva che:
1. Per determinare la ripresa del contributo di livellamento di un dato anno, la Sezione enti locali in collaborazione con i Comuni, analizza e se del caso corregge il risultato dell'esercizio prendendo in considerazione i seguenti elementi:
(...)
b) l'entità degli ammortamenti contabilizzati, che non possono superare il 10% della sostanza ammortizzabile di inizio anno; a partire dai consuntivi 2010 tale limite è aumentato al 13%;
Con la modifica impugnata, il regolamento sulla perequazione finanziaria intercomunale del 3 dicembre 2002 è stato così mutato:
Criteri di ripresa (art. 5 cpv. 3 L) :
Art. 14 cpv. 1 lett. b
b) l'entità degli ammortamenti contabilizzati, che non possono superare il 9% della sostanza ammortizzabile di inizio anno; a partire dai consuntivi 2019 il limite è dell'11%. Nel calcolo non si tiene conto del valore delle opere di approvvigionamento idrico e dei relativi ammortamenti;
La modifica è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Canton Ticino n. 58/2014 del 12 dicembre 2014 (pag. 527) ed è entrata in vigore con effetto immediato.
B.
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 23 gennaio 2015, il Comune di Arbedo-Castione ha impugnato la nuova versione dell'art. 14 cpv. 1 lett. b RLPI, chiedendo di annullarla. L'insorgente fa valere la lesione dei principi di legalità e della separazione dei poteri, del divieto di retroattività, dei principi della buona fede e della certezza giuridica.
Invitato ad esprimersi, il Consiglio di Stato ticinese ha domandato che, nella misura in cui sia ammissibile, l'impugnativa venga respinta. Le parti hanno in seguito depositato una replica e una duplica, con le quali hanno confermato le proprie originarie richieste.
Diritto:
1.
1.1. Secondo l'art. 82 lett. b LTF, il Tribunale federale giudica i ricorsi contro gli atti normativi cantonali. Il regolamento contestato è un atto normativo cantonale di carattere generale e astratto, che si applica a una cerchia indeterminata di persone. Dal momento che il diritto ticinese non prevede rimedi specifici per un suo controllo astratto, contro lo stesso è ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale ( art. 82 lett. b e 87 cpv. 1 LTF ; sentenza 2C_829/2012 del 23 aprile 2013 consid. 1).
1.2. La modifica del regolamento è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Canton Ticino del 12 dicembre 2014, in conformità con l'art. 85 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002, a quel tempo in vigore. Tenuto conto delle ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 lett. c LTF), il ricorso è tempestivo (art. 101 LTF).
1.3. In base alla giurisprudenza del Tribunale federale in ambito di perequazione intercomunale, riconosciuta dev'essere infine anche la legittimazione del Comune di Arbedo (art. 89 cpv. 1 LTF; DTF 135 I 43 consid. 1.3 pag. 47; 135 II 156 consid. 3.1 pag. 157 segg.; sentenze 2C_214/2015 del 6 agosto 2015 consid. 1.2.3.1; 2C_949/2013 del 24 marzo 2014 consid. 2.2.2; 1C_459/2011 del 4 settembre 2013 consid. 3.4; 2C_542/2011 del 3 giugno 2012 consid. 1.3 e 2C_366/2009 del 3 marzo 2010 consid. 2.4). Già solo per il 2013, la modifica legislativa in questione ingenera infatti per l'Ente pubblico ricorrente l'obbligo di restituire un importo considerevole, pari a fr. 270'179.--; l'impugnativa solleva inoltre questioni giuridiche potenzialmente di rilevanza anche per gli altri Comuni ticinesi.
2.
