BGer 8C_218/2016 |
BGer 8C_218/2016 vom 27.04.2016 |
8C_218/2016 {T 0/2}
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Sentenza del 27 aprile 2016 |
I Corte di diritto sociale |
Composizione
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Giudice federale Maillard, Presidente,
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Cancelliere Bernasconi.
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Partecipanti al procedimento |
ricorrente,
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contro
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Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) Direzione consolare - Centro di servizio per i concittadini, Aiuto sociale agli Svizzeri all'estero (ASE), Bundesgasse 32, 3003 Berna,
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opponente.
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Oggetto
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Assistenza sociale (presupposto processuale),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 5 febbraio 2016.
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Visto: |
il ricorso del 16 marzo 2016 (timbro postale) contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale emanato il 5 febbraio 2016,
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considerando: |
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione,
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che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto,
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che nella fattispecie il ricorso non soddisfa queste esigente formali, perché non spiega in quale misura l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti,
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che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni o scritti dinanzi ai gradi di giudizio precedenti non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309),
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che il ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale amministrativo federale, il quale, fondandosi innanzitutto sull'ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (OSEst; RS 195.11) e poi calcolando precisamente il fabbisogno, ha spiegato le ragioni per cui egli non potesse beneficiare di aiuti sociali ai cittadini Svizzeri all'estero,
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che il ricorrente non si china in alcun modo sul computo del fabbisogno operato dal Tribunale amministrativo federale, limitandosi a mettere in luce la sua situazione finanziaria precaria,
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che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
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che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti e al Tribunale amministrativo federale, Corte III.
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Lucerna, 27 aprile 2016
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Maillard
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Il Cancelliere: Bernasconi
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