BGer 2C_126/2016 |
BGer 2C_126/2016 vom 11.02.2016 |
{T 0/2}
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2C_126/2016
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Sentenza dell'11 febbraio 2016 |
II Corte di diritto pubblico |
Composizione
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Giudici federali Zünd, Presidente,
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Seiler, Donzallaz,
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Cancelliera Ieronimo Perroud.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna.
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Oggetto
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Rifiuto dell'approvazione alla proroga del permesso di dimora,
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ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 23 dicembre 2015 dal Tribunale amministrativo federale, Corte III.
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Fatti: |
A. A seguito del suo matrimonio celebrato in Albania il 3 settembre 2008 con B.________, cittadina serba titolare di un permesso di domicilio in Svizzera, A.________, cittadino albanese, è entrato nel nostro Paese il 15 gennaio 2009, ove è stato posto al beneficio di un permesso di dimora (ricongiungimento familiare). La coppia non ha avuto figli e, in seguito ad una lite sfociata in un'inchiesta di polizia per violenza domestica, è legalmente separata dal 17 agosto 2012 (cfr. decisione pretorile del 10 settembre 2012).
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Il 28 marzo 2014 A.________ è stato condannato dalla Pretura penale ticinese alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr. 70.-- cadauna, sospesa con un periodo di prova di due anni, e alla multa di fr. 140.-- per il reato di lesioni semplici (violenza domestica nei confronti della moglie, fatti accaduti il 15 agosto 2012).
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B. Nel frattempo, più precisamente il 16 gennaio 2013 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha comunicato a A.________ che era favorevole al rinnovo del suo permesso di dimora, il quale doveva tuttavia essere approvato dall'Ufficio federale della migrazione (dal 1° gennaio 2015: Segreteria di Stato della migrazione, SEM). Il 9 ottobre 2013, detta autorità ha rifiutato di approvare la proroga dell'autorizzazione di soggiorno dell'interessato, fissandogli nel contempo un termine per lasciare la Svizzera.
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Adito da quest'ultimo, il Tribunale amministrativo federale ne ha respinto il gravame con sentenza del 23 dicembre 2015.
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C. Il 3 febbraio 2016 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso con cui chiede che il giudizio contestato sia annullato e che venga prorogato il suo permesso di dimora. Censura un accertamento inesatto dei fatti. Postula inoltre il conferimento dell'effetto sospensivo.
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Non sono state chieste osservazioni.
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Diritto: |
1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 139 V 42 consid. 1 pag. 44; 138 I 367 consid. 1 pag. 369; 138 III 471 consid. 1 pag. 475; 137 I 371 consid. 1 pag. 372).
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Erwägung 2 |
2.1. Il ricorrente ha omesso di precisare per quale via di diritto intendeva procedere. Tale imprecisione non gli nuoce se il suo allegato adempie le esigenze formali del tipo di ricorso effettivamente esperibile (DTF 134 III 379 consid. 1.2 pag. 382; 133 I 300 consid. 1.2 pag. 302 con rinvii).
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2.2. Ai sensi dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è escluso contro decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. Il ricorrente, implicitamente, si richiama all'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr (RS 142.20). Non risultando questa conclusione d'acchito insostenibile, si può pertanto ammettere che l'interessato disponga di un diritto, conformemente a quanto richiesto dall'art. 83 lett. c cifra 2 LTF, a presentare ricorso in materia di diritto pubblico. In che misura le condizioni per il rinnovo dell'autorizzazione litigiosa siano date è, infatti, questione di merito, che come tale va trattata (sentenze 2C_369/2011 del 24 ottobre 2011 consid. 2.1 e 2C_304/2009 del 9 dicembre 2009 consid. 1.1, non pubblicato in DTF 136 II 113).
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2.3. Diretto contro una decisione finale emessa dal Tribunale amministrativo federale (art. 86 cpv. 1 lett. a e 90 LTF), il gravame è stato presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario della pronuncia contestata, la cui legittimazione ad agire non dà adito a dubbi (art. 89 cpv. 1 LTF). Il ricorso in materia di diritto pubblico è, quindi, di principio, ammissibile.
