Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_448/2015
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Sentenza del 29 marzo 2016
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali von Werdt, Presidente,
Marazzi, Schöbi,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Rossano Guggiari,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinato dall'avv. Tanja Uboldi Ermani,
opponente.
Oggetto
divorzio,
ricorso contro la sentenza emanata il 23 aprile 2015
dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Fatti:
A.
B.________ e A.________ si sono sposati nel 2003. Dall'unione non sono nati figli. I coniugi si sono separati nel 2007. Con decisione 21 agosto 2009 a tutela dell'unione coniugale, il Pretore del Distretto di Lugano ha tra l'altro condannato B.________ a versare a A.________ un contributo alimentare di fr. 1'600.-- mensili fino a febbraio 2009 e di fr. 1'235.-- mensili da marzo 2009 in poi.
Il medesimo Pretore, con decisione 8 giugno 2012, ha pronunciato il divorzio (chiesto da B.________ mediante petizione del 3 settembre 2009), condannando l'ex moglie a versare all'ex marito fr. 1'900.-- per il ripristino di un appartamento di proprietà di quest'ultimo nel quale ella si era sistemata dopo la separazione. Il Giudice di prime cure ha invece respinto le pretese dell'ex moglie volte all'ottenimento di un conguaglio di fr. 53'500.-- in liquidazione del regime matrimoniale, di un contributo alimentare di fr. 1'235.-- mensili fino a settembre 2012 e di un'indennità adeguata ex art. 124 C C.
B.
Con sentenza 23 aprile 2015 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha parzialmente accolto, nella misura in cui non era divenuto privo d'oggetto, l'appello principale introdotto da A.________ contro la decisione pretorile di divorzio, riducendo l'importo da lei dovuto all'ex marito a fr. 1'250.--. La Corte cantonale ha invece respinto l'appello incidentale presentato da B.________.
C.
Con ricorso in materia civile 28 maggio 2015 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, postulandone la riforma nel senso di condannare l'ex marito a versarle un conguaglio di fr. 53'500.-- in liquidazione del regime matrimoniale ed un contributo alimentare di fr. 1'235.-- mensili fino a settembre 2012.
Con decreto 1° giugno 2015 al ricorso è stato negato il postulato effetto sospensivo. Non sono state chieste determinazioni.
Diritto:
1.
1.1. La sentenza impugnata è una decisione finale (art. 90 LTF) che è stata emanata su ricorso dall'ultima istanza cantonale ( art. 75 cpv. 1 e 2 LTF ) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) di natura pecuniaria con un valore di lite superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Inoltrato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte parzialmente soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile è pertanto in linea di principio ammissibile.
1.2. Il Tribunale federale è tenuto ad applicare d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 134 III 102 consid. 1.1). Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono più rigorose quando è fatta valere la violazione di diritti fondamentali. II Tribunale federale esamina queste censure solo se la parte ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, come prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Ciò significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato con riferimento ai motivi della decisione impugnata in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2).
Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo d'ufficio solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 137 III 226 consid. 4.2; 133 II 249 consid. 1.2.2) - il ricorrente deve motivare la censura conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 136 II 304 consid. 2.5).
2.
La ricorrente chiede che l'ex marito sia condannato a versarle fr. 53'500.-- quale conguaglio in liquidazione del regime matrimonialee contesta il suo obbligo di rifondergli fr. 1'250.--.
2.1. Il Tribunale d'appello ha rilevato che non era chiaro su quale disposto di legge l'ex moglie fondasse la sua pretesa di fr. 53'500.--, pari alla metà dell'utile conseguito dall'ex marito con la vendita di due immobili di sua proprietà (beni propri). Anche ammettendo che la pretesa dovesse ritenersi basata sull'art. 206 cpv. 1 CC, l'ex moglie non aveva comunque dimostrato quale sarebbe stato il suo contributo effettivo al plusvalore di tali immobili. Per l'autorità inferiore, su questo punto l'appello principale non poteva quindi essere accolto (anche perché privo di un confronto con l'argomentazione sviluppata dal Giudice di prime cure).
Con riferimento invece all'appartamento di proprietà dell'ex marito e dato in uso all'ex moglie dopo la separazione, il Tribunale d'appello - ricordando che in questo genere di casi si applicano per analogia i principi in materia di locazione - ha confermato l'obbligo per lei di rifondere a controparte le spese di pulizia dell'appartamento (fr. 1'000.--) e di riparazione di una tapparella (fr. 250.--). I Giudici cantonali hanno stabilito che l'ex moglie non aveva, palesemente, riconsegnato l'appartamento pulito e non aveva comunque contestato né la necessità delle pulizie né l'ammontare dell'esborso fatto valere dall'ex marito. Quanto alla riparazione della tapparella, essi hanno osservato che l'ex moglie si era proclamata non responsabile del danneggiamento, ma non aveva preteso che la tapparella fosse già rotta al momento in cui si è insediata nei locali né che il danno fosse riconducibile a normale usura o al caso fortuito o a terzi per i quali non era tenuta a rispondere. A differenza del Pretore, l'autorità inferiore ha invece considerato che i costi di sgombero del mobilio (fr. 650.--), di proprietà dell'ex marito e comunque destinato alla discarica, non potessero essere addossati all'ex moglie. Per la Corte cantonale, su questo punto l'appello principale meritava quindi parziale accoglimento.
