BGer 5A_183/2016 |
BGer 5A_183/2016 vom 07.03.2016 |
{T 0/2}
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5A_183/2016,
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5A_184/2016,
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5A_185/2016
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Sentenza del 7 marzo 2016 |
II Corte di diritto civile |
Composizione
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Giudice federale von Werdt, Presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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Autorità regionale di protezione 2, sede di Mendrisio, via Eugenio Bernasconi 26, 6853 Ligornetto.
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Oggetto
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relazioni personali,
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ricorsi contro le sentenze emanate il 26 febbraio 2016
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dalla Camera di protezione del Tribunale d'appello
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del Cantone Ticino.
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Considerando: |
che A.________ è il padre di B.________;
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che le relazioni personali tra padre e figlia sono seguite dall'Autorità regionale di protezione 2, sede di Mendrisio;
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che con sentenza 26 febbraio 2016 la Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un reclamo presentato da A.________ per ritardata giustizia da parte dell'Autorità regionale di protezione 2 nell'evadere un'istanza da lui formulata soltanto venti giorni prima;
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che con sentenza 26 febbraio 2016 il Presidente della Camera di protezione ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, un reclamo introdotto da A.________ avverso una decisione 28/29 gennaio 2016 dell'Autorità regionale di protezione 2, tale decisione garantendo a sufficienza il diritto del reclamante di consultare gli atti in merito al rapporto del 10 dicembre 2015 "relativo allo svolgimento in forma sorvegliata delle relazioni personali con la figlia";
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che con sentenza 26 febbraio 2016 il medesimo Presidente ha poi dichiarato inammissibile, per incompetenza dell'autorità adita, anche un'istanza di A.________ tendente, segnatamente, ad ottenere "tutti i rapporti passati e futuri concernenti padre e figlia", il ripristino delle relazioni personali ed il risarcimento dei danni;
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che nei tre menzionati giudizi l'autorità cantonale ha inoltre sottolineato l'abusività della condotta processuale di A.________, riservandosi di rinviare al mittente, senza ulteriori formalità, ulteriori scritti abusivi;
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che con tre ricorsi 3 marzo 2016 A.________ ha impugnato le predette sentenze cantonali dinanzi al Tribunale federale, postulando anche la concessione dell'assistenza giudiziaria e l'adozione di misure cautelari;
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che, siccome le sentenze impugnate concernono le medesime parti e traggono origine dalla medesima fattispecie, per ragioni di economia di procedura si giustifica, conformemente alla richiesta del ricorrente, di trattare congiuntamente i tre ricorsi - di medesimo contenuto - e di statuire sugli stessi con un unico giudizio (art. 71 LTF in relazione con l'art. 24 cpv. 2 PC);
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che, nella misura in cui esulano dall'oggetto delle sentenze cantonali, i confusi gravami all'esame si appalesano di primo acchito inammissibili (ciò vale anche, in particolare, per le critiche rivolte contro la sentenza del Tribunale federale 5A_137/2016, 5A_138/2016 e 5A_139/2016 del 22 febbraio 2016);
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che per il resto i ricorsi non soddisfano le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF;
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che infatti il ricorrente, invece di censurare compiutamente gli argomenti posti a fondamento delle impugnate sentenze, si limita a rievocare vicissitudini e a formulare rimproveri nei confronti delle parti e delle autorità coinvolte nella procedura;
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che le impugnative risultano inammissibili anche per la condotta processuale abusiva dell'insorgente (art. 42 cpv. 7 LTF);
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che in queste circostanze i ricorsi possono essere decisi nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a-c LTF;
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che la domanda di assistenza giudiziaria formulata dal ricorrente va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole dei suoi gravami (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF) e le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF);
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che con l'evasione dei ricorsi le istanze di adozione di misure cautelari divengono prive di oggetto;
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che si avverte infine il ricorrente che scritti analoghi a quelli in esame e concernenti questa procedura (e segnatamente domande di revisione abusive) saranno archiviati senza risposta;
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: |
1. Le cause 5A_183/2016, 5A_184/2016 e 5A_185/2016 sono congiunte.
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2. I ricorsi sono inammissibili.
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3. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
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4. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
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5. Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 7 marzo 2016
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: von Werdt
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La Cancelliera: Antonini
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