2.1. Con il ricorso in materia di diritto pubblico può in particolare venir censurata la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), nozione che comprende i diritti e i principi di natura costituzionale, quali il principio del divieto della retroattività delle leggi e quello di legalità (DTF 133 III 446 consid. 3.1 pag. 447 seg.; sentenze 2C_218/2012 del 25 luglio 2012 consid. 1.3 e 2C_797/2009 del 20 luglio 2010 consid. 4.1). Ciò nondimeno occorre sin d'ora ricordare che, al di fuori del diritto penale e di quello tributario, quando il principio della legalità non viene invocato in relazione a un diritto fondamentale, il Tribunale federale interviene solo se la violazione denunciata comporta nel contempo una lesione del divieto d'arbitrio (sentenze 2C_428/2015 del 15 novembre 2015 consid. 6.1; 2C_542/2011 del 3 giugno 2012 consid. 4.1 e 2C_81/2008 del 21 novembre 2008 consid. 5.1).
Salvo per i casi citati dall'art. 95 LTF, che non entrano qui in considerazione, con ricorso in materia di diritto pubblico non può invece essere criticata la violazione del diritto cantonale. Anche di esso è però possibile denunciare un'applicazione lesiva del diritto federale e, segnatamente, del divieto d'arbitrio o di altri diritti costituzionali (DTF 134 II 349 consid. 3 pag. 351 e rinvii; 133 II 249 consid. 1.2.1 pag. 251).
2.2. Le usuali esigenze di motivazione previste per i ricorsi al Tribunale federale valgono pure per i gravami rivolti contro gli atti normativi cantonali. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, occorre perciò spiegare perché l'atto impugnato leda il diritto. Questa Corte non è infatti tenuta a vagliare tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste non sono sollevate nella sede federale (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Inoltre, quando è invocata la violazione di diritti fondamentali, il Tribunale federale esamina soltanto le censure motivate in modo chiaro e circostanziato; le critiche che non adempiono a queste esigenze non possono essere esaminate (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1 pag. 53; 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254).
Come indicato anche nel seguito, l'impugnativa adempie solo in parte alle condizioni di motivazione esposte. Nella misura in cui non le rispetta è pertanto inammissibile.
3.
Secondo la giurisprudenza, nell'ambito del controllo astratto di un atto normativo cantonale il Tribunale federale esamina se alla norma interessata possa essere attribuito, facendo capo alle regole di interpretazione riconosciute, un senso che la possa fare ritenere compatibile con le garanzie costituzionali invocate. Esso procede per esame libero e annulla una disposizione cantonale solo se non si presta ad alcuna interpretazione conforme al diritto costituzionale o al diritto federale di rango superiore (DTF 135 II 243consid. 2 pag. 248 e rinvii).
Occorre considerare la portata dell'ingerenza nel diritto fondamentale, la possibilità di ottenere una sufficiente protezione di questo diritto nel contesto di un successivo controllo puntuale della norma, le circostanze concrete in cui essa va applicata, come pure la possibilità di una correzione e gli effetti sulla sicurezza del diritto. Il fatto che in singoli casi la disposizione impugnata possa essere applicata in modo lesivo della Costituzione non conduce di per sé al suo annullamento (DTF 134 I 293 consid. 2 pag. 295; 133 I 77consid. 2 pag. 79 e rispettivi richiami).
4.
Il ricorrente invoca anzitutto l'assenza di una delega legislativa in favore dell'esecutivo e la violazione del principio della separazione dei poteri per il fatto che la ripresa del contributo di livellamento da parte del Consiglio di Stato intaccherebbe i conti consuntivi e i preventivi già approvati in forza di un semplice regolamento, senza fondare tale effetto retroattivo su una base legale formale. Adduce che la normativa censurata non è coperta dalla delega di cui all'art. 5 cpv. 3 LPI ed è in ogni caso incompatibile con alcune disposizioni della legge organica comunale del 10 marzo 1987 [LOC; RL/TI 2.1.1.2] relative alla gestione finanziaria ed alla contabilità (in particolare, gli art. 151, 158 e 167 LOC). A suo dire, inoltre, la disposizione legislativa avrebbe dovuto prevedere essa stessa una forchetta di massimi e minimi entro la quale il Consiglio di Stato potesse muoversi.
