BGer 6B_672/2016 |
BGer 6B_672/2016 vom 16.06.2016 |
{T 0/2}
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6B_672/2016
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Sentenza del 16 giugno 2016 |
Corte di diritto penale |
Composizione
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Giudice federale Denys, Presidente,
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Cancelliere Gadoni.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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opponente.
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Oggetto
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Decreto di non luogo a procedere (calunnia, diffamazione, ingiuria),
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ricorso contro la sentenza emanata il 9 maggio 2016 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
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del Cantone Ticino.
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Considerando: |
che il 13 dicembre 2015 A.________ ha presentato una querela penale nei confronti di B.________ per i titoli di diffamazione, calunnia e ingiuria;
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che, con decisione del 29 dicembre 2015, il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere;
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che, contro il decreto di non luogo a procedere, il querelante ha adito la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP);
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che, con sentenza del 9 maggio 2016, la CRP ha respinto il reclamo, negando in particolare l'esistenza di una lesione dell'onore;
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che, avverso questa sentenza, A.________ ha presentato un ricorso, trasmesso per competenza dal Tribunale penale federale al Tribunale federale;
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che il ricorrente chiede il rinvio della causa all'istanza inferiore per l'emanazione di una nuova decisione;
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ch'egli postula inoltre di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
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che non sono state chieste osservazioni sul gravame;
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che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 141 IV 298 consid. 1.1 e rinvii);
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che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili;
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che spetta al ricorrente addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1);
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che questa giurisprudenza è applicabile anche in materia di reati contro l'onore, sicché spetta all'interessato sostanziare il pregiudizio subito e le pretese di risarcimento del danno o di riparazione del torto morale giusta l'art. 41 segg. CO che sarebbe intenzionato ad avanzare (cfr. sentenza 6B_1133/2015 del 20 novembre 2015 consid. 1.2.2);
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che in concreto il ricorrente ripercorre varie procedure che lo oppongono alla persona querelata, ma non si esprime sulla sua legittimazione ricorsuale giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, spiegando quali pretese intenda fare valere e in quale misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza sul loro giudizio;
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che peraltro, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per la violazione del diritto;
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che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1);
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che queste esigenze di motivazione sono in concreto del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta con i motivi posti a fondamento del criticato giudizio della Corte cantonale e nemmeno tenta di dimostrare perché l'impugnata decisione violerebbe il diritto;
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ch'egli non spiega in particolare per quali ragioni determinati atti realizzerebbero gli estremi dei reati contro l'onore disciplinati dagli art. 173 segg. CP;
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che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
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che la domanda di assistenza giudiziaria non può essere accolta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF);
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
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che tuttavia, considerata la sua situazione, si giustifica in concreto di rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 65 cpv. 2 LTF);
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 16 giugno 2016
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Denys
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Il Cancelliere: Gadoni
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