Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
2C_505/2016
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Sentenza del 30 maggio 2016
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Seiler, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6500 Bellinzona,
Giudice delle misure coercitive del Cantone Ticino, 6901 Lugano.
Oggetto
Carcerazione in vista di rinvio coatto,
ricorso contro la sentenza emanata il 26 aprile 2016 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
A.________ (1988), cittadino della Repubblica di Guinea, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera nel 2012, la quale è stata respinta dall'attuale Segreteria di Stato della migrazione SEM con una decisione di non entrata in materia. Incaricato del suo allontanamento, il Cantone Ticino non ha potuto darvi seguito, in quanto l'interessato si era reso irreperibile.
Durante il suo soggiorno in Svizzera A.________ è stato condannato a più riprese per infrazione e contravvenzione alla LStup (RS 812.121), per infrazione alla LStr (RS 142.20) e per violenza e minaccia contro le autorità e i funzionari. Arrestato, è stato detenuto per 400 giorni, l'ultima volta fino al 27 gennaio 2016.
B.
Il 25 gennaio 2016 la Sezione della popolazione del Dipartimento ticinese delle istituzioni ha disposto la carcerazione in vista di rinvio coatto di A.________ per la durata di sei mesi sulla base dell'art. 76 cpv. 1 lett. b n. 1 LStr combinato con gli art. 75 cpv. 1 lett. g e 76 cpv. 1 lett. b n. 3 e n. 4 LStr. La misura è stata eseguita due giorni dopo. Ritenendo legale e adeguata la detenzione e dopo avere sentito l'interessato, il Giudice delle misure coercitive l'ha confermata con decisione del 29 gennaio 2016.
C.
Adito tempestivamente da A.________ il 10 febbraio 2016, il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ne ha respinto il gravame con sentenza del 26 aprile 2016. Tenuto conto delle numerose condanne penali inflitte all'interessato nonché del suo rifiuto di collaborare con le autorità al fine del suo rimpatrio, la Corte cantonale ha, a sua volta, constatato la legalità e l'adeguatezza del provvedimento litigioso.
D.
Il 23 maggio 2016 A.________ si è rivolto al Tribunale federale, dichiarando di volere nuovamente chiedere l'asilo in Svizzera. Adduce di avere avviato delle pratiche in Francia per regolarizzarvi il suo soggiorno e di essere tornato in Svizzera solo perché lo avrebbero chiesto le autorità svizzere, giunte ad un accordo con la Croce Rossa francese per concedergli l'asilo. Altrimenti non sarebbe mai tornato.
Non è stato ordinato uno scambio di allegati scritti.
Diritto:
1.
II Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 139 V 42 consid. 1 pag. 44; 138 I 367 consid. 1 pag. 369).
2.
2.1. Conformemente all'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto applicabile; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245.) Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (cfr. DTF 121 III 397 consid. 2a pag. 400).
2.2. Nel caso concreto il ricorso non adempie manifestamente queste esigenze, dato che non contiene alcuna motivazione. Il ricorrente si limita in effetti a dire che vuole chiedere ancora una volta asilo in Svizzera - aspetto che esula dall'oggetto del litigio ed è quindi inammissibile - che sta cercando di regolarizzare le sue condizioni di soggiorno in Francia e che è tornato in Svizzera solo su richiesta delle autorità svizzere, intenzionate a concedergli l'asilo, ciò che appare altamente inverosimile, la sua domanda d'asilo del 2012 essendo stata oggetto di una decisione di non entrata in materia. Egli tuttavia non spiega in che e perché l'esauriente motivazione sviluppata dal Tribunale cantonale amministrativo riguardo alla legalità e all'adeguatezza della sua carcerazione (cfr. sentenza cantonale consid. 3 pag. 4 seg.) violerebbe la legislazione federale determinante. Il ricorso, che non contiene alcuna motivazione topica riferita al tema della causa, si rivela quindi inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
2.3. A titolo del tutto abbondanziale va aggiunto che a prima vista il giudizio impugnato appare conforme al diritto e alla giurisprudenza federali. E che il ricorrente può porre termine alla sua detenzione non appena accetterà di collaborare all'ottenimento di documenti d'identità.
3.
Viste le particolarità della fattispecie, si rinuncia a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). La Sezione della popolazione viene invitata a controllare che la presente sentenza sia correttamente notificata al ricorrente e, se necessario, che gli venga tradotta.
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Giudice delle misure coercitive e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.
Losanna, 30 maggio 2016
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente:
La Cancelliera: