Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1B_230/2016
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Sentenza del 1° luglio 2016
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Eusebio, Kneubühler,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
procedimento penale, nomina di un difensore d'ufficio,
ricorso contro la sentenza emanata il 24 maggio 2016 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Con decreto di accusa del 10 dicembre 2015 il Procuratore pubblico (PP) ha ritenuto A.________ colpevole di appropriazione indebita, proponendone la condanna alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr. 70.--, corrispondente a fr. 2'100.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, oltre a una multa di fr. 400.--. Ha rinviato le pretese civili dell'accusatore privato al foro civile.
B.
Contro il decreto d'accusa, l'interessata ha interposto opposizione, chiedendo nel contempo la concessione del gratuito patrocinio. Il PP ha confermato il decreto d'accusa, per cui gli atti sono stati trasmessi alla Pretura penale per procedere al dibattimento pubblico.
C.
Con decisione del 1° febbraio 2016 il Presidente della Pretura penale, ritenuta la presenza di un caso bagatellare e l'intenzione del PP di non presenziare al dibattimento, ha respinto l'istanza dell'interessata di nomina di un difensore d'ufficio. Adita dall'accusata, con giudizio del 24 maggio 2016 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ne ha respinto il reclamo.
D.
A.________ impugna questa decisione con un ricorso al Tribunale federale. Non formula particolari conclusioni.
Non sono state chieste osservazioni al gravame.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 140 I 252 consid. 1).
1.2. Presentato tempestivamente contro una decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza, il ricorso in materia penale è di massima ammissibile sotto il profilo degli art. 78 cpv. 1 e 80 cpv. 1 LTF. La legittimazione della ricorrente quale imputata è pacifica e dai motivi del ricorso risulta ch'ella chiede la nomina di un difensore d'ufficio.
2.
2.1. Il PP e la CRP hanno respinto l'istanza della ricorrente di nominarle un difensore d'ufficio non ritenendo adempiute le condizioni richieste dall'art. 132 CPP, secondo cui chi dirige il procedimento dispone una difesa d'ufficio se l'imputata è sprovvista dei mezzi necessari e una sua difesa s'impone segnatamente per tutelare i suoi interessi (cpv. 1 lett. b); una tale difesa s'impone qualora non si tratti di un caso bagatellare e il caso penale presenti in fatto e in diritto difficoltà cui l'imputata non potrebbe far fronte da sola (cpv. 2). Non si tratta comunque di un caso bagatellare se si prospetta una pena detentiva superiore a quattro mesi, una pena pecuniaria superiore a 120 aliquote giornaliere o un lavoro di pubblica utilità superiore a 480 ore (cpv. 3).
2.2. Riguardo all'insussistenza dei mezzi necessari, la CRP ha accertato che la ricorrente è nubile, proprietaria di un appartamento, che vive insieme al figlio quattordicenne, per il quale riceve un contributo di mantenimento di fr. 1'050.-- mensili e che deve far fronte a interessi ipotecari di fr. 2'000.-- e spese di fr. 550.-- per premi mensili della cassa malati: vi sarebbero esecuzioni pendenti per complessivi fr. 15'756.--, ai quali ha interposto opposizione. La ricorrente era socia e gerente di un'agenzia di viaggi, la cui dichiarazione di fallimento è stata poi annullata, nella quale non si conosce il suo grado d'impiego, né gli introiti. Nel 2015 ha beneficiato di prestazioni della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione di poco inferiore a fr. 30'000.--. La CRP ne ha concluso che, sebbene ella si trovi in una situazione finanziaria disagiata, non è possibile ricostruire compiutamente la sua situazione economica.