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3. Il ricorrente non rimette in discussione la sentenza impugnata riguardo al fatto che non può dedurre un diritto al rinnovo del permesso di dimora dall'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr (deroghe alle condizioni di ammissione per i casi personali particolarmente gravi) né dall'art. 43 cpv. 1 LStr (non coabitando più con la consorte) come anche non può pretendere al rilascio di un permesso di domicilio secondo i combinati art. 43 cpv. 2 e 49 LStr (l'unione coniugale essendo durata di fatto meno di cinque anni e non sussistendovi motivi per derogare all'esigenza della coabitazione) né, infine, che non sono dati gravi motivi personali ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LStr né dell'art. 31 cpv. 1 OASA (RS 142.201) per ottenere il rinnovo della propria autorizzazione di soggiorno. In merito a questi aspetti, che non occorre più di conseguenza riesaminare in questa sede, ci si limita a rinviare ai pertinenti considerandi del giudizio contestato (cfr. sentenza impugnata consid. 12 pag. 17 seg., consid. 4 pag. 7 seg., consid. 5.5 pag. 8 seg. e 10.2 a 10.4 pag. 16).
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Erwägung 4 |
4.1. Conformemente all'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr, dopo lo scioglimento della comunità familiare, il coniuge ha diritto al rilascio o alla proroga del permesso di dimora se l'unione coniugale è durata almeno tre anni e l'integrazione è avvenuta con successo.
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4.2. Dopo avere constatato - non senza avere prima espresso qualche perplessità circa la reale portata dello stesso - che il matrimonio del ricorrente era durato almeno tre anni, il Tribunale amministrativo federale ha esaminato se la seconda condizione cumulativa esatta dall'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr - l'integrazione riuscita - era data. In proposito ha ricordato che, per consolidata prassi, ciò era il caso quando lo straniero aveva un'attività regolare, non dipendeva dall'assistenza pubblica, rispettava l'ordine pubblico nonché conosceva e parlava la lingua nazionale del suo luogo di residenza, criteri che non erano tuttavia esaustivi, dovendo l'autorità procedere a un apprezzamento globale delle circostanze del caso (cfr. sentenza impugnata consid. 7 pag. 10 seg.).
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4.3. Pronunciandosi in primo luogo sull'integrazione professionale, la citata autorità ha rilevato che nei primi anni di presenza in Svizzera l'insorgente aveva alternato degli impieghi temporanei con dei periodi al beneficio dell'assicurazione contro la disoccupazione. Al riguardo ha precisato che per il periodo dal 15 gennaio 2009 al 31 marzo 2013 agli atti figuravano solo un certificato di un'agenzia di lavoro interinale del 2 novembre 2011, che riferiva di impieghi temporanei quale tutto fare, in maniera discontinua dal 29 novembre 2010 al mese di novembre 2011, un'attestazione del 4 dicembre 2012 dell'Ufficio regionale di collocamento da cui emergeva che l'interessato aveva effettuato uno stage di orientamento in qualità di aiuto giardiniere dal 5 al 21 dicembre 2012 e, infine, un conteggio della Cassa di disoccupazione UNIA del 3 dicembre 2012 da cui risultava che nel mese di novembre 2012 aveva beneficiato di indennità giornaliere per complessivi fr. 1'987.80.
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Ha poi osservato che dal 1° aprile 2013 al 30 settembre 2014 A.________ aveva lavorato per la stessa società quale aiuto montatore, con uno stipendio mensile di fr. 4'000.--. Sennonché in seguito ad un infortunio accadutogli il 23 settembre 2013, egli era stato colpito da un'incapacità temporanea di lavoro fino al 14 aprile 2014, che aveva necessitato delle cure fino al 14 luglio successivo, data alla quale era stato licenziato con 2 mesi di preavviso. Al riguardo il Tribunale amministrativo federale ha comunque rilevato che l'insorgente non aveva documentato quanto successogli, malgrado l'importanza del sinistro sulla sua situazione personale e professionale, che si era limitato ad addurre di avere percepito le indennità SUVA - senza però quantificarne né l'ammontare né la durata - e di avere in corso un contenzioso con tale assicurazione per quanto concerne la determinazione della sua idoneità al lavoro.
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Infine, per quanto concerne la ditta individuale fondata da A.________ nel dicembre 2014, avente per scopo la manutenzione e la riparazione di immobili, il Tribunale amministrativo federale ha constatato che, sebbene invitato a fornire ragguagli in merito, questi non aveva documentato le proprie dichiarazioni, limitandosi ad asserire di aspettarsi ad "un giro annuo di affari di oltre fr. 100'000.--". Altrimenti detto l'attività e i redditi che ne derivavano non erano stati suffragati da alcun mezzo di prova o riscontro oggettivo, benché l'interessato fosse stato invitato a presentarne, motivo per cui le dichiarazioni al riguardo andavano trattate come semplici allegazioni di parte non comprovate.
