Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1C_480/2015
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Sentenza del 9 febbraio 2016
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Karlen, Eusebio,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Gianluca Padlina,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinata dall'avv. dott. Benedetta Bianchetti,
Municipio di X.________,
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino,
Ufficio delle domande di costruzione, via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
residenza governativa, 6501 Bellinzona.
Oggetto
licenza edilizia,
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 6 agosto 2015 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
C.________ è proprietario del fondo part. yyy di X.________, situato nella zona residenziale estensiva R2a del piano regolatore comunale. Sul fondo sorgono un'abitazione unifamiliare su due piani e, in contiguità con la stessa, verso il confine con l'adiacente particella zzz, un'autorimessa e una cantina seminterrata. L'accesso al fondo è garantito da una strada privata (part. www) in proprietà coattiva dei fondi attigui, che corre lungo un lato del fondo part. yyy e si collega a valle con la strada comunale.
B.
L'11 marzo 2013 B.________ ha presentato al Municipio di X.________ una domanda di costruzione per ristrutturare ed ampliare l'edificio sul fondo part. yyy, allo scopo di ricavare un appartamento autonomo per ciascuno dei due piani. Il progetto prevede inoltre di sostituire l'attuale tetto a falde con un tetto piano e di formare due posti auto, sopra l'autorimessa esistente, parzialmente coperti da una tettoia, collegati alla strada privata mediante una rampa.
C.
A.________, proprietario del fondo confinante part. zzz, si è opposto alla domanda. Nel corso della procedura, il 29 aprile 2013 B.________ ha presentato una variante che prevede di modificare la scala esterna, limitandone l'ingombro allo scopo di rispettare la distanza minima dal confine con la particella zzz. L'opponente ha avversato anche la domanda in variante.
D.
Con decisione del 27 agosto 2013 il Municipio di X.________ ha rilasciato la licenza edilizia sulla base del progetto in variante, respingendo sostanzialmente le contestazioni del vicino. Adito da quest'ultimo, con decisione del 7 maggio 2014 il Consiglio di Stato ne ha accolto parzialmente il ricorso, confermando la licenza edilizia alla condizione supplementare che il camino dovrà essere oggetto di un'ulteriore approvazione.
E.
Con sentenza del 6 agosto 2015 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto un ricorso presentato dall'opponente contro la decisione governativa. La Corte cantonale ha negato una violazione del diritto di essere sentito ed ha respinto le contestazioni riguardanti la completezza degli atti della domanda di costruzione, la distanza della rampa e dei posteggi dal confine con il fondo dell'opponente, la pendenza e la visuale dell'accesso, nonché la conformità ambientale dell'impianto di riscaldamento.
F.
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo in via principale di annullarla congiuntamente con la decisione governativa e la licenza edilizia. In via subordinata chiede, previo annullamento delle decisioni emanate dalle precedenti istanze, di rinviare gli atti al Municipio, perché esegua ulteriori accertamenti e statuisca nuovamente sulla domanda di costruzione. Postula inoltre di conferire al gravame l'effetto sospensivo. Il ricorrente fa valere la violazione del diritto di essere sentito, l'accertamento manifestamente inesatto dei fatti e la violazione del divieto dell'arbitrio.
Non sono state chieste osservazioni sul ricorso.
Diritto:
1.
1.1. Presentato tempestivamente contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale, che ha confermato il rilascio della licenza edilizia richiesta, il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d, 90 e 100 cpv. 1 LTF. Il ricorrente, proprietario di un fondo confinante con quello oggetto dell'edificazione, è legittimato a ricorrere giusta l'art. 89 cpv. 1 LTF.
1.2. La procedura edilizia è invero ancora aperta relativamente all'approvazione del camino. Si tratta tuttavia di un aspetto puramente accessorio rispetto al rilascio della licenza edilizia, confermato definitivamente dalla Corte cantonale. Il quesito in sospeso non mette di per sé in discussione il permesso edilizio e non osta quindi all'esame del gravame in questa sede (cfr. sentenza 1C_416/2014 del 17 dicembre 2014 consid. 1).
2.