Nella misura in cui il Comune considera che la ripresa fondata sull'art. 5 cpv. 2 e 3 LPI, ed in particolare l'applicazione immediata del nuovo limite fissato dall'art. 14 cpv. 1 lett. b RLPI, intacchi conti già chiusi e definitivamente approvati dalle autorità comunali e non sia coperta dalla delega legislativa, la sua censura si riallaccia in realtà a quella della mancata conformità del provvedimento al divieto della retroattività e va pertanto esaminata in quella sede. Per il resto, occorre analizzare se con la contestata modifica del regolamento, il Governo abbia ecceduto i poteri conferitigli dalla base legale.
4.1. Il principio della separazione dei poteri è garantito almeno implicitamente da tutte le costituzioni cantonali e costituisce un diritto costituzionale vero e proprio che può essere invocato nell'ambito di un ricorso in materia di diritto pubblico (DTF 136 I 241 consid. 2.5.1 pag. 249; 134 I 322 consid. 2.2 pag. 326). Esso tutela il rispetto delle competenze stabilite dalla Costituzione cantonale. Spetta infatti in primo luogo al diritto pubblico cantonale determinare le competenze delle autorità (DTF 138 I 196 consid. 4.1 pag. 198; 134 I 313 consid. 5.2 pag. 317; sentenza 1C_459/2011 del 4 settembre 2013 consid. 9.2). Il principio della separazione dei poteri vieta in linea generale ad un organo dello Stato di usurpare la competenza di un altro organo (DTF 136 I 241 consid. 2.5.1 pag. 249; 134 I 322 consid. 2.2 pag. 326 e rinvii); in particolare, impedisce al potere esecutivo di emanare norme che dovrebbero figurare in una legge se non nell'ambito di una valida delega legislativa (DTF 138 I 196 consid. 4.1 pag. 198; 134 I 322 consid. 2.2 pag. 326). Una delega adempie queste condizioni se il diritto cantonale non la vieta, se è prevista da una legge formale, se è limitata a una materia determinata e se la legge enuncia nelle grandi linee le regole fondamentali (DTF 140 I 218 consid. 6.5 pag. 231 seg.; 134 I 322 consid. 2.4 pag. 327; 132 I 7 consid. 2.2 pag. 9).
4.2. Nel Canton Ticino, la separazione dei poteri è garantita dall'art. 51 Cost./TI (RL 1.1.1.1), secondo cui l'autorità, in quanto non riservata al popolo, è esercitata dai tre poteri, tra di loro distinti e separati: il legislativo, l'esecutivo e il giudiziario. Giusta l'art. 70 lett. b Cost./TI, il Consiglio di Stato cura l'esecuzione delle leggi federali e cantonali e delle decisioni del Gran Consiglio; emana norme mediante decreti esecutivi, regolamenti, risoluzioni o altre disposizioni.
La Costituzione ticinese del 14 dicembre 1997 non esclude poi la delega legislativa (cfr. art. 51, 59 cpv. 1 lett. c e 70 lett. b Cost./Tl [RL/TI 1.1.1]; art. 76 e segg. dell'abrogata legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002 e art. 62 e segg. della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015 [LGC; RL/TI 2.4.1.1]; sentenza 4C_3/2013 del 20 novembre 2013 consid. 7, non pubblicato in DTF 140 III 59). In ogni caso, sia in presenza di un'ordinanza di esecuzione, sia di fronte a un'ordinanza sostitutiva fondata su una delega, la regolamentazione dell'autorità esecutiva deve di principio rimanere entro i limiti delle facoltà conferitele dal legislatore, trattandosi in entrambi i casi di ordinanze dipendenti dalla legge (sentenza 1C_274/2014 del 18 dicembre 2014 consid. 2.3).
4.3.
