Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
4A_206/2016
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Sentenza del 20 maggio 2016
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Kiss, Presidente,
Kolly, Niquille,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Luca Gandolfi,
ricorrente,
contro
B.________ SA,
patrocinata dagli avv.ti Morys Cavadini e Brenno Brunoni,
opponente.
Oggetto
arbitrato internazionale,
ricorso contro il lodo finale emanato il 25 febbraio 2016 dall'arbitro unico.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Il 26 febbraio 2010 A.________ ha stipulato con la società svizzera B.________ SA un contratto di gestione patrimoniale con cui ha incaricato quest'ultima di gestire i suoi beni depositati presso una specificata banca svizzera. La convenzione contiene pure una clausola secondo cui le controversie derivanti dal mandato sono da risolvere da un tribunale arbitrale, con sede a Lugano e composto da un arbitro unico, secondo il regolamento svizzero d'arbitrato internazionale delle Camere di commercio svizzere (punto 11.2).
2.
Con richiesta di arbitrato 4 febbraio 2015 A.________ ha promosso una procedura arbitrale nei confronti della B.________ SA e ha chiesto che quest'ultima fossa condannata a pagargli euro 130'000.-- a titolo di risarcimento danni per la pretesa violazione del predetto contratto. L'arbitro unico ha integralmente respinto la domanda con lodo del 25 febbraio 2016.
3.
A.________ è insorto al Tribunale federale con ricorso in materia civile dell'8 aprile 2016 e chiede la riforma del lodo nel senso che la convenuta sia condannata a versargli euro 129'884.61.-- e a pagare le spese della procedura arbitrale, inclusi i costi di patrocinio. Dopo aver citato l'art. 393 lett. e CPC, afferma che il lodo è arbitrario perché le conclusioni dell'arbitro non trovano riscontro nei documenti agli atti né nelle risultanze peritali e perché è " fondato su una manifesta violazione del diritto ", l'arbitro avendo interpretato il contratto " in favore dello stipulatore " e omesso di considerare gli obblighi imposti dagli art. 398 e 321e CO .
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
4.
Giusta l'art. 176 cpv. 1 LDIP le disposizioni del capitolo 12 di questa legge si applicano ai tribunali arbitrali con sede in Svizzera sempreché, al momento della stipulazione del patto di arbitrato, almeno una parte non fosse domiciliata né dimorasse abitualmente in Svizzera. Qualora invece tutte le parti erano a quel momento domiciliate in Svizzera è in linea di principio applicabile il CPC (art. 353 cpv. 1 CPC).
Nella fattispecie il ricorrente non spende una parola per indicare dove fosse domiciliato al momento in cui è stato stipulato il patto di arbitrato. Ciò nonostante il fatto che nella prima pagina dell'impugnativa in esame egli indica un domicilio in Italia, che corrisponde a quello riportato nel lodo impugnato e che aveva pure menzionato nella richiesta di arbitrato del 4 febbraio 2015. Poiché anche il lodo non fornisce maggiori ragguagli sulla questione, non sussiste alcun elemento che permette di dedurre che al momento determinante il ricorrente fosse domiciliato in Svizzera. Questa conclusione si impone ancora a maggior ragione dall'esame dell'ultima pagina del mandato di gestione patrimoniale: al punto che precede quello che contiene la clausola compromissoria, questo recita che il " Mandato è regolato esclusivamente dal diritto svizzero, con esclusione delle norme di diritto internazionale privato svizzero ". Ora, ricordato che la parte convenuta è una società ticinese, un tale disposto contrattuale non avrebbe senso se il qui ricorrente non fosse stato domiciliato all'estero.
Non si tratta pertanto, contrariamente a quanto sottinteso nel ricorso, di un arbitrato nazionale. Giova inoltre rilevare che nemmeno il ricorrente sostiene che le parti abbiano escluso l'applicabilità del capitolo 12 della LDIP mediante una dichiarazione esplicita nel patto di arbitrato o in un accordo successivo e convenuto di applicare la parte terza del CPC (art. 176 cpv. 2 LDIP).
5.
Il Tribunale federale esamina soltanto le censure che il ricorrente propone e motiva (art. 77 cpv. 3 LTF). La motivazione sottostà alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF, analoghe a quelle che vigevano per il ricorso di diritto pubblico; sotto questo profilo l'entrata in vigore della LTF nulla ha mutato (DTF 134 III 186 consid. 5). Il ricorrente deve perciò indicare chiaramente le norme di diritto che ritiene violate e precisare in cosa consista la violazione (DTF 128 III 50 consid. 1c).
Nella fattispecie, poiché è stato emanato nella giurisdizione arbitrale internazionale, il lodo può unicamente essere impugnato per i motivi di ricorso previsti dall'art. 190 cpv. 2 LDIP. L'argomentazione ricorsuale, fondata su una violazione dell'art. 393 lett. e CPC, risulta pertanto inammissibile. La nozione di ordine pubblico prevista dall'art. 190 cpv. 2 lett. e LDIP non equivale ed è più restrittiva di quella di arbitrio di cui invece si prevale il ricorrente nel rimedio in esame (DTF 127 III 576 consid. 2b, 121 III 331 consid. 3a).
6.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela interamente inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente che, non essendo stata invitata a presentare una risposta, non è incorsa in spese per la procedura innanzi al Tribunale federale.
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e all'arbitro unico.
Losanna, 20 maggio 2016
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Kiss
Il Cancelliere: Piatti