2.1. Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 77 della legge sulla procedura amministrativa, del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1), nonché del suo diritto di essere sentito, siccome la Corte cantonale non gli avrebbe notificato la conclusione dell'istruttoria ed avrebbe omesso di eseguire una discussione finale. Rimprovera inoltre alla precedente istanza di avere rifiutato a torto la sua richiesta di eseguire un sopralluogo. A suo dire, questa prova avrebbe permesso di accertare la pericolosità della rampa di accesso ai posteggi situati sopra l'autorimessa e l'insufficiente visuale nel punto di uscita dal fondo.
2.2. Il contenuto del diritto di essere sentito è determinato in primo luogo dalle disposizioni cantonali di procedura, sindacabili da parte del Tribunale federale solamente sotto il profilo ristretto dell'arbitrio. In ogni caso, l'autorità cantonale deve osservare le garanzie minime dedotte direttamente dall'art. 29 cpv. 2 Cost., il cui rispetto è verificato dal Tribunale federale con pieno potere d'esame (DTF 135 I 279 consid. 2.2). Trattandosi dell'asserita violazione di norme del diritto cantonale e di un diritto fondamentale, questa Corte esamina la pretesa lesione soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato la censura conformemente all'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 140 II 141 consid. 1.1 pag. 145 e 1.2 pag. 146; 139 I 229 consid. 2.2).
2.3. L'art. 77 LPAmm invocato dal ricorrente prevede che, in caso di assunzione di prove, deve essere data alle parti facoltà di discussione verbale o scritta. Il diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., comprende inoltre il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3). La garanzia del diritto di essere sentito non impedisce all'autorità cantonale di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove richieste e di rinunciare ad assumerle, se è convinta che non possono condurla a modificare il suo giudizio. Nell'ambito di questa valutazione, le spetta un vasto margine di apprezzamento e il Tribunale federale interviene solo in caso di arbitrio (DTF 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3 e rinvii).
2.4. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la Corte cantonale ha emanato il proprio giudizio sulla base degli atti, senza eseguire un'istruttoria. Non ha quindi assunto le prove richieste dalle parti, sicché la procedura ricorsuale è stata limitata allo scambio degli allegati. Alla luce di questa premessa, la precedente istanza non ha pertanto violato l'art. 77 LPAmm per non avere indetto una discussione finale, tantomeno è incorsa nell'arbitrio. Come visto, l'applicazione di questa disposizione presuppone l'assunzione di prove da parte dell'autorità di ricorso, condizione non realizzata in concreto.
Laddove critica poi il fatto che le dupliche della controparte e del Municipio gli sarebbero state notificate senza alcuna comunicazione da parte della Corte cantonale, il ricorrente disattende che tali allegati, di poche pagine, gli sono stati intimati il 22 ottobre 2014. Considerato che un ulteriore scambio di scritti dopo la replica e la duplica costituisce l'eccezione (cfr. art. 75 cpv. 4 LPAmm), il ricorrente ha pertanto avuto un tempo più che sufficiente per eventualmente ancora chiedere di potersi esprimere prima che i giudici cantonali statuissero sulla causa il 6 agosto 2015 (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo
Schmid contro Svizzera del 22 luglio 2014, § 33; DTF 138 I 484 consid. 2).
2.5. Quanto al mancato svolgimento di un sopralluogo, la Corte cantonale si è fondata sui piani della domanda di costruzione ed ha esposto nel suo giudizio le caratteristiche della rampa di accesso, in particolare per quanto concerne la sua pendenza, che ha accertato essere variabile. Ha ritenuto che la rampa, tenuto altresì conto della larghezza della carreggiata e dell'accesso, consentiva di impostare le manovre di entrata e di uscita senza difficoltà eccessive. Ha inoltre rilevato che il flusso veicolare era limitato e la velocità imposta dalla destinazione della strada privata ridotta, ciò che concorreva ad escludere un intralcio del traffico e un pericolo per la sicurezza della circolazione provocati dalla configurazione del nuovo accesso. La Corte cantonale ha ricordato che la beneficiaria della licenza edilizia dovrà comunque provvedere affinché eventuali opere di cinta, quali siepi, non ostacolino la visuale.