2.2. La ricorrente si oppone a tale soluzione.
2.2.1. Ella reclama nuovamente l'importo di fr. 53'500.--. Afferma che i Giudici cantonali avrebbero omesso di tenere conto del fatto che lei ha contribuito al miglioramento ed alla conservazione degli immobili di proprietà dell'ex marito (già abitazione coniugale) sia mediante la " manutenzione quotidiana degli stessi " sia investendo beni propri.
Rivolta contro l'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore, una simile critica è però palesemente insufficiente a sostanziare una violazione del divieto dell'arbitrio - che la ricorrente peraltro nemmeno menziona - e si rivela quindi inammissibile.
2.2.2. La ricorrente contesta inoltre la sua condanna a rifondere all'ex marito fr. 1'250.--.
2.2.2.1. Per quanto attiene alle spese di pulizia (fr. 1'000.--), ella sostiene che dalle prove agli atti non emergerebbe qual era lo stato dell'appartamento dopo la sua partenza e che pertanto non sarebbe stato dimostrato che non fosse pulito.
Anche questa argomentazione diverge dall'accertamento contenuto dell'impugnato giudizio, senza che la ricorrente nemmeno pretenda che siano dati i presupposti che permettono al Tribunale federale di non porre a fondamento della sua sentenza i fatti così come sono stati stabiliti dall'autorità cantonale, e risulta quindi inammissibile.
2.2.2.2. Per quanto riguarda invece le spese di riparazione della tapparella (fr. 250.--), l'insorgente non contesta l'applicazione analogica dei principi in materia di locazione effettuata dalla Corte cantonale (sulla quale, pertanto, il Tribunale federale non si esprime), ma lamenta una violazione dell'onere della prova vigente in tale ambito: a suo dire incombeva all'ex marito dimostrare che il danno non fosse dovuto a normale usura, che non esistesse ancora al momento della consegna dei locali e che fosse stato ca usato dall'ex moglie, ciò in cui egli avrebbe fallito.
L'art. 267 cpv. 1 CO prevede che, alla fine della locazione, il conduttore deve restituire la cosa nello stato risultante da un uso conforme al contratto. Da tale norma si deduce, a contrario, che il conduttore è tenuto a riparare i danni che eccedono l'usura normale della cosa. L'onere della prova del danno eccedente l'usura normale e dell'inesistenza di difetti al momento della consegna della cosa incombe al locatore (art. 8 CC); se tale prova è fornita, il conduttore è presunto responsabile, a meno che provi che nessuna colpa gli è imputabile (art. 97 CO; DTF 103 II 330 consid. 2b; sentenze 4C.261/2006 del 1° novembre 2006 consid. 3.1, in SJ 2007 I pag. 365; 4C.131/1995 del 15 novembre 1995 consid. 2, in SJ 1996 pag. 322; DAVID LACHAT, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 2a ed. 2012, n. 3 e 6 ad art. 267 CO).
Ora, secondo quanto stabilito nell'impugnata sentenza, dinanzi all'autorità cantonale la qui ricorrente non ha comunque messo in dubbio che il danno alla tapparella eccedesse l'usura normale e che si fosse prodotto dopo il suo insediamento nei locali, ovvero i fatti la cui prova incombeva all'opponente. Ella si è limitata a sostenere di non essere responsabile del danneggiamento: come appena spiegato, spettava però a lei dimostrare che nessuna colpa le fosse imputabile. Ponendo a suo carico le conseguenze dell'assenza di tale prova, il Tribunale d'appello non è pertanto incorso in una violazione dell'art. 8 CC. La censura risulta infondata.
3.
La ricorrente postula inoltre che l'ex marito sia condannato a versarle un contributo di mantenimento dopo il divorzio di fr. 1'235.-- mensili fino a settembre 2012.
3.1. Per il Tribunale d'appello, dato che fino a settembre 2012 era ancora in vigore l'assetto cautelare previsto nella decisione pretorile a tutela dell'unione coniugale del 21 agosto 2009 - che prevedeva il versamento di un contributo alimentare pari a fr. 1'235.-- mensili in favore dell'ex moglie - e che quest'ultima non pretendeva un contributo di mantenimento giusta l'art. 125 CC dopo di allora, non aveva più senso statuire sulla sua domanda di giudizio. Secondo l'autorità inferiore, su questo aspetto l'appello principale era quindi divenuto senza oggetto.
3.2. La ricorrente sostiene che le condizioni poste dall'art. 125 CC per l'assegnazione di un contributo alimentare in suo favore sarebbero adempiute, dato che il matrimonio avrebbe influito in modo concreto e duraturo sulla sua situazione finanziaria. Per tale ragione, il Tribunale d'appello avrebbe dovuto emanare una decisione di merito per il periodo posteriore alla crescita in giudicato del principio del divorzio, vale a dire "da luglio a settembre 2012".
L'insorgente dimentica però di confrontarsi con l'argomentazione sviluppata nell'impugnata sentenza circa l'intervenuta perdita di oggetto del suo rimedio cantonale in punto al contributo di mantenimento giusta l'art. 125 CC. In particolare, ella non contesta che durante il periodo " da luglio a settembre 2012" fossero ancora in vigore i contributi alimentari cautelari di importo identico a quello da lei preteso nel merito. Insufficientemente motivata, la censura risulta inammissibile.
4.
Da quanto precede discende che il ricorso va respinto nella misura in cui è ammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente, il quale non è stato invitato a presentare una risposta al ricorso e non è quindi incorso in spese della sede federale.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 29 marzo 2016
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: von Werdt
La Cancelliera: Antonini