Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_325/2016
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Sentenza del 27 aprile 2016
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Eusebio, in qualità
di Giudice unico,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Ripetuto accattonaggio,
ricorso contro la sentenza emanata il 26 febbraio 2016 dalla Corte di appello e di revisione penale del
Cantone Ticino.
Considerando:
che, statuendo sull'opposizione di A.________ a un decreto di accusa emanato nei suoi confronti dal Procuratore pubblico (PP), con sentenza del 23 ottobre 2015 il Presidente della Pretura penale lo ha prosciolto dall'imputazione di accattonaggio e vagabondaggio;
che, adita dal PP, la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ne ha accolto l'appello con sentenza del 26 febbraio 2016, dichiarando l'imputato autore colpevole di ripetuto accattonaggio, per avere chiesto denaro "porta a porta" tra il 26 e il 28 marzo 2014 a W.________, X.________ e Y.________, in violazione delle vigenti disposizioni cantonali sull'ordine pubblico;
che l'imputato è stato condannato al pagamento di una multa di fr. 200.--, sostituita in caso di mancato pagamento con una pena detentiva di due giorni; sono inoltre stati posti a suo carico gli oneri processuali d'appello di fr. 300.--;
che A.________ impugna questo giudizio con un ricorso al Tribunale federale, chiedendo di essere prosciolto dall'imputazione di accattonaggio;
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso, ma è stato richiamato l'incarto cantonale;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità del ricorso sottopostogli (DTF 141 IV 298 consid. 1.1 e rinvii);
che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF , il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto federale, nel quale rientra pure il diritto costituzionale (DTF 136 II 101 consid. 3; 134 IV 36 consid. 1.4.1);
che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1);
che le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute trattandosi dell'accertamento dei fatti e della valutazione delle prove;
che in quest'ambito il potere cognitivo del Tribunale federale è infatti limitato all'arbitrio (cfr. art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 IV 36 consid. 1.4.1);
che per motivare l'arbitrio non basta semplicemente criticare la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 136 I 49 consid. 1.4.1; 134 I 140 consid. 5.4; 132 III 209 consid. 2.1);
che queste esigenze non sono adempiute in concreto, visto che il ricorrente non si confronta puntualmente con i considerandi del giudizio della CARP e nemmeno tenta di dimostrare perché l'impugnata decisione violerebbe il diritto, in particolare il divieto dell'arbitrio;
ch'egli si limita ad esporre, in modo appellatorio, la propria versione dei fatti, adducendo sostanzialmente di avere agito in qualità di volontario dell'associazione benefica Z.________;
che la Corte cantonale invero non ha escluso che il ricorrente avesse effettivamente la qualità di volontario dell'associazione, ma sulla base di una valutazione complessiva dell'insieme delle circostanze ha ritenuto ch'egli non aveva la volontà di devolvere le somme raccolte all'associazione benefica;
che la CARP ha concluso sulla base di un esame complessivo della fattispecie, ch'egli aveva agito per un indebito tornaconto personale, utilizzando documenti contraffatti per ottenere offerte di denaro, ingannando i donatori sulla destinazione benefica dei versamenti;
che il ricorrente non sostanzia l'arbitrarietà di questa conclusione, in particolare non si confronta puntualmente con le considerazioni esposte dalla CARP riguardo all'utilizzo della documentazione contraffatta e al fatto che l'ammontare del rimborso spese da lui addotto (EUR 15.--) non gli avrebbe nemmeno garantito il vitto quotidiano;
che, peraltro, il ricorrente si fonda su due dichiarazioni scritte, da lui prodotte in questa sede, del presidente dell'associazione e di un suo delegato, del 16 rispettivamente 15 marzo 2016;
che questi nuovi atti sono però successivi all'emanazione della sentenza impugnata e non possono quindi di principio essere presi in considerazione dal Tribunale federale (cfr. art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 133 IV 342 consid. 2.1);
che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
che tuttavia, considerata la sua situazione, si giustifica in concreto di rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 65 cpv. 2 LTF);
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 27 aprile 2016
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Eusebio
Il Cancelliere: Gadoni