2.3. Lasciata aperta questa questione, ai fini dell'accoglimento del reclamo ha ritenuto che difetta comunque l'ulteriore requisito della necessità di un rappresentante legale, poiché la fattispecie non presenta difficoltà fattuali e giuridiche tali da imporre una difesa d'ufficio, trattandosi di un caso bagatellare. Alla ricorrente viene infatti imputato il reato di appropriazione indebita (art. 138 cifra 1 CP), poiché in qualità di socia e gerente di un'agenzia di viaggi avrebbe utilizzato a proprio profitto l'importo di fr. 6'820.-- versatogli da un cliente, costituitosi accusatore privato, somma destinata al pagamento di due biglietti aerei, dei quali egli non sarebbe venuto in possesso, dovendone quindi acquistarne altri più cari, con un danno di fr. 8'180.--. Allo scopo di evitare il fallimento della citata agenzia la ricorrente avrebbe versato fr. 7'614.20 a tacitazione di un credito vantato da una creditrice.
2.4. Riguardo all'indigenza, la ricorrente precisa che nel frattempo avrebbe vinto una causa dinanzi al Tribunale d'appello, per cui le esecuzioni pendenti nei suoi confronti verrebbero annullate e chiarisce alcuni aspetti della sua situazione finanziaria.
2.5. La ricorrente insiste poi sulla tesi ch'ella dovrebbe fornire prove a suo discarico, mentre l'accusatore privato non sarebbe tenuto a produrre alcuna prova dell'asserito vantato credito. Si diffonde poi sulle modalità secondo cui si sarebbe svolto il pagamento litigioso.
2.5.1. Ella di per sé non contesta che si è in presenza di un caso bagatellare ai sensi dell' art. 132 cpv. 2 e 3 CPP , limitandosi in sostanza a criticare il fondamento dell'accusa promossa dal PP. La questione, che esula manifestamente dall'oggetto del litigio, è pertanto inammissibile e dovrà essere esaminata nel quadro del dibattimento. Del resto, la ricorrente si lamenta in particolare dell'insoddisfacente patrocinio da parte dell'allora suo difensore di fiducia, che non l'avrebbe informata della facoltà di non rispondere durante un interrogatorio, rilevando nondimeno, come accertato anche nella decisione impugnata, ch'egli durante lo stesso sarebbe intervenuto due volte, consigliandola di non rispondere. La CRP ha inoltre accertato ch'ella durante tutto l'interrogatorio è stata assistita dal suo legale di fiducia e che entrambi hanno sottoscritto tutte le pagine del verbale, comprese quelle in cui è stata resa attenta sulla facoltà di non rispondere e di non collaborare (art. 158 cpv. 1 lett. b CPP).
2.5.2. La CRP ha constatato, rettamente, che in sostanza litigiosa è unicamente la produzione della documentazione relativa alla fattura del pagamento effettuato dalla ricorrente, nonché quella relativa all'emissione dei biglietti aerei, edizione che rientra nella sfera di competenza dell'imputata e non necessita di per sé dell'assistenza di un legale. Ora, la ricorrente non dimostra affatto che questa conclusione sarebbe addirittura insostenibile e quindi arbitraria (DTF 140 I 201 consid. 6.1). Questa conclusione è peraltro confermata dalle affermazioni contenute nel ricorso in esame: si è pertanto in presenza di un caso bagatellare, le cui concrete difficoltà sotto il profilo fattuale e giuridico, tenuto conto altresì delle emergenti capacità personali della ricorrente a difendersi in tale ambito, non impongono la nomina di un difensore d'ufficio (al riguardo vedi DTF 128 I 225 consid. 2.5.2 pag. 233; sentenze 1B_344/2015 dell'11 febbraio 2016 consid. 2.2, 1B_263/2013 del 20 novembre 2013 consid. 4.2-4.4 e 1B_257/2013 del 28 ottobre 2013 consid. 2.1). Giova rilevare che le censure ricorsuali formali e di merito potranno se del caso, datene le condizioni, anche essere sollevate nel quadro del dibattimento durante il quale potrà esprimersi oralmente.
3.
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. Le spese, ridotte considerata la situazione finanziaria della ricorrente, sono poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alla ricorrente, al Ministero pubblico, alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e, per conoscenza, al Presidente della Pretura penale.
Losanna, 1° luglio 2016
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Fonjallaz
Il Cancelliere: Crameri