4.3.1. In concreto, il meccanismo e i presupposti della ripresa del contributo di livellamento si fondano sull'art. 5 cpv. 2 LPI che stabilisce che "Il Consiglio di Stato effettua una ripresa del contributo di livellamento nella misura in cui l'avanzo d'esercizio eccede il 10 % del gettito dell'imposta cantonale, ritenuto che l'avanzo sia di almeno fr. 50'000.-- e che il capitale proprio sia superiore al 50 % del gettito dell'imposta cantonale". Il cpv. 3 della medesima disposizione prevede poi che "il regolamento stabilisce i dettagli per la determinazione del capitale proprio, per l'esame del risultato d'esercizio in particolare per quanto riguarda la percentuale di ammortamento massima ammessa e l'imposizione di adeguate tasse causali, come pure precisa come computare le riprese effettuate ai Comuni beneficiari nel fabbisogno del contributo di livellamento". La legge delega quindi al Consiglio di Stato il compito di stabilire i dettagli; nel contempo, prescrive però i criteri determinanti per definire l'eventuale ripresa. Per quanto attiene alla questione controversa dell'entità degli ammortamenti contabilizzati, il cpv. 3 delega esplicitamente al regolamento anche la fissazione della percentuale massima ammessa.
4.3.2. Vero è che la suddetta disposizione non stabilisce essa stessa una forchetta di minimi e massimi. Da un lato, la legge sulla perequazione finanziaria intercomunale persegue obiettivi di solidarietà finanziaria tra enti pubblici e non intacca quindi direttamente la situazione giuridica dei contribuenti; ne consegue che in un simile caso la verifica dei contenuti della norma di delegazione è sottoposta a minor rigore (DTF 128 I 113 consid. 3c pag. 121 segg.; 121 I 22 consid. 4a pag. 26 seg.). D'altro lato, pur sottolineando che la legge sulla perequazione finanziaria intercomunale persegue obiettivi propri e specifici, che attua con strumenti che sono anch'essi tali (art. 1 cpv. 1 e 2 LPI), un ordine di grandezza circa l'entità degli ammortamenti operabili viene comunque fornito dalla legge organica comunale. Come indicato nella risposta al ricorso, l'art. 158 cpv. 2 LOC prevede in effetti che il totale degli ammortamenti non può risultare inferiore al 10 % della sostanza ammortizzabile allibrata a bilancio; la sua norma transitoria (art. 214 cpv. 1 lett. a LOC) stabilisce poi che, per facilitare l'adeguamento al nuovo limite di ammortamento del 10 %, i Comuni possono adottare le seguenti misure: entro otto anni (quindi entro il 1.1.2017), deve essere raggiunto il limite minimo dell'8 % di ammortamento; entro dieci anni (1.1.2019), il limite minimo del 10 %.
4.3.3. In queste circostanze, la delega - che non è vietata da alcuna norma superiore di livello federale o cantonale ed è, come visto, contenuta in una legge in senso formale - appare sufficientemente delimitata dal profilo del suo contenuto: il Consiglio di Stato dispone infatti unicamente della facoltà di specificare l'entità di alcuni degli elementi da tenere in considerazione nel calcolo della ripresa, tra cui, appunto, la percentuale massima degli ammortamenti. Con la modifica dell'art. 14 cpv. 1 lett. b RLPI e la relativa riduzione del limite massimo degli ammortamenti, il Consiglio di Stato non ha peraltro ecceduto tale delega. Esso si è invero limitato ad applicare, in attesa di una revisione generale dei meccanismi che regolano la solidarietà intercomunale (progetto di riforma "Ticino 2020"), un correttivo puntuale e attuabile in tempi brevi, abbassando di alcuni punti percentuali il limite massimo degli ammortamenti contabilizzati, con l'obiettivo di contrarre l'importo complessivo del contributo di livellamento, che era aumentato in maniera importante negli ultimi anni, e di sgravare i Comuni paganti importanti oneri perequativi (riguardo agli aspetti evocati, cfr. anche il rapporto finale del 5 novembre 2014 del gruppo di lavoro incaricato di proporre una revisione parziale dei meccanismi perequativi). Non ha tuttavia sovvertito un sistema che era ormai ben consolidato, e nemmeno ha introdotto nuovi elementi di calcolo della ripresa del contributo di livellamento.
