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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
1B_191/2016
Sentenza del 2 giugno 2016
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Eusebio, Kneubühler,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
patrocinati dall'avv. dott. Goran Mazzucchelli,
ricorrenti,
contro
D.________ AG,
patrocinata dall'avv. Luca Marcellini,
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
procedimento penale, istanza di estromissione dell'accusatore privato,
ricorso contro la sentenza emanata il 29 aprile 2016
dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
A seguito di una denuncia penale presentata nel 2009 dalla E.________, il Ministero pubblico ticinese ha aperto un procedimento penale nei confronti di A.________, B.________ e C.________, per violazione del segreto di fabbrica o commerciale. Il procedimento è sfociato in tre distinti decreti d'accusa, trasmessi in seguito alle opposizioni sollevate alla Pretura penale, la quale ha aggiornato il procedimento per il 29 aprile 2016.
B.
Con scritto del 3 marzo 2016 il patrocinatore degli accusati ha presentato un'istanza di estromissione dell'accusatrice privata banca D.________, già E.________, a causa dell'avvenuta fusione e radiazione di quest'ultima dal registro di commercio, nonché di un altro accusatore privato. A richiesta della banca D.________, la Pretura penale ha dispensato i suoi organi dal comparire al dibattimento. Il 5 aprile 2016 i reclamanti hanno sollecitato l'evasione della loro istanza. Il 7 aprile 2016 la Pretura penale ha stabilito che la questione sarebbe stata risolta al dibattimento. Gli istanti hanno allora adito la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP), che con giudizio del 29 aprile 2016 ha dichiarato irricevibile il reclamo.
C.
Avverso questa sentenza A.________, B.________ e C.________ presentano un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiedono, concesso al gravame effetto sospensivo, di annullare la decisione impugnata e di modificarla nel senso di rinviare gli incarti alla Pretura penale affinché decida sull'istanza di estromissione.
Non sono state chieste osservazioni al gravame.
Diritto:
1.
1.1. Presentato tempestivamente contro una decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza, il ricorso in materia penale è di massima ammissibile sotto il profilo degli art. 78 cpv. 1 e 80 cpv. 1 LTF. La legittimazione dei ricorrenti quali imputati è pacifica.
1.2. Contrariamente alla decisione adottata da un'autorità giudiziaria di prima istanza competente a decidere nel merito, che nega la qualità di accusatore privato a una parte e che pertanto pone fine alla procedura nei suoi riguardi, costituendo quindi per la stessa una decisione finale sulla quale spetta alla Corte di diritto penale del Tribunale federale pronunciarsi (sentenza 6B_701/2011 del 21 maggio 2012 consid. 1 non pubblicato in DTF 138 IV 193), quella impugnata, incidentale, chiaramente non mette fine ai procedimenti aperti contro i ricorrenti, come peraltro da loro riconosciuto.
2.
2.1. La CRP ha dapprima esaminato se la questione di decidere la richiesta di estromissione debba essere qualificata come ordinatoria o meno. Ha rettamente ricordato che al riguardo, contrariamente a una parte della dottrina, il Tribunale federale non si fonda sulla distinzione incerta tra decisioni ordinatorie formali e materiali, preferendo attenersi alla nota nozione di pregiudizio irreparabile, motivo per cui soltanto le decisioni che comportano un siffatto nocumento sono impugnabili con reclamo (DTF 140 IV 202 consid. 2.1 e 2.2).
La Corte cantonale ha ritenuto che la decisione sull'istanza litigiosa, quale questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 339 cpv. 2 CPP, può essere presa, sebbene ciò non sia necessario, prima del dibattimento o anche dopo. Ha quindi stabilito che la criticata decisione della Pretura penale non è contraria al CPP. Ha ricordato che una decisione pregiudiziale, presa all'inizio del dibattimento, che nega la qualità di accusatore privato, ha una portata particolare ed è quindi immediatamente impugnabile mediante reclamo, poiché per l'interessato mette fine al processo (DTF 138 IV 193 consid. 4.4 pag. 195 seg.). Da questa giurisprudenza essa ha dedotto, e contrario, che la decisione che posticipa semplicemente all'inizio del dibattimento la decisione sull'estromissione o meno di accusatori privati non crea un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 393 cpv. 1 lett. b CPP e della LTF, evenienza che non si verificherebbe in concreto.
2.2. I ricorrenti accennano, in maniera del tutto generica e a torto, al fatto che in concreto l'accoglimento del ricorso porrebbe immediatamente fine all'azione civile adesiva. Essi non dimostrano tuttavia, tranne un accenno ad arringhe e controarringhe sul punto civile e affermando anzi l'estrema liquidità della fattispecie, che l'accoglimento consentirebbe di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF), circostanza non ravvisabile nel caso in esame.
2.3. Contrariamente all'assunto ricorsuale, manifestamente non sono adempiute neppure le condizioni dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF. I ricorrenti disattendono infatti che nell'ambito di procedimenti penali la nozione di pregiudizio irreparabile dev'essere interpretata restrittivamente: occorre infatti che si tratti di un pregiudizio di natura giuridica (DTF 141 IV 284 consid. 2.2 pag. 287; 139 IV 113 consid. 1; 133 IV 288 consid. 3.2 pag. 292), ciò che spetta a loro dimostrare (DTF 141 IV 284 consid. 2.2 pag. 287). Un pregiudizio è irreparabile quando è suscettibile di provocare un danno di natura giuridica, che nemmeno una decisione favorevole nel merito permetterebbe di eliminare completamente, segnatamente con il giudizio finale: semplici pregiudizi di fatto, come il prolungamento della procedura o un suo conseguente maggior costo non rappresentano di massima siffatti pregiudizi (DTF 141 III 80 consid. 1.2).
2.4. Al riguardo i ricorrenti si limitano a rilevare ch'essi non potrebbero impugnare un'eventuale decisione di reiezione della loro istanza prima della fine del dibattimento, essendo così costretti a subire l'azione penale e civile da parte di accusatori privati che non adempirebbero i requisiti dell'art. 115 CPP. Con questo generico accenno essi misconoscono che il fatto di subire un procedimento penale e i relativi inconvenienti non costituiscono un pregiudizio irreparabile (DTF 133 IV 288 consid. 3.1 in fine e rinvio), visto che, se del caso, potranno riproporre la questione mediante appello. La DTF 138 IV 193, come già rilevato, riguarda una fattispecie differente, ritenuto che la decisione che nega la qualità di accusatore privato implica per quest'ultimo un pregiudizio irreparabile di natura giuridica, ciò che non è manifestamente il caso per i ricorrenti. Del resto, anche il loro richiamo alla DTF 140 IV 161 consid. 3.4.4 pag. 161, secondo cui la cessione giusta l'art. 260 LEF non comporta il trasferimento della veste di danneggiato del fallito al cessionario, milita per l'assenza di un pregiudizio irreparabile, come pure il fatto che uno degli accusatori privati ha già chiesto e ottenuto la dispensa dalla partecipazione al dibattimento.
3.
3.1. Il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
3.2. L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo, relativa all'implicita richiesta di posticipare la data del dibattimento, fissata nel frattempo al 24 giugno 2016, decisione che peraltro esula dall'oggetto del litigio in esame.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e, per conoscenza, alla Pretura penale.
Losanna, 2 giugno 2016
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Fonjallaz
Il Cancelliere: Crameri