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La Corte precedente ne ha quindi concluso che l'integrazione professionale non poteva dirsi completamente riuscita: infatti, anche se dal suo arrivo in Svizzera A.________ aveva lavorato, nondimeno aveva alternato impieghi temporanei - omettendo poi di precisarne per tutti la natura e la durata - a periodi in cui aveva beneficato delle indennità di disoccupazione o dell'assicurazione contro gli infortuni. Per quanto concerne poi l'impiego fisso avuto tra il 2013 e il 2014, questi era durato solo 17 mesi. In mancanza di informazioni precise e documentate sulle attività svolte - benché l'interessato fosse stato invitato a fornirne - non era pertanto dato di sapere quanto tempo effettivamente egli aveva lavorato durante i 7 anni di presenza nel nostro Paese.
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Il Tribunale amministrativo federale ha poi constatato che A.________ parlava correttamente l'italiano e lo svizzero tedesco (cfr. combinati art. 50 cpv. 1 lett. a LStr e 4 lett. b OIntS [RS 142.205]), rilevando di seguito che se l'interessato era incensurato nel suo paese d'origine, egli era stato condannato per lesioni semplici nei confronti della moglie e che, come emergeva dagli atti, vi erano stati altri episodi di violenza domestica. Ora anche se la sua situazione penale non presentava un carattere di gravità particolarmente grave, il fatto che ci fossero già stati altri episodi di violenza coniugale appariva altamente riprovevole, ed era il segno, a mente del Tribunale amministrativo federale, di un'integrazione non completamente riuscita. Infine, vagliando i legami intrattenuti dall'interessato con la Svizzera, detta autorità ha osservato che la portata delle testimonianze di cittadini svizzeri, secondo cui egli era una persona onesta e integrata nella realtà ticinese, doveva essere relativizzata perché - eccezione fatta per l'ex datore di lavoro - non si capiva quali erano i loro rapporti con A.________. Infine, ha ritenuto che la sua iscrizione al Circolo scacchistico luganese dimostrava che era relativamente integrato e attivo nella realtà sociale ticinese.
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Premesse queste considerazioni il Tribunale amministrativo federale è giunto alla conclusione che da un apprezzamento globale della situazione dell'insorgente questi non poteva essere considerato come una persona la cui integrazione era avvenuta con successo.
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4.4. Di fronte a questa circostanziata analisi della propria situazione, il ricorrente si limita ad affermare che, contrariamente all'opinione delle precedenti autorità, egli è integrato in Svizzera dato che vi vive da sette anni, che vi ha lavorato come dipendente e che ha beneficiato delle indennità di disoccupazione solo per un breve periodo, che il 30 dicembre 2014 ha fondato la propria ditta individuale che gli permette di essere finanziariamente autonomo, che non ha mai chiesto aiuti sociali, che è incensurato, che non ha debiti, che parla perfettamente l'italiano e lo "schwyzer-dütsch", che la sua integrazione è stata provata dalla produzione di ben 22 dichiarazioni testimoniali sottoscritte da parte di cittadini svizzeri domiciliati nel suo Comune e, infine, che l'unico reato commesso, per il quale ha beneficiato della condizionale e consistente in una sberla data alla moglie trovata in flagrante adulterio, è stato punito con 10 aliquote da fr. 70.-- ciascuna. Ora, oltre al fatto che se l'interessato si fosse effettivamente limitato a schiaffeggiare la moglie egli non sarebbe stato condannato per lesioni semplici (art. 123 CP) ma per vie di fatto (art. 126 CP; cfr. DTF 134 IV 189 consid. 1 pag. 190 segg. per una delimitazione tra questi due reati), va osservato che le sue dichiarazioni sono in realtà delle semplici affermazioni che non sono suffragate da alcun elemento probatorio e che, di conseguenza, non sono idonee a dimostrare che l'apprezzamento effettuato dal Tribunale amministrativo federale disattenda il diritto federale. Rifiutando di approvare la proroga dell'autorizzazione di soggiorno del ricorrente, l'autorità precedente non ha pertanto violato l'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr.
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4.5. Per i motivi illustrati il ricorso si avvera pertanto manifestamente infondato e può quindi essere respinto in base alla procedura semplificata dell'art. 109 LTF.
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Erwägung 5 |
5.1. Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
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5.2. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vengono addossate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: |
1. Il ricorso è respinto.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione al ricorrente, alla Segreteria di Stato della migrazione SEM e al Tribunale amministrativo federale, Corte III.
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Losanna, 11 febbraio 2016
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Zünd
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La Cancelliera: Ieronimo Perroud
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