BGer 1C_92/2016 |
BGer 1C_92/2016 vom 05.04.2016 |
{T 0/2}
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1C_92/2016
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Decreto del 5 aprile 2016
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I Corte di diritto pubblico |
Composizione
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Giudice federale Eusebio, in qualità di
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Giudice dell'istruzione,
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Cancelliere Gadoni.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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patrocinato dall'avv. Filippo Gianoni,
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ricorrente,
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contro
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1. B.________SA,
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patrocinata dall'avv. Lorenzo Medici,
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2. C.________SA,
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patrocinata da Immobiliare e Fiduciaria Ceppi & Co. SA,
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opponenti,
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Municipio di X.________,
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
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residenza governativa, 6501 Bellinzona.
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Oggetto
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impianto di telefonia mobile,
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ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 19 gennaio 2016 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Considerando: |
che, per quanto qui interessa, con sentenza del 19 gennaio 2016 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto un ricorso di A.________ contro una decisione del Consiglio di Stato concernente il rilascio da parte del Municipio di X.________ alla B.________SA di una licenza edilizia per l'installazione di un impianto di telefonia mobile su un fondo situato a X.________;
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che avverso questa sentenza A.________ ha presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo di annullarla;
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che con scritto del 29 marzo 2016 il ricorrente dichiara di ritirare il gravame;
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che il Presidente della Corte, o il Giudice dell'istruzione, decide quale giudice unico circa lo stralcio delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie;
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che in caso di desistenza il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);
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che gli opponenti non sono stati invitati a presentare osservazioni all'impugnativa, per cui, come agli enti pubblici, non sono accordate loro ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 e 3 LTF);
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che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese;
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per questi motivi, il Giudice dell'istruzione decreta: |
1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
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2. Non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili della sede federale.
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3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Municipio di X.________, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Losanna, 5 aprile 2016
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice dell'istruzione: Il Cancelliere:
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Eusebio Gadoni
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