BGer 5A_171/2016 |
BGer 5A_171/2016 vom 03.05.2016 |
{T 0/2}
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5A_171/2016
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Sentenza del 3 maggio 2016 |
II Corte di diritto civile |
Composizione
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Giudice federale von Werdt, Presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento |
A.________SA,
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ricorrente,
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contro
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PolyReg Allg. Selbstregulierungs-Verein, Florastrasse 44, 8008 Zurigo,
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rappresentata dal p residente avv. dott. Thomas Spahni,
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opponente.
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Oggetto
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esclusione di un membro (associazione),
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ricorso contro il lodo emanato il 28 gennaio 2016
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dal Tribunale arbitrale PolyReg.
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Considerando: |
che con lodo 28 gennaio 2016 il Tribunale arbitrale PolyReg ha respinto il ricorso presentato da A.________SA contro la decisione di PolyReg Allg. Selbstregulierungs-Verein di escluderla quale membro per essere venuta meno ai suoi obblighi finanziari;
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che A.________SA ha impugnato il lodo arbitrale dinanzi al Tribunale federale con ricorso 29 febbraio 2016, firmato dal lic. iur. B.________;
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che nelle cause civili sono ammessi come patrocinatori dinanzi al Tribunale federale soltanto gli avvocati che la legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA; RS 935.61) o un trattato internazionale autorizza a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera (art. 40 cpv. 1 LTF);
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che con decreto presidenziale 2 marzo 2016 un esemplare dell'impugnativa è quindi stato rinviato alla ricorrente con l'invito a firmare lei stessa il ricorso o a farlo firmare da un avvocato, nonché a ritrasmetterlo al Tribunale federale entro un termine non prorogabile di venti giorni dalla notifica del decreto, con la comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di inottemperanza (art. 42 cpv. 5 LTF);
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che l'invio postale contenente tale decreto (spedito quale atto giudiziario all'indirizzo di B.________) è stato ritirato il 3 marzo 2016;
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che il termine impartito per la firma dell'impugnativa, scaduto in data 7 aprile 2016 (tenuto conto della sospensione dei termini dell'art. 46 cpv. 1 lett. a LTF), non è stato ossequiato;
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che inoltre gli ulteriori scritti trasmessi al Tribunale federale dalla ricorrente e firmati da lei stessa (concernenti il pagamento dell'anticipo spese) non permettono di sanare il vizio di rappresentanza;
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che in queste circostanze il ricorso risulta manifestamente inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione alle parti e al Tribunale arbitrale PolyReg.
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Losanna, 3 maggio 2016
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: von Werdt
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La Cancelliera: Antonini
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