4.3.4. Tale conclusione non può infine essere messa in discussione dalla denuncia di un contrasto tra l'art. 14 cvp. 1 lett. b RLPI e la già citata legge organica comunale.
Così come formulata nell'impugnativa - omettendo cioè di confrontarsi con le diverse finalità delle due normative in questione e, in particolare, con gli specifici obiettivi di solidarietà perseguiti dalla legge sulla perequazione finanziaria intercomunale (art. 1 cpv. 1 LPI) - detta critica risulta infatti solo abbozzata e quindi inammissibile (precedente consid. 2). Come rilevato nella risposta al ricorso e come ancora verrà evidenziato più oltre, essa non tiene inoltre conto del fatto che quella di approvazione dei conti e quella di ripresa sono due procedure distinte, attuate da autorità differenti (quelle comunali nel primo caso [art. 151 segg. LOC] e il Consiglio di Stato [art. 5 cpv. 2 LPI] nel secondo), in tempi e contesti diversi.
5.
Verificato l'aspetto della delega, occorre ora analizzare la facoltà di procedere alla contestata modifica alla luce del divieto di retroattività. Secondo il ricorrente, l'immediata esecutività della modifica impugnata violerebbe tale divieto siccome permetterebbe di intervenire con un nuovo tasso di ammortamento di diversi punti percentuali inferiore sui consuntivi 2013 approvati e chiusi e sui preventivi 2014 e 2015 già approvati, in assenza di una base legale che lo consenta. A suo dire, si tratterebbe di un caso di illecita retroattività propria, ma anche qualora le circostanze dovessero indurre a considerarlo come un caso di retroattività impropria, esso non sarebbe ammissibile.
5.1. In base alla giurisprudenza, vi è retroattività in senso stretto quando un nuovo regime legale viene applicato a fatti accaduti nel passato e completamente conclusi al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto. Una tale retroattività (propria) è permessa solo in presenza di particolari presupposti (DTF 126 V 134 consid. 4a pag. 135 seg.; 125 I 182 consid. 2b/cc pag. 186 seg.; 119 Ia 154 consid. 4b pag. 160, 254 consid. 3b pag. 258). Da essa va distinta la retroattività in senso improprio, ovvero l'applicazione del nuovo diritto a situazioni che hanno avuto origine sotto la pregressa normativa, ma perdurano ancora dopo la modifica legislativa. Dal profilo costituzionale, questo secondo tipo di retroattività è di massima ammissibile, se non va ad intaccare dei diritti acquisiti (DTF 138 I 189 consid. 3.4 pag. 193 seg.; 137 II 371 consid. 4.2 pag. 373 seg.; 126 V 134 consid. 4a pag. 135 seg.; 124 III 271 consid. 4e pag. 271 seg.; 122 II 113 consid. 3b/dd pag. 124). D'altra parte, una legge non è retroattiva quando si applica solo a fatti posteriori alla sua entrata in vigore ma impone di tenere conto di elementi di fatto antecedenti al momento della sua applicazione, anche se tali fatti sono anteriori all'entrata in vigore della legge (cosiddetta "Rückanknüpfung"; DTF 119 V 200 consid. 5 c/dd pag. 206; 104 Ib 205 consid. 6 pag. 219 seg.; 102 Ia 31 consid. 3a pag. 32 seg.; JACQUES DUBEY/ JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, § 6 n. 376 segg.; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a ed. 2010, n. 329 segg.; ERNST BLUMENSTEIN/PETER LOCHER, System des schweizerischen Steuerrechts, 6a ed. 2002, pag. 162). Va infine sottolineato che, almeno in via di principio, l'interesse pubblico impone che una modifica legislativa entri in vigore senza ritardi; al riguardo, il legislatore beneficia di un ampio margine di apprezzamento e nel giudicare incostituzionale l'assenza di disposizioni transitorie la giurisprudenza dà quindi prova di riserbo (DTF 122 V 405 consid. 3b/bb pag. 409; sentenze 2C_750/2008 del 2 giugno 2009 consid. 7.2, in: RtiD I-2010, n. 30, pag. 137 segg.; 1P.298/2005 del 4 ottobre 2005 consid. 2.4).
