Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_109/2016
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Sentenza del 6 aprile 2016
Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Denys, Presidente,
Eusebio, Jametti,
Cancelliera Ortolano Ribordy.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Sebastiano Pellegrini,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Grave infrazione alle norme della circolazione, arbitrio, diritto di essere sentito,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 17 dicembre 2015 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Il 10 aprile 2014, durante un controllo della velocità sul territorio di X.________, la polizia cantonale ha rilevato, mediante apparecchio "Laser Trucam" n. 2667, un veicolo con targhe professionali circolante a una velocità di 121 km/h (già dedotto il margine di tolleranza), malgrado il vigente limite massimo di 60 km/h. Il veicolo è stato immediatamente fatto fermare al posto di blocco, ubicato all'entrata autostradale direzione sud, e il suo conducente è stato identificato nella persona di A.________. Interrogato poco più tardi, alla presenza di un difensore, egli ha dichiarato accettare le risultanze del rilevamento.
B.
Esperito il dibattimento di primo grado, con sentenza del 10 febbraio 2015 la Corte delle assise correzionali di Lugano ha riconosciuto A.________ autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione stradale e lo ha condannato alla pena detentiva di 12 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, nonché alla multa di fr. 2'500.--, ponendo a suo carico gli oneri processuali.
C.
Adita da A.________, con sentenza del 17 dicembre 2015 la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha accolto parzialmente il suo appello. Pur confermando la condanna, ha ridotto la pena inflittagli, annullando la multa e mantenendo esclusivamente la pena detentiva sospesa condizionalmente. Ha infine posto gli oneri processuali di secondo grado a carico dell'imputato in ragione di ¾.
D.
A.________ si aggrava al Tribunale federale con un ricorso in materia penale, postulando, oltre a un'indennità di fr. 15'142.10, più interessi, per le spese di patrocinio di prima e seconda istanza, e di almeno fr. 5'000.-- per le ripetibili della sede federale, principalmente il suo proscioglimento in applicazione del principio in dubio pro reo, subordinatamente l'annullamento del giudizio della CARP.
Non sono state chieste osservazioni sul gravame.
Diritto:
1.
Presentato dall'imputato (art. 81 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF), resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 LTF), il ricorso appare in linea di massima ammissibile, in quanto tempestivo (art. 100 cpv. 1 unitamente all'art. 46 cpv. 1 lett. c LTF) e inoltrato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF).
2.
Il ricorrente lamenta la violazione del principio in dubio pro reo, un accertamento incompleto dei fatti, la violazione del suo diritto di essere sentito quale diritto di offrire mezzi di prova, nonché di esigerne l'assunzione e di esaminare gli atti dell'incarto.
2.1. Il diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. ed espressamente riconosciuto alle parti di un procedimento penale dall'art. 107 cpv. 1 CPP, comprende il diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (DTF 140 I 99 consid. 3.4).
Presupposto indispensabile a un esercizio effettivo del diritto di consultare l'incarto è la sua completezza. Nell'ambito di un procedimento penale ciò significa che i mezzi di prova devono figurare nell'incarto dell'istruzione penale, quanto meno nella misura in cui non siano direttamente assunti in occasione del dibattimento dinanzi al tribunale di merito, e che le modalità della loro produzione devono essere documentate, al fine di permettere alla parte di esaminare l'eventuale loro irregolarità formale o materiale e, se del caso, contestarne l'utilizzabilità (DTF 129 I 85 consid. 4.1).
Il diritto di offrire mezzi di prova non impedisce all'autorità competente di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove richieste e di rinunciare ad assumerle, se è convinta che non possono condurla a modificare il suo giudizio. Nell'ambito della procedura penale, questa facoltà è sancita pure dall'art. 139 cpv. 2 CPP, per cui i fatti irrilevanti, manifesti, noti all'autorità penale, oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova. Il rifiuto di assumere una prova viola il diritto di essere sentito solo se la valutazione anticipata della sua rilevanza è inficiata da arbitrio (DTF 141 I 60 consid. 3.3; sulla nozione di arbitrio v. DTF 141 IV 369 consid. 6.3).
