BGer 6B_598/2016
 
BGer 6B_598/2016 vom 21.06.2016
{T 0/2}
6B_598/2016
 
Sentenza del 21 giugno 2016
 
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Denys, Presidente,
Cancelliere Gadoni.
 
Partecipanti al procedimento
G.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere,
ricorso contro la sentenza emanata il 14 aprile 2016
dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.
 
Considerando:
che il 29 aprile 2009 si è staccata dal fondo part. www di X.________ una frana che, scendendo a valle, ha raggiunto l'abitato di Z.________, provocando ingenti danni materiali a diverse proprietà;
che in relazione a questo evento, il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha aperto un procedimento penale, sfociato in un decreto di abbandono del 12 settembre 2012 per intervenuta prescrizione dell'azione penale;
che la decisione del Magistrato inquirente è stata confermata, su ricorso di un'accusatrice privata, dapprima dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP), con sentenza del 18 dicembre 2012, e in seguito dal Tribunale federale, con sentenza 6B_74/2013 del 19 marzo 2013 (in: RtiD II-2013, pag. 196 segg.);
che, con riferimento al suddetto evento, G.________ ha presentato il 24 agosto 2015 una denuncia penale, in relazione alla quale il Ministero pubblico ha emanato un decreto di non luogo a procedere, richiamando l'esito della precedente citata procedura;
che il denunciante ha presentato l'11 novembre 2015 una seconda denuncia penale, sfociata il 2 marzo 2016 in un ulteriore decreto di non luogo a procedere;
che, avverso quest'ultimo decreto di non luogo a procedere, G.________ ha adito la CRP;
che, con sentenza del 14 aprile 2016, la Corte cantonale ha respinto il reclamo;
che G.________ impugna questa sentenza con un ricorso al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di riconoscergli il diritto ad un risarcimento;
che il ricorrente postula inoltre di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che non sono state chieste osservazioni sul gravame;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 141 IV 298 consid. 1.1 e rinvii);
che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili;
che spetta al ricorrente addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1);
che l'attuale giurisprudenza è restrittiva e il Tribunale federale entra nel merito del gravame solo quando dalla motivazione del ricorso risultano in modo sufficientemente preciso le pretese civili che il ricorrente intende fare valere e l'influenza della decisione impugnata sul loro giudizio;
che in concreto il ricorrente contesta essenzialmente la prescrizione dell'azione penale, ma non si esprime sulla sua legittimazione ricorsuale giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, spiegando quali pretese intenda fare valere e in quale misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza sul loro giudizio;
che peraltro, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per la violazione del diritto;
che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1);
che nella fattispecie queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, rilevato che il ricorrente si limita a contestare genericamente l'intervenuta prescrizione dell'azione penale, asserendo di avere saputo chi fossero i responsabili del franamento soltanto a partire dal mese di settembre del 2015;
ch'egli non spiega però per quali ragioni le istanze cantonali avrebbero violato il diritto, segnatamente gli art. 97 segg. CP, ritenendo la prescrizione dell'azione penale intervenuta già nel 2012;
che peraltro, in applicazione degli art. 98 e 97 cpv. 1 lett. c CP nel tenore allora in vigore, il Tribunale federale ha già avuto modo di confermare che, per il franamento in questione, il termine di prescrizione dell'azione penale è iniziato a decorrere dal 9 giugno 2005, quando sono terminate le operazioni di costruzione del muro e di deposito del materiale da cui ha avuto origine la frana (cfr. sentenza 6B_74/2013, citata, consid. 3);
che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che la domanda di assistenza giudiziaria non può essere accolta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF);
che peraltro il ricorrente non dimostra il suo stato di indigenza, in particolare non fornisce concreti ragguagli sulla sua situazione finanziaria (cfr. art. 64 cpv. 1 LTF; DTF 125 IV 161 consid. 4);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 21 giugno 2016
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Denys
Il Cancelliere: Gadoni