Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
8C_648/2015
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Sentenza del 17 febbraio 2016
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Maillard, Presidente,
Ursprung, Wirthlin,
Cancelliere Bernasconi.
Partecipanti al procedimento
A.________, Italia, patrocinato dall'avv. Giovanni Cianni,
ricorrente,
contro
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Divisione giuridica, 6002 Lucerna,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni (rendita di invalidità e indennità per menomazione all'integrità),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 27 luglio 2015.
Visto:
il ricorso del 14 settembre 2015 (timbro postale) e la relativa domanda di assistenza giudiziaria contro il giudizio emesso il 27 luglio 2015 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
considerando:
che nella misura in cui il ricorso critica l'operato dell'assicuratore,
"evidenziando una superficialità nella trattazione e nella gestione della pratica", esso è d'acchito inammissibile, potendo essere oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale federale unicamente il giudizio del Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF; DTF 136 II 470 consid. 1.3 pag. 474; 134 II 142 consid. 1.4 pag. 144),
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere le conclusioni e la loro motivazione,
che a norma dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto ( art. 95 e 96 LTF ) o contiene, vertendo la controversia sul rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione contro gli infortuni, accertamenti errati (art. 97 cpv. 2 e 105 cpv. 3 LTF),
che il Tribunale cantonale delle assicurazioni nel suo giudizio ha spiegato dettagliatamente le ragioni per cui si dovesse ritenere il caso stabilizzato, spiegando puntualmente come fossero ininfluenti i referti medici presentati dal ricorrente sia sotto il profilo della rendita di invalidità sia sotto il profilo dell'indennità per menomazione all'integrità,
che, come il patrocinatore del ricorrente dovrebbe sapere (cfr. sentenza 8C_305/2015 dell'8 giugno 2015), per adempiere le esigenze di motivazione di un ricorso, l'insorgente non deve limitarsi a presentare o ribadire la propria opinione (rinviando magari ad atti della procedura cantonale), bensì deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 308 seg.; 134 II 244 consid. 2.3 pag. 246),
che in larga misura inammissibilmente il ricorrente da un lato riprende in maniera identica nel proprio ricorso al Tribunale federale, quanto già espresso dinanzi alla Corte cantonale, e da un altro si fonda su fatti nuovi improponibili in questa sede (art. 99 cpv. 1 LTF; cfr. sentenza 9C_111/2015 del 14 aprile 2015),
che per il resto il ricorrente, pur contestandone le conclusioni, se non con vaghe affermazioni di ordine generale, non mette in rilievo gli aspetti ritenuti erronei contenuti negli accertamenti dei giudici ticinesi, i quali si sono fondati sulle valutazioni eseguite dall'assicuratore,
che in definitiva il ricorso, manifestamente infondato nella misura della sua minima ammissibilità, e al limite della temerarietà, va respinto secondo la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF,
che la domanda di assistenza giudiziaria, retta nella procedura dinanzi al Tribunale federale dalla LTF e non dal CPC come erroneamente riferito dal ricorrente, non può trovare accoglimento, essendo il ricorso privo di ogni esito favorevole (art. 64 cpv. 1 LTF),
che le spese pertanto devono seguire la soccombenza ed essere poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF),
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 17 febbraio 2016
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Maillard
Il Cancelliere: Bernasconi