Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1B_51/2016
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Sentenza del 24 febbraio 2016
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Merkli, Eusebio,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Paolo Bordoli, Ministero pubblico del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
procedimento penale; ricusazione,
ricorso contro la sentenza emanata il 28 dicembre 2015 della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
A partire dal 2010 in poi il Procuratore pubblico Paolo Bordoli (PP) ha avviato vari procedimenti penali nei confronti dell'avvocata A.________. Dopo che il presidente della Corte delle assise criminali aveva ritornato al magistrato inquirente, per completarli, gli atti di accusa, il 28 agosto 2015 il PP ha nuovamente promosso l'accusa nei confronti dell'imputata tra l'altro per ripetuta appropriazione indebita, ripetuta sottrazione di cose requisite o sequestrate, ripetuta amministrazione infedele ed estorsione (tentata).
B.
Con istanza del 29 luglio 2015 l'interessata ha chiesto la ricusazione del magistrato inquirente, che non potrebbe più essere imparziale poiché ella l'avrebbe denunciato per svariate ipotesi di reato in relazione a fatti e omissioni ch'egli avrebbe commesso nel quadro di un procedimento promosso in seguito alla morte di un avvocato: egli si sarebbe quindi vendicato, accusandola calunniosamente per il tramite dei mass media. La Corte dei reclami penali del Tribunale di appello del Cantone Ticino (CRP), statuendo il 28 dicembre 2015, ha respinto in quanto ricevibile l'istanza di ricusazione, poiché tardiva e comunque infondata nel merito.
C.
Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede, concesso al gravame l'effetto sospensivo, di accertarne la nullità, subordinatamente di annullarla.
Non sono state chieste osservazioni al gravame, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 140 IV 57 consid. 2).
1.2. Diretto contro una decisione incidentale notificata separatamente e riguardante una domanda di ricusazione, il ricorso concernente una causa in materia penale è di massima ammissibile (art. 78 cpv. 1 in relazione con l'art. 92 cpv. 1 LTF). La legittimazione dell'imputata è pacifica (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF). La CRP, quale autorità di reclamo, è competente per statuire su una domanda di ricusazione nei confronti di un PP e il gravame è diretto contro una decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza (art. 59 CPP e art. 80 LTF; DTF 138 IV 222 consid. 1.1-1.2, 142 consid. 2.2).
2.
2.1. La CRP, accertato che la ricorrente richiamava quali motivi di ricusazione il fatto d'aver denunciato l'anno scorso il PP, ha ritenuto l'istanza manifestamente tardiva, poiché non presentata senza indugio (art. 58 cpv. 1 CPP). Ha stabilito che la stessa conclusione vale per il richiamo alla sentenza 1B_410/2013 del 24 ottobre 2014 del Tribunale federale nei suoi confronti, nota alla ricorrente da oltre un anno.
2.2. Ora, diffondendosi sui motivi che giustificherebbero la domanda di ricusazione e quindi inerenti al merito del litigio, in particolare sul fatto che in seguito alle denunce da lei sporte contro il PP nel quadro di un altro procedimento quest'ultimo sarebbe stato indotto a vendicarsi, la ricorrente disattende che quando un ricorso come in concreto è dichiarato irricevibile per tardività dell'istanza di ricusazione, l'insorgente può soltanto far valere che la domanda a torto non sarebbe stata esaminata nel merito: non può per contro criticare il merito della vertenza (DTF 135 II 145 consid. 4). La ricorrente, limitandosi a osservare ch'ella contesta "in modo continuativo ed ininterrotto da anni" l'operato del PP, neppure tenta di spiegare perché, ritenendo nel caso di specie tardiva la domanda di ricusazione, la CRP averebbe violato l'art. 58 cpv. 1 CPP (sull'intempestività di una tale domanda vedi sentenza 1B_89/2013 del 13 marzo 2013 consid. 3.2 e 3.3 nei confronti della ricorrente).
2.3. Per di più, la Corte cantonale ha nondimeno esaminato l'istanza, ritenendola infondata nel merito. Ricordato che l'introduzione di una denuncia penale contro un PP o un giudice in relazione alla loro attività non fonda di per sé un valido motivo di ricusa (DTF 134 I 20 consid. 4.3.2 pag. 22; sentenze 6B_388/2015 del 22 giugno 2015 consid. 1.4 e 1B_13/2015 del 1° maggio 2015 consid. 3.1), non lo ha ritenuto essere il caso neppure nella fattispecie. Ha poi considerato che nemmeno l'apertura del procedimento penale nei confronti della ricorrente fonda un motivo di ricusa, sebbene quest'ultima si ritenga innocente. Ha aggiunto che, di massima, neanche eventuali errori commessi dal magistrato inquirente nell'ambito del procedimento fondano un motivo di ricusazione, ricordato ch'essi possono essere censurati con i rimedi di diritto previsti al riguardo (DTF 138 IV 142 consid. 2.2.1 e 2.2.2; sentenze 1B_328/2015 dell'11 novembre 2015 consid. 3.2 e 6B_411/2015 del 9 settembre 2015 consid. 4.2).
2.4. La ricorrente, contravvenendo al suo obbligo di motivazione (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 86 consid. 2; sentenza 1B_300/2014 dell'8 settembre 2014 su suo ricorso), non si confronta del tutto con gli argomenti appena citati, fondati sulla giurisprudenza e posti a fondamento dell'impugnato giudizio, rinunciando volontariamente a censurarli perché al suo dire si "commentano da soli".
3.
3.1. Il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
3.2. L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alla ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 24 febbraio 2016
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Fonjallaz
Il Cancelliere: Crameri