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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
2C_316/2016
Sentenza del 19 aprile 2016
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Seiler, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.________ SA,
patrocinata dall'avv. Ivo Wuthier,
ricorrente,
contro
Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino, 6501 Bellinzona, rappresentato dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Legge sull'apertura dei negozi,
ricorso contro la legge sull'apertura dei negozi approvata dal Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino il 23 marzo 2015.
Fatti:
A.
Il 23 marzo 2015 il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino ha approvato la legge sull'apertura dei negozi, la quale è stata pubblicata nel Foglio ufficiale ticinese il 27 marzo 2015, con l'indicazione del termine per esercitare il diritto di referendum (11 maggio 2015). L'art. 23 della legge prevede quanto segue:
" Art. 23
1 La presente legge entrerà in vigore soltanto dopo che nel settore della vendita assoggettato alla legge stessa sarà entrato in vigore un contratto collettivo di lavoro (CCL) decretato di obbligatorietà generale da parte del Consiglio di Stato. L'Ufficio cantonale di conciliazione è incaricato di attivarsi per favorire la stipulazione del CCL.
2 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, e realizzati i presupposti di cui al cpv. 1, il Consiglio di Stato ordinerà la pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, fissandone la data d'entrata in vigore."
B.
Dopo che contro la stessa è stato lanciato con successo un referendum, la legge è stata accolta in votazione popolare il 28 febbraio 2016 e i risultati sono stati pubblicati sul Foglio ufficiale ticinese dell'11 marzo 2016. Non è invece stata pubblicata la legge, conformemente al tenore del suo art. 23.
C.
L'11 aprile 2016 la A.________ SA, società attiva nel settore della vendita al dettaglio e proprietaria di diverse superficie di vendita al dettaglio nel Cantone Ticino, ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiede, in sintesi, che siano annullati vari articoli della legge sull'apertura dei negozi, segnatamente gli art. 23, 8, 9, 10 e 11, nonché domanda che vengano adottati provvedimenti cautelari.
Non sono state chieste osservazioni.
Diritto:
1.
II Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 139 V 42 consid. 1 pag. 44; 138 I 367 consid. 1 pag. 369).
2.
2.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico è proponibile direttamente contro gli atti normativi dei Cantoni quando, come nel caso in esame, non sono disponibili rimedi giuridici cantonali che permettano il controllo astratto della norma (art. 82 lett. b e 87 cpv. 1 LTF).
2.2. L'art. 101 LTF prevede che il ricorso contro un atto normativo dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla pubblicazione di tale atto secondo il diritto cantonale. Quando un atto normativo cantonale è soggetto, come nella fattispecie, al referendum facoltativo, il termine per impugnarlo dinanzi al Tribunale federale nel quadro del controllo astratto delle norme inizia a decorrere dalla pubblicazione della decisione di promulgazione, ossia dall'accertamento che il termine di referendum è scaduto infruttuoso o che, nel caso di referendum, l'atto normativo è stato accettato nella votazione popolare: la procedura legislativa termina infatti con la decisione di promulgazione (DTF 133 I 286 consid. 1 pag. 288; 135 I 43 consid. 1.1 pag. 45).
2.3. L'esito della votazione popolare è stato pubblicato l'11 marzo 2016. Conformemente a quanto previsto dall'art. 23 cpv. 1 e 2 della legge, la promulgazione della stessa non è invece (ancora) avvenuta nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino, atto che costituisce l'azione determinante da cui comincia a decorrere il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 101 LTF (art. 146 cpv. 3 della legge ticinese sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 [LEDP; RL/TI 1.3.1.1]; DTF 135 I 28 consid. 3.3.1 e 3.3.2 pag. 33 seg.; HEINZ AEMISEGGER/KARIN SCHERRER REBER, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2aed. 2011, ad art. 101 n. 1).
2.4. Il ricorso in esame, esperito prima della pubblicazione della legge, è quindi prematuro. Come rilevato dalla ricorrente, di massima, l'inoltro di un gravame prima dell'inizio del termine ricorsuale non nuoce alla parte ricorrente, poiché secondo la giurisprudenza un ricorso prematuro non è di per sé inammissibile: la sua trattazione è però sospesa fino alla notificazione della decisione impugnata (vedasi DTF 136 I 17 consid. 1.2 pag. 20; 133 I 286 consid. 1 pag. 288). Sennonché, nel caso specifico le circostanze particolari della fattispecie impongono di adottare una diversa soluzione (cause 2P.306/2006 del 4 dicembre 2006 e 2P.52/2005 del 4 febbraio 2005 consid. 4).
2.5. Come accennato in precedenza, la promulgazione, così come l'entrata in vigore della legge sull'apertura dei negozi, dipendono dall'adozione di un contratto collettivo di lavoro, che deve essere decretato di obbligatorietà generale dal Consiglio di Stato. Al riguardo la ricorrente, producendo un articolo di stampa, fa valere che le competenti autorità intendono ultimare le trattative entro 90 giorni, ciò che lascia intendere che la pubblicazione potrebbe avere luogo entro brevi termini. Sennonché, negli atti di causa niente permette di corroborare quest'affermazione, niente cioè conferma che il termine indicato verrà effettivamente rispettato e che la promulgazione in esame non avverrà invece a data ulteriore. Anzi, dall'articolo di stampa prodotto emerge invece che il termine di 90 giorni si riferisce in realtà ad una cosiddetta "finestra temporale" che dovrebbe servire ad elaborare una soluzione, la quale dovrà poi seguire l'iter di approvazione. Inoltre, in caso di mancato accordo, la causa passerebbe nel campo della politica o dei tribunali. Premesse queste considerazioni, e tenuto conto delle incognite riguardo all'effettiva promulgazione della normativa in esame, appare preferibile creare una situazione chiara invece di sospendere l'attuale procedimento per una durata indeterminata, sospensione che potrebbe anche protrarsi per mesi se non di più (nell'ipotesi in cui ad esempio venissero adite le vie giudiziarie) e, di riflesso, constatare l'inammissibilità del ricorso in esame (nel quale viene pure chiesto l'adozione di misure cautelari le quali suppongono, comunque, che il ricorso sia effettivo per potersi pronunciare in merito). Ciò tanto più che quando la legge verrà effettivamente promulgata, la ricorrente fruirà comunque di un termine di trenta giorni per impugnarla.
3.
Visto quanto precede, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 LTF.
4.
Si rinuncia a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente e al Consiglio di Stato, in rappresentanza del Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino.
Losanna, 19 aprile 2016
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Seiler
La Cancelliera Ieronimo Perroud