BGer 5A_61/2016 |
BGer 5A_61/2016 vom 27.05.2016 |
{T 0/2}
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5A_61/2016
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Decreto del 27 maggio 2016
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II Corte di diritto civile |
Composizione
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Giudici federali von Werdt, Presidente,
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Marazzi, Bovey,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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patrocinata dall'avv. Stefano Zanetti,
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ricorrente,
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contro
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Autorità regionale di protezione 15 sede di Giubiasco, piazza Grande 1, casella postale 656, 6512 Giubiasco.
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Oggetto
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effetto sospensivo (privazione custodia parentale),
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ricorso contro il decreto emanato il 23 dicembre 2015 dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Considerando: |
che con decisione 9 dicembre 2015 l'Autorità regionale di protezione 15 sede di Giubiasco ha, in via cautelare, limitato il diritto di A.________ di decidere il luogo di dimora del figlio B.________ (art. 310 CC) e dato mandato all'UAP di Bellinzona di collocare il figlio e, in via supercautelare, istituito una curatela educativa in favore di B.________ (art. 308 CC) e regolato il diritto di visita della madre;
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che l'Autorità regionale di protezione 15 ha anche tolto ad un eventuale reclamo l'effetto sospensivo;
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che con reclamo 14 dicembre 2015 A.________ si è aggravata contro la decisione 9 dicembre 2015, postulando anche la restituzione dell'effetto sospensivo;
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che con decreto 23 dicembre 2015 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto la richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo al reclamo;
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che con ricorso in materia civile 22 gennaio 2016 A.________ ha impugnato il decreto 23 dicembre 2015 dinanzi al Tribunale federale, chiedendo pure di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
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che nel frattempo con sentenza 8 aprile 2016 la Camera di protezione del Tribunale d'appello ha statuito sul reclamo 14 dicembre 2015;
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che con scritto 11 maggio 2016 le parti sono pertanto state invitate a determinarsi sulla questione a sapere se il ricorso 22 gennaio 2016 pendente dinanzi al Tribunale federale sia divenuto privo d'oggetto e sulla ripartizione delle spese giudiziarie e ripetibili;
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che con osservazioni 13 maggio 2016 la ricorrente ha ritenuto che il suo rimedio non " possa essere divenuto privo di oggetto solo perché nel frattempo vi è stata la decisione nel merito, contestata, da parte della Camera di Protezione del Tribunale di appello " e ha chiesto la messa a carico di spese e ripetibili alla controparte;
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che con scritto 20 maggio 2016 l'Autorità regionale di protezione 15 si è invece rimessa al giudizio del Tribunale federale;
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che l'emanazione della sentenza sul reclamo ha senz'altro reso senza oggetto il ricorso contro la reiezione della richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo a detto reclamo;
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che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, nulla muta al riguardo il fatto che la sentenza 8 aprile 2016 sia stata impugnata dinanzi al Tribunale federale: ciò conferma anzi come il presente procedimento sia ormai giunto ad uno stadio successivo al reclamo;
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che spetterebbe a priori al giudice dell'istruzione decidere quale giudice unico circa lo stralcio dai ruoli delle cause divenute prive d'oggetto (art. 32 cpv. 2 LTF);
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che compete tuttavia alla Corte - nella composizione di tre giudici - decidere sulla domanda di gratuito patrocinio (art. 64 cpv. 3 LTF; decreti 4A_49/2015 del 29 aprile 2015; 2C_423/2007 del 27 settembre 2007 consid. 3.1);
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che quando una lite diventa senza oggetto, il tribunale, udite le parti, dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite (art. 71 LTF in relazione con l'art. 72 PC);
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che la decisione impugnata è stata emanata in materia di misure cautelari (DTF 137 III 475 consid. 2 con rinvii), per cui la ricorrente poteva far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF);
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che in concreto ella ha invece omesso del tutto di censurare la violazione di garanzie costituzionali e quindi, se non fosse divenuto privo d'oggetto, il suo ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per insufficiente motivazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2; 133 III 393 consid. 6);
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che le spese giudiziarie vanno pertanto poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF), alla quale non può essere concessa l'assistenza giudiziaria, poiché il suo rimedio non aveva fin dall'inizio probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF);
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che non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente già in virtù dell'art. 68 cpv. 3 LTF;
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per questi motivi, il Tribunale federale decreta: |
1. La causa è stralciata dai ruoli in quanto divenuta priva d'oggetto.
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2. La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.
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3. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
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4. Comunicazione alle parti e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 27 maggio 2016
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente : La Cancelliera:
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von Werdt Antonini
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