5.2. Prima di analizzare se, come sostenuto nell'impugnativa, l'applicazione immediata dell'art. 14 cpv. 1 lett. b) RLPI comporti davvero un caso di retroattività, si impongono alcune considerazioni generali sul meccanismo della ripresa del contributo di livellamento.
Innanzitutto, come giustamente rileva anche il Consiglio di Stato nelle proprie osservazioni al ricorso, un processo di correzione "retroattiva" dei conti pubblici è insito nel sistema stesso instaurato dalla legge sulla perequazione finanziaria intercomunale: la ripresa sul contributo di livellamento è infatti concepita come uno strumento di perequazione delle risorse per evitare che un Comune, grazie al versamento di un contributo di livellamento a suo favore, consegua risultati eccessivamente positivi ed è calcolata in funzione del risultato d'esercizio (il quale deve eccedere il 10 % del gettito dell'imposta cantonale ma ammontare ad almeno fr. 50'000.--). La ripresa, quindi, avviene sempre almeno un anno dopo il versamento del contributo stesso, ovvero solo quando il risultato d'esercizio è acquisito, poiché solo in queste circostanze è possibile stabilire se vi siano o meno le premesse per procedervi. Ora, il risultato è acquisito solo quando i conti consuntivi del Comune sono chiusi e approvati dai relativi organi comunali, quindi non più modificabili. Le riprese effettuate sul contributo di livellamento di un determinato anno vengono poi registrate nei conti del Comune dell'anno successivo, se sono ancora aperti, o del secondo anno successivo. L'art. 14 RLPI prevede che la ripresa può implicare anche un'eventuale "correzione del risultato di esercizio". Rispetto a queste modalità di calcolo e di correzione, la modifica contestata non ha cambiato alcunché.
In questo contesto, occorre poi tener presente che la procedura in relazione alla quale va esaminata un'eventuale retroattività non è quella di approvazione dei conti a livello comunale, bensì quella da cui nasce l'eventuale credito del Cantone verso il Comune, ovvero la fase di esame, da parte dell'autorità cantonale preposta, dei conti approvati dalle competenti istanze comunali, nell'intento di stabilire un'eventuale ripresa del contributo di livellamento ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 e 3 LPI.
5.3. La censurata modifica non contiene alcuna disposizione che disciplini la questione del diritto intertemporale mediante una norma transitoria ed è stata applicata immediatamente dalle autorità cantonali, secondo quelle che per altro erano anche le intenzioni del gruppo di lavoro incaricato di proporre una revisione parziale dei meccanismi perequativi. Nel suo rapporto, pure tale gremio aveva in effetti deciso di rinunciare a proporre una revisione generale del sistema di perequazione intercomunale a condizione che la modifica dell'art. 14 RLPI fosse approvata in tempi brevi "in modo tale che la stessa [potesse] entrare in funzione già con il prossimo calcolo della ripresa (sul contributo del 2013) ".
