BGer 8C_184/2016 |
BGer 8C_184/2016 vom 25.04.2016 |
{T 0/2}
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8C_184/2016, 8C_185/2016
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Sentenza del 25 aprile 2016 |
I Corte di diritto sociale |
Composizione
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Giudici federali Maillard, Presidente,
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Ursprung, Heine,
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Cancelliere Bernasconi.
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Partecipanti al procedimento |
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino, viale Officina 6, 6500 Bellinzona,
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ricorrente,
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contro
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A.________,
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patrocinata dall'avv. Mattia Pontarolo,
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opponente.
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Oggetto
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8C_184/2016
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Assistenza sociale (presupposto processuale),
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8C_185/2016
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Assistenza sociale (presupposto processuale),
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ricorsi contro i giudizi del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 3 febbraio 2016.
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Fatti: |
A. L'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino (USSI) ha concesso ad A.________ con svariate decisioni, parzialmente modificate su reclamo, diverse prestazioni assistenziali.
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B. Il 3 febbraio 2016 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con due giudizi separati ha parzialmente accolto i ricorsi presentati da A.________ e ha rinviato le cause all'USSI per nuova decisione.
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C. L'USSI presenta due ricorsi in materia di diritto pubblico contro entrambi i giudizi cantonali, affinché essi siano annullati e siano confermate le decisioni su reclamo.
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Con scritto del 14 aprile 2016 A.________ ha comunicato di essere patrocinata dall'Avv. Mattia Pontarolo, sollecitando peraltro la concessione dell'assistenza giudiziaria.
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Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
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Diritto: |
1. Il Tribunale federale esamina liberamente, con piena cognizione e senza essere vincolato dalle motivazioni delle parti, l'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 140 I 90 consid. 1 pag. 92; 139 V 42 consid. 1 pag. 44). Giova tuttavia ricordare che, nella misura in cui non sono immediatamente ravvisabili, il ricorrente deve dimostrare la sussistenza dei presupposti per riconoscere la sua legittimazione ricorsuale (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 141 IV 284 consid. 2.3 pag. 287; 135 III 46 consid. 4 pag. 47; 134 II 45 consid. 2.2.3 pag. 48).
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2. Il ricorrente fonda la sua legittimazione a ricorrere sull'art. 89 cpv. 1 LTF. In primo luogo rileva che i giudizi impugnati negano la possibilità di intaccare il forfait di mantenimento dell'opponente, creando un precedente che escluderebbe tale caso in numerosi altri casi di applicazione. In secondo luogo il ricorrente sostiene che "è direttamente toccato dalla decisione dovendo procedere alle prestazioni interessate e ha un interesse degno di protezione all'annullamento della decisione in quanto viene obbligato a fare la prestazione in oggetto nonché quelle analoghe e future".
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3. A ragione il ricorrente non cita l'art. 89 cpv. 2 LTF. Da un lato a ricorrere non è né un'autorità federale (lett. a e b) né un Comune o un altro ente di diritto pubblico con autonomia propria (lett. c) e da un altro lato nessuna legge federale, segnatamente la legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (LAS; RS 851.1), conferisce una facoltà di ricorso alle autorità cantonali incaricate di applicare la legislazione sull'assistenza sociale (lett. d).
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Erwägung 4 |
4.1. A norma dell'art. 89 cpv. 1 LTF ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chiunque ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a), è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati (lett. b), e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi (lett. c).
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4.2. La clausola generale dell'art. 89 cpv. 1 LTF si indirizza in primo luogo ai privati, tuttavia una corporazione di diritto pubblico può fondare la propria legittimazione, quando impugna una decisione che la colpisce analogamente a un privato oppure quando è toccata in maniera qualificata nei suoi interessi di pubblico imperio degni di protezione (DTF 140 II 539 consid. 2.2 pag. 541; 140 V 321 consid. 2.1.1 pag. 323; 138 I 143 consid. 1.3.1 pag. 149). Per fondare la legittimazione non è sufficiente la circostanza che l'amministrazione fosse soccombente dinanzi all'autorità giudiziaria precedente (DTF 134 II 45 consid. 2.2.1 pag. 47 con riferimenti). Inoltre, va ricordato che un'autorità presa singolarmente o una divisione dell'amministrazione senza personalità giuridica, quand'anche abbia reso la decisione amministrativa e sia all'origine della procedura (DTF 141 I 253 consid. 3.2 pag. 255; 136 V 106 consid. 3.1 pag. 109), non può prevalersi dell'art. 89 cpv. 1 LTF (DTF 136 V 106 consid. 3.1 pag. 108; 134 II 45 consid. 2.2.3 pag. 48).
