BGer 2C_287/2016
 
BGer 2C_287/2016 vom 06.04.2016
{T 0/2}
2C_287/2016
 
Sentenza del 6 aprile 2016
 
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Seiler, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Stato del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Pretese nei confronti dello Stato,
ricorso contro la sentenza emanata il 10 marzo 2016 dalla terza Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Fatti:
A. Il 10 marzo 2016 la terza Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il reclamo depositato il 17 febbraio 2016 da A.________ contro la decisione dell'11 febbraio precedente con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, aveva respinto la sua domanda del 26 gennaio 2016 di assistenza giudiziaria, più precisamente di nomina di un avvocato d'ufficio al fine di potere esperire un'istanza di risarcimento danni nei confronti dello Stato del Cantone Ticino.
Rammentate le condizioni da adempiere per potere beneficiare del gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 117 CPC, la Corte cantonale ha osservato che, contrariamente all'assunto del reclamante, il Pretore aveva esposto in modo sufficiente e comprensibile le ragioni per le quali aveva ritenuto che un'eventuale causa nei confronti dello Stato appariva priva di probabilità di esito favorevole, sia per quanto concerne le pretese fatte derivare dal rapporto di lavoro che lo aveva legato all'Associazione B.________ (lo Stato non essendovi stato parte), sia per quanto riguarda le eventuali pretese (comunque sia ora perente, non essendo stati rispettati i termine di legge) scaturenti dal ricovero coatto a cui il reclamante era stato sottoposto. Infine ha rilevato che la domanda di versamento di uno stipendio di guardia carceraria, formulata per la prima volta dinanzi ad essa, era inammissibile, oggetto di giudizio essendo unicamente l'istanza di assistenza giudiziaria, la stessa apparendo comunque, in base agli atti di causa, priva di qualsiasi fondamento.
B. Il 1° aprile 2016 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso nel quale dichiara di non condividere la sentenza cantonale. Sostiene che il salario versatogli dall'Associazione B.________ non è conforme alla legge, motivo per cui domanda che gli venga versato l'equivalente di due anni di stipendio quale guardia carceraria, più interessi. Domanda inoltre che sia risarcito il danno dovuto all'incapacità lavorativa da lui subita nell'ambito del suo rapporto d'impiego.
Non sono state chieste osservazioni.
 
Diritto:
1. II Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 139 V 42 consid. 1 pag. 44; 138 I 367 consid. 1 pag. 369).
 
Erwägung 2
2.1. Conformemente all'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera succinta perché l'atto impugnato viola il diritto applicabile; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1 - 2.3 pag. 245 segg.).
2.2. Nel caso concreto il ricorso non adempie manifestamente queste esigenze di motivazione. Il ricorrente infatti non si confronta affatto con la dettagliata argomentazione sviluppata dalla Corte cantonale sulla questione dell'adempimento delle condizioni per potere beneficiare dell'assistenza giudiziaria (cfr. pronuncia impugnata pag. 3 e 4), qui condivisa e alla quale si rinvia, né sostanzia segnatamente una qualsiasi violazione del diritto (art. 95 segg. LTF). Per quanto riguarda invece il richiesto versamento di uno stipendio quale guardia carceraria nonché l'indennizzo dell'incapacità lavorativa derivante dal rapporto d'impiego, come già osservato in sede cantonale, il quesito esula dall'oggetto del litigio e sfugge pertanto ad un esame di merito.
2.3. Il ricorso, che non contiene una motivazione topica riferita al tema della causa, si rivela quindi inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
3. Viste le particolari circostanze del caso, si rinuncia a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione al ricorrente, al Consiglio di Stato, in rappresentanza dello Stato del Cantone Ticino, e alla terza Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nonché alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 (per informazione).
Losanna, 6 aprile 2016
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Seiler
La Cancelliera: Ieronimo Perroud