Ora, tenendo conto del fatto che, come detto, la procedura determinante per stabilire l'esistenza di un'eventuale retroattività è quella nella quale la Sezione enti locali analizza il risultato di esercizio dei Comuni nell'intento di determinare un'eventuale ripresa del contributo di livellamento, un'applicazione retroattiva della revisione dell'art. 14 cpv. 1 lett. b) RLPI si sarebbe semmai verificata solo nel caso in cui l'autorità competente fosse stata chiamata a riesaminare, in funzione del nuovo limite massimo di ammortamento inferiore a quello precedente, decisioni di ripresa del contributo di livellamento cresciute in giudicato, ad esempio aumentando l'importo della ripresa già richiesto a determinati Comuni (per analogia, cfr. la già citata DTF 104 Ib 205 consid. 6 pag. 219 seg.). Ritenuto però che la Sezione degli enti locali è stata chiamata ad evadere (e nel caso concreto ha evaso) le pratiche relative ai contributi di livellamento per l'anno 2013 solo nel gennaio 2015, allorquando la modifica dell'art. 14 RLPI era già entrata in vigore, un caso di riesame non è evidentemente dato.
A differenza di quanto sostenuto nell'impugnativa, la fattispecie non concerne quindi un problema di retroattività propria, e dev'essere in definitiva affrontata esattamente come indicato nella risposta al ricorso: applicando cioè, fin dalla prima procedura di ripresa successiva all'entrata in vigore della normativa impugnata, i parametri previsti dal nuovo diritto (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n. 310; PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI/MARKUS MÜLLER, 4a ed. 2014, § 24 n. 8 seg. e 20; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 403; DTF 139 II 263 consid. 6 pag. 267 seg.). Come già rilevato, a tale soluzione non osta d'altra parte nemmeno che la questione giuridica su cui occorre esprimersi impone di tenere conto di elementi di fatto antecedenti al momento della sua applicazione (precedente consid. 5.1 e le referenze citate).
5.4. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, l'immediata applicabilità della disposizione contestata non configura un caso di retroattività propria ed è quindi ammissibile. Il ricorso va pertanto respinto anche su questo punto.
6.
Sottolineando il breve lasso di tempo trascorso dalla precedente modifica dell'art. 14 cpv. 1 lett. b RLPI, l'insorgente considera infine che la nuova disposizione leda il principio della buona fede e della certezza giuridica.
La censura disattende nuovamente le esigenze poste dall'art. 42 cpv. 1 e 2 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF in materia di motivazione ed è quindi inammissibile; quand'anche fosse ammissibile andrebbe poi respinta. In effetti, l'invocato principio della buona fede, sancito dall'art. 9 Cost., non impedisce affatto che le leggi vengano modificate. Escluso l'effetto retroattivo, una violazione del diritto alla protezione della buona fede è data soltanto quando il legislatore ha assicurato nella legge che la stessa non sarebbe stata modificata o sarebbe stata mantenuta immutata per un certo periodo, fondando in tal modo un diritto acquisito (DTF 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60; 128 II 112 consid. 10b/aa pag. 125 seg. e rinvi i). Questi estremi non ricorrono tuttavia nella fattispecie. D'altra parte, va attirata l'attenzione sul fatto che, come la vecchia, anche la nuova versione dell'art. 14 cpv. 1 RLPI non fa dipendere la ripresa dei contributi di livellamento solo dall'entità degli ammortamenti contabilizzati, ma pure dalla valutazione di una serie di altri aspetti (art. 14 lett. a-f RLPI), per cui, comunque, non è mai possibile determinare a priori importi fissi sui quali poter fare affidamento.
7.
Il ricorso, in quanto ammissibile, è infondato e dev'essere respinto. Le spese della procedura davanti al Tribunale federale sono poste a carico del Comune di Arbedo, soccombente e toccato dall'esito della causa nei suoi interessi pecuniari ( art. 66 cpv. 1 e 4 LTF ). Il Cantone non ha diritto a ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 6'500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente e al Consiglio di Stato del Canton Ticino.
Losanna, 3 febbraio 2016
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Zünd
Il Cancelliere: Savoldelli