BGer 4A_283/2016 |
BGer 4A_283/2016 vom 31.05.2016 |
{T 0/2}
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4A_283/2016
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Sentenza del 31 maggio 2016 |
I Corte di diritto civile |
Composizione
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Giudice federale Kiss, Presidente,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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patrocinato dall'avv. Paolo Tamagni,
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ricorrente,
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contro
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B.________ SA in liquidazione,
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patrocinata dall'avv. Karin Valenzano Rossi,
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opponente.
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Oggetto
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credito in conto corrente; interessi,
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ricorso contro la sentenza emanata il 21 marzo 2016 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
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Cantone Ticino.
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Considerando: |
che, in accoglimento della petizione inoltrata dalla B.________ SA in liquidazione nei confronti di A.________, il Pretore del distretto di Lugano ha, con sentenza 2 settembre 2014, condannato il convenuto a pagare all'attrice euro 135'884.32;
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che con sentenza 21 marzo 2016 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha annullato il giudizio pretorile e ha ritornato l'incarto al primo giudice per la continuazione della procedura nel senso dei considerandi;
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che con ricorso in materia civile del 3 maggio 2016 A.________ chiede di annullare e riformare la sentenza di appello nel senso di respingere la petizione;
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che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
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che sono decisioni finali secondo l'art. 90 LTF quelle che pongono fine al procedimento;
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che pertanto, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, la decisione di rinvio dell'autorità inferiore non è finale;
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che essa costituisce invece una decisione incidentale nel senso dell'art. 93 cpv. 1 LTF (DTF 140 V 321 consid. 3.1) unicamente suscettiva di un ricorso in materia civile se può causare un danno irreparabile di natura giuridica (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF);
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che spetta al ricorrente spiegare perché sono date le condizioni di cui all'art. 93 LTF, fatti salvi i casi in cui queste risultano in modo manifesto dalla decisione impugnata o dalla natura della causa (DTF 138 III 46 consid. 1.2);
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che nella fattispecie il sussistere dei presupposti previsti dalla predetta norma per un ricorso immediato al Tribunale federale non è ravvisabile (segnatamente nulla si sa sul dispendio provocato dalla perizia per la cui assunzione la causa è stata rinviata al giudice di primo grado) né il ricorrente spende una parola per illustrarne l'esistenza;
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che in tali circostanze il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, la Presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 31 maggio 2016
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Kiss
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Il Cancelliere: Piatti
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