2.2. La presunzione d'innocenza garantita dall'art. 32 cpv. 1 Cost. nonché dall'art. 10 cpv. 1 CPP e il principio in dubio pro reo, che ne è il corollario, concernono sia la ripartizione dell'onere della prova sia la relativa valutazione. In quanto regole sull'onere probatorio, tali garanzie impongono alla pubblica accusa di provare la colpevolezza dell'imputato e non a questi di dimostrare la sua innocenza. Nella valutazione delle prove, esse implicano che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una ricostruzione dei fatti sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistono dubbi che i fatti si siano verificati in quel modo. Poiché sempre possibili, semplici dubbi astratti e teorici non sono tuttavia sufficienti, sicché non è possibile esigere che l'amministrazione delle prove conduca a una certezza assoluta di colpevolezza (DTF 127 I 38 consid. 2a). In relazione alla valutazione delle prove, il principio della presunzione d'innocenza si confonde con il divieto generale dell'arbitrio di cui all'art. 9 Cost. (DTF 138 V 74 consid. 7 pag. 82).
3.
L'apparecchio utilizzato per il rilevamento della velocità è stato esaminato il 18 ottobre 2013 dall'Istituto federale di metrologia (METAS), che ne ha confermato la corrispondenza ai requisiti legali, rilasciando un certificato di verificazione valido fino al 31 ottobre 2014. Esso è stato nuovamente sottoposto all'esame del METAS in data 4 giugno 2014. Interpellato dal patrocinatore del ricorrente sui motivi di questa verificazione avvenuta con largo anticipo rispetto alla scadenza del precedente certificato, il caposettore traffico, acustica e vibrazione del METAS ha potuto unicamente confermare le date di rilascio dei certificati, non essendo a conoscenza delle ragioni alla base della verifica del giugno 2014. Ha quindi aggiunto che i radar devono essere sottoposti annualmente a verifica e che, in caso di riparazione o modifica del fabbricante, gli apparecchi devono essere nuovamente verificati.
4.
L'insorgente sostiene che gli sarebbe stato negato il completo accesso agli atti dell'incarto, nella misura in cui non vi figurerebbero le prove relative all'adempimento dei presupposti di validità del certificato di verificazione del METAS. Essa sarebbe infatti subordinata segnatamente all'assenza di riparazioni di parti importanti per la misurazione e all'integrità dei dispositivi di sigillatura. Tale verifica rientrerebbe nel suo diritto di consultare l'incarto. Peraltro, egli avrebbe richiesto l'assunzione di prove volte a determinare la realizzazione di queste condizioni, ovvero l'ispezione oculare dei sigilli e l'edizione del rapporto del METAS su eventuali riparazioni e verifiche tecniche del radar. Le sue istanze probatorie sarebbero però state arbitrariamente respinte. Rimarrebbe pertanto ignoto il motivo per cui l'apparecchio sarebbe stato sottoposto a nuova verifica con un così largo anticipo rispetto al termine di validità del precedente certificato di verificazione, non potendosi escludere un problema di funzionalità. Confrontata con quanto illustrato dal caposettore traffico, acustica e vibrazione del METAS, la CARP non poteva esimersi dal chiarire le ragioni della seconda verificazione, che le circostanze farebbero apparire straordinaria. In assenza di simile approfondimento, l'accertamento dei fatti risulterebbe incompleto, ciò che giustificherebbe "la censura di cui all'art. 398 cpv. 3 lett. b CPP". Sussisterebbero pertanto dei dubbi sulla validità del certificato di verificazione e conseguentemente sul corretto funzionamento dell'apparecchio, di modo che il ricorrente dovrebbe essere prosciolto in applicazione del principio in dubio pro reo.
4.1. Il ricorrente non sostiene di non aver avuto accesso agli atti dell'incarto, ma pretende che questo non fosse completo. A torto. Si può già dubitare che, per essere completo, l'incarto debba contenere, oltre al certificato di verificazione, anche le prove dell'integrità della sigillatura e dell'assenza di riparazioni di parti importanti dell'apparecchio, ovvero delle condizioni a cui è subordinata la validità di detto certificato. La questione non necessita ulteriore approfondimento, perché, sia come sia, tali prove si trovano agli atti. Interpellato dal tribunale di primo grado, il responsabile delle apparecchiature presso il reparto del traffico della polizia cantonale ha garantito che, durante il periodo di validità del certificato di verificazione, l'apparecchio utilizzato per il rilevamento della velocità dell'insorgente non ha subito nessun tipo di riparazione e che i sigilli sono rimasti intatti. Sotto questo aspetto, l'incarto appare dunque completo. Che poi questa dichiarazione costituisca un mezzo sufficiente a comprovare il corretto funzionamento dell'apparecchio è una questione che attiene alla valutazione delle prove.
4.2. Quanto alla pretesa violazione del diritto di offrire mezzi di prova, il ricorrente non dimostra arbitrio nella valutazione anticipata della loro rilevanza da parte della CARP. I giudici cantonali non hanno scorto elementi per dubitare del corretto funzionamento dell'apparecchio utilizzato per il rilevamento della velocità: la misurazione è stata effettuata ampiamente nei tempi di validità del certificato di verificazione ed è stata preceduta da una prova di funzionamento e di allineamento del sistema di rilevazione. Contrariamente all'assunto ricorsuale, la CARP non ha ignorato il messaggio elettronico del caposettore traffico, acustica e vibrazione del METAS, ma ha ritenuto che lo stesso non faceva dubitare del funzionamento regolare dell'apparecchio, tanto più che l'assenza di guasti e riparazioni è avvalorata dal responsabile delle apparecchiature presso il reparto traffico della polizia. Secondo l'insorgente quanto affermato dalla polizia non potrebbe essere utilizzato quale prova, dal momento che proverrebbe "da una parte coinvolta nel procedimento". Sennonché non pretende trattarsi di una prova inutilizzabile alla luce dell'art. 141 CPP. Neppure sostiene che le dichiarazioni di detto responsabile non corrispondano al vero. Ritiene solo che siano apparentemente in contrasto con le asserzioni del caposettore traffico, acustica e vibrazione del METAS, ciò che imporrebbe l'assunzione di ulteriori prove, segnatamente di informazioni presso il METAS. In tal modo propone semplicemente una lettura alternativa degli atti, senza tuttavia dimostrare l'insostenibilità della valutazione compiuta della CARP. Nella sua presa di posizione, il citato caposettore ha confermato unicamente le date di rilascio dei certificati di verificazione e indicato in termini generali quando un apparecchio dev'essere sottoposto a verifica (ordinaria o straordinaria), non essendo invece a conoscenza dei motivi del controllo effettuato nel giugno 2014. Oltre alle asserzioni del responsabile delle apparecchiature presso il reparto del traffico della polizia cantonale sull'assenza di circostanze per una verifica straordinaria dello strumento di misurazione, la CARP ha pure rilevato le ammissioni senza riserve dello stesso ricorrente, sin dall'inizio assistito da un legale, dell'eccesso di velocità risultante dalla misurazione in questione. In questa sede, l'insorgente obietta solo che la sua ammissione partiva dal presupposto che l'apparecchio fosse in regola, trattasi però di una considerazione meramente appellatoria. Alla luce di tutti questi elementi, la CARP poteva concludere per il corretto funzionamento dell'apparecchio in questione il giorno del rilevamento della velocità contestata al ricorrente e poteva, senza incorrere nell'arbitrio, rifiutare di indagare le ragioni alla base della verifica effettuata quasi cinque mesi prima della scadenza del precedente certificato di verificazione. Ne segue che il diritto di essere sentito del ricorrente non è stato violato.
4.3. Riguardo all'asserito accertamento incompleto dei fatti, il gravame pone seri problemi di ammissibilità, nella misura in cui riprende quasi testualmente la motivazione scritta della dichiarazione d'appello del ricorrente, al punto da invocare in questa sede la "censura di cui all'art. 398 cpv. 3 lett. a CPP", norma inconferente nell'ambito di un ricorso in materia penale retto dalla LTF (sull'esigenza di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF v. DTF 134 II 244 consid. 2.1-2.3). La critica è comunque anche infondata nel merito, perché in realtà, lamentando un accertamento incompleto dei fatti, il ricorrente ripropone indirettamente la problematica della mancata assunzione di prove in relazione alle ragioni alla base della verificazione dell'apparecchio nel giugno 2014. Si può quindi rinviare a quanto testé esposto. Basti qui rilevare che la CARP ha accertato tutti i fatti necessari per il giudizio. Considerato il riconoscimento da parte dell'insorgente dell'eccesso di velocità contestatogli e le asserzioni del responsabile delle apparecchiature presso il reparto del traffico della polizia cantonale, non vi erano ragioni per accertare i motivi della verifica dell'apparecchio avvenuta quasi due mesi dopo il rilevamento in parola.
4.4. Neppure infine v'è spazio per un'applicazione del principio in dubio pro reo. Malgrado non si conoscano i motivi per i quali l'apparecchio è stato sottoposto a verifica con ampio anticipo rispetto alla scadenza del certificato di verificazione, non sussistono in concreto elementi che facciano dubitare del corretto funzionamento dello stesso al momento del rilevamento della velocità contestata al ricorrente, effettuato quasi due mesi prima di questo ulteriore controllo.
5.
Per quanto ammissibile, il ricorso risulta infondato e va pertanto respinto.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) e sono dunque poste a carico dell'insorgente.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 6 aprile 2016
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Denys
La Cancelliera: Ortolano Ribordy