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4.3. Il ricorrente è l'autorità competente secondo il diritto cantonale ticinese a decidere sulle domande di prestazioni assistenziali (art. 60 cpv. 1 della legge ticinese dell'8 marzo 1971 sull'assistenza sociale; RL/TI 6.4.11.1). Esso è aggregato alla Divisione dell'azione sociale e delle famiglie, la quale è a sua volta inglobata nel Dipartimento della sanità e della socialità (allegato al regolamento del 26 aprile 2001 sull'organizzazione del Consiglio di Stato e dell'Amministrazione; RL/TI 2.4.1.6.1). I ricorsi sono sottoscritti dal capoufficio e dal capodivisione.
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4.4. Invano il ricorrente, benché sia incaricato di decidere le prestazioni dell'assistenza pubblica, potrebbe fondare la sua legittimazione sull'art. 89 cpv. 1 LTF dal momento che si tratta di un'unità dell'amministrazione cantonale ticinese, sprovvista di ogni personalità giuridica (DTF 136 V 106 consid. 3.1 pagg. 108 seg.). E questo vale sia come Ufficio sia come Divisione. Il ricorrente si limita a citare la sua competenza decisionale, la circostanza che sia astretto a dover erogare ulteriori prestazioni assistenziali e in maniera generica l'art. 89 cpv. 1 LTF. Sotto questo profilo il ricorrente non può quindi vantare alcun diritto di ricorso al Tribunale federale.
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4.5. A titolo abbondanziale si può comunque soggiungere che in concreto i ricorsi sarebbero sfuggiti a un esame di merito anche nell'eventualità in cui fossero stati presentati in rappresentanza dello Stato del Cantone Ticino. Contrariamente al proprio dovere di motivare il ricorso (consid. 1), il ricorrente non spiega perché il Cantone Ticino sarebbe toccato in maniera qualificata nei suoi interessi di pubblico imperio degni di protezione ossia in aspetti particolari e importanti che vanno oltre il caso concreto (consid. 4.2). L'eventuale interesse economico è infatti solo un corollario e non è atto, preso a sé stante, a fondare la legittimazione a ricorrere del Cantone (DTF 141 II 161 consid. 2.3 pag. 165 con riferimenti; cfr. anche nel campo delle assicurazioni sociali e dell'assistenza pubblica sentenze 9C_757/2012 del 15 febbraio 2013 e 8C_642/2009 del 3 settembre 2009).
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5. Ne segue che i ricorsi sono inammissibili. Poiché il ricorso è finalizzato a tutelare l'interesse pecuniario dell'Ente pubblico (art. 66 cpv. 4 e contrario LTF), il ricorrente dovrà sopportare le spese giudiziarie. Non si assegnano ripetibili all'opponente, dal momento che non è stata invitata a presentare osservazioni e non ha dovuto così subire spese dinanzi al Tribunale federale. La domanda di assistenza giudiziaria è pertanto divenuta priva d'oggetto.
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Si giustifica per contro di trasmettere la presente sentenza per informazione anche al Consiglio di Stato, autorità di vigilanza superiore nel campo dell'assistenza sociale nel Cantone Ticino (art. 46 della legge ticinese sull'assistenza sociale).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: |
1. Le cause 8C_184/2016 e 8C_185/2016 sono congiunte.
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2. I ricorsi sono inammissibili.
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3. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.- sono poste a carico del ricorrente.
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4. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e al Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
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Lucerna, 25 aprile 2016
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Maillard
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Il Cancelliere: Bernasconi
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