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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
1B_86/2016
Sentenza del 16 marzo 2016
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Merkli, Eusebio,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Daniele Timbal,
ricorrente,
contro
B.________,
opponente.
Oggetto
ricusazione,
ricorso contro la decisione emanata il 4 febbraio 2016 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
Fatti:
A.
Con sentenza 6B_536/2014 del 5 gennaio 2016 il Tribunale federale ha parzialmente accolto, in quanto ammissibile, un ricorso in materia penale presentato da A.________ contro la sentenza del 4 febbraio 2014 (KK.2013/32) della Corte penale del Tribunale penale federale (TPF), annullandola in relazione alla condanna del ricorrente per il titolo di truffa, rinviando la causa al TPF per nuovo giudizio nel senso dei considerandi e respingendolo per il resto.
B.
Il 20 gennaio 2016 il Presidente della citata Corte ha informato le parti sulla composizione di quella chiamata a statuire sul menzionato rinvio, della quale avrebbe anche fatto parte il giudice B.________, già presidente del collegio giudicante, che aveva statuito il 4 febbraio 2014. Il 25 gennaio seguente, A.________ ha inoltrato una domanda di ricusazione nei confronti del citato giudice. Con decisione del 4 febbraio 2016 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale l'ha respinta.
C.
Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale. Chiede, in via cautelare, di concedere effetto sospensivo al gravame, nel senso di sospendere, eccetto per eventuali decisioni ordinatorie del presidente della Corte, il procedimento penale in particolare riguardo alle decisioni sulle prove e sul dibattimento e, nel merito, di ammettere la domanda di ricusa.
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 140 IV 57 consid. 2).
1.2. Il ricorrente fa valere che l'informazione sui rimedi giuridici contenuta nella decisione impugnata, secondo cui contro di essa non è dato alcun rimedio giuridico, sarebbe errata. Ciò poiché, secondo l'art. 92 LTF, le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti domande di ricusazione sono impugnabili dinanzi al Tribunale federale.
1.3. L'assunto è privo di fondamento. Il ricorrente disattende infatti che il gravame concerne una causa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF). Ora, contro una decisione della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale il ricorso è inammissibile, eccetto che si tratti di una decisione in materia di provvedimenti coattivi (art. 79 LTF), ciò che non è manifestamente il caso per una domanda di ricusa. È stato infatti ritenuto che un'istanza unica è sufficiente per controllare la legalità di tutte le altre decisioni, in un ambito nel quale la garanzia del doppio grado di giurisdizione in materia repressiva non si applica (PIERRE FERRARI, in: Commentaire de la LTF, n. 6 ad art. 79). Con l'istituzione del Tribunale penale federale, il Legislatore ha tra l'altro voluto sgravare il Tribunale federale. Poiché secondo l'art. 79 LTF sono impugnabili soltanto le decisioni in materia di provvedimenti coattivi, non rimane quindi più spazio per l'applicazione dell'art. 92 LTF, richiamato a torto dal ricorrente (sentenza 1B_542/2012 dell'8 novembre 2012 consid. 2; HEINZ AEMISEGGER/MARC FORSTER, in: Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2aed., 2011, n. 9, 39 e 40 ad art. 79).
1.4. Il ricorso sarebbe inammissibile anche per un ulteriore motivo. Nelle conclusioni il ricorrente, patrocinato da un legale, chiede infatti unicamente di ammettere la domanda di ricusa del citato giudice. Non postula per contro, formalmente, l'annullamento della decisione della Corte dei reclami penali, unico giudizio che può costituire l'oggetto del rimedio esperito. Ora, secondo l'art. 107 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti, per cui il petito che circoscrive la materia del contendere di per sé dovrebbe essere formulato in modo tale da poter erigersi a dispositivo della sentenza (LAURENT MERZ, in: Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2aed., 2011, n. 15 ad art. 42; sentenze 1B_387/2015 del 24 novembre 2015 consid. 1.3 e 1B_756/2012 del 24 gennaio 2013 consid. 1.3 e 1.4).
2.
2.1. Il ricorso è quindi inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
2.2. L'emanazione della presente sentenza rende priva d'oggetto la domanda d'effetto sospensivo.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore e alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
Losanna, 16 marzo 2016
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Fonjallaz
Il Cancelliere: Crameri