Il ricorrente non si confronta con questi accertamenti e valutazioni, spiegando in modo puntuale, con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF, per quali ragioni sarebbero manifestamente in contrasto con gli atti e pertanto arbitrari. Si limita per contro ad addurre semplicemente che gli elementi a disposizione sarebbero insufficienti per valutare la pericolosità dell'accesso, riproducendo un'immagine satellitare dalla quale, a suo dire, risulterebbe come l'uscita dal fondo non garantirebbe alcuna visibilità e comporterebbe un rischio elevato di collisione. Con tali argomentazioni generiche egli non sostanzia tuttavia arbitrio alcuno, sicché non si può oggettivamente ritenere che la Corte cantonale abbia violato il suo diritto di essere sentito ritenendo superfluo il sopralluogo e rinunciando di conseguenza ad eseguirlo.
3.
3.1. Il ricorrente sostiene che gli atti della domanda di costruzione presenterebbero lacune, per cui la Corte cantonale avrebbe dovuto ordinarne la completazione. Lamenta la mancanza di un piano di situazione allestito dal geometra revisore, di indicazioni relative al materiale di copertura del tetto e della tettoia dei posteggi, nonché di informazioni sulle caratteristiche della rampa d'accesso.
3.2. Si tratta nuovamente di una contestazione generica che non sostanzia arbitrio alcuno. La Corte cantonale ha rilevato che dai piani del progetto sono rilevabili l'ubicazione delle opere esistenti e di quelle previste, le loro dimensioni, come pure le distanze dal confine. Nella planimetria e nel piano di situazione della domanda di costruzione e della variante sono segnatamente riportate le distanze dai confini dell'edificio principale e di quelli accessori. Ha altresì considerato che, anche in assenza di un piano allestito dal geometra revisore, è comunque possibile valutare le distanze tra gli edifici, ricavandole dai piani mediante misurazione. Ha comunque osservato che nemmeno il ricorrente pretendeva che le prescrizioni comunali riguardanti tale parametro edilizio fossero violate. I giudici cantonali hanno poi accertato che la soletta del tetto e della tettoia erano piani e sarebbero stati realizzati essenzialmente in cemento armato. Hanno altresì esposto, sulla base di una lettura circostanziata dei piani, le caratteristiche della rampa di accesso ai posteggi. Il ricorrente non si confronta con i considerandi da 3.3.1 a 3.3.6 della sentenza impugnata, spiegando con una motivazione puntuale per quali ragioni gli accertamenti e le valutazioni della Corte cantonale sarebbero chiaramente in contrasto con specifici piani della domanda di costruzione e pertanto manifestamente insostenibili. Né egli dimostra che eventuali informazioni ed accertamenti supplementari sarebbero determinanti poiché potrebbero mutare l'esito del giudizio (cfr. art. 97 cpv. 1 LTF).
3.3. Il ricorso è infine parimenti inammissibile laddove il ricorrente accenna in modo generico a un accertamento manifestamente inesatto dei fatti e alla violazione del divieto dell'arbitrio (punti 3 e 4 del ricorso). Il ricorrente ripropone in sostanza le censure già esposte in precedenza, senza tuttavia sostanziare l'arbitrio con una motivazione rispettosa delle esigenze poste dagli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. Nella misura in cui sostiene che la domanda in variante del 29 aprile 2013 sarebbe stata trasmessa al Municipio in forma elettronica, il ricorrente disattende che la Corte cantonale ha rettamente accertato che in realtà anche la variante è stata inoltrata per invio postale ed è quindi contenuta negli atti. Né egli adduce di avere subito un pregiudizio procedurale a seguito delle modalità di trasmissione della variante, contro la quale ha peraltro potuto presentare opposizione ed adire le istanze superiori di ricorso. Il ricorrente non censura poi d'arbitrio l'argomentazione con cui i giudici cantonali hanno ritenuto irrilevante la mancanza della firma del proprietario del fondo sulla domanda in variante e nemmeno fa valere l'applicazione manifestamente insostenibile degli art. 20 cpv. 3 e 40 cpv. 1 delle norme di attuazione del piano regolatore comunale (NAPR), richiamati nel giudizio impugnato.
4.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 e art. 68 cpv. 1 LTF ).
L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel gravame.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Municipio di X.________, al Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Ufficio delle domande di costruzione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 9 febbraio 2016
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Fonjallaz
Il Cancelliere: Gadoni