BGer 8C_36/2016
 
BGer 8C_36/2016 vom 07.07.2016
8C_36/2016 {T 0/2}
 
Sentenza del 7 luglio 2016
 
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali Maillard, Presidente,
Ursprung, Wirthlin,
Cancelliere Bernasconi.
 
Partecipanti al procedimento
ricorrente,
contro
patrocinata dall'avv. Luca Rossi,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni (nesso causale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni del 1° dicembre 2015.
 
Fatti:
A. Il 31 ottobre 2010 A.________, nato nel 1971, impiegato come manutentore-autista in una casa di cura, è rimasto coinvolto in un incidente della circolazione, subendo un tamponamento dal veicolo che lo seguiva. Il 17 settembre 2014 con decisione formale AXA Assicurazioni SA (di seguito: AXA) ha concluso per l'interruzione del nesso causale. Ha quindi stabilito che l'assicurato sarebbe stato in grado di ritornare ad essere attivo nel suo impiego al 50 % dal 29 settembre 2014 al 12 ottobre 2014 e in misura completa dal 13 ottobre 2014. L'AXA ha confermato il proprio operato con la decisione su opposizione del 18 marzo 2015.
B. Il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni ha respinto con giudizio del 1° dicembre 2015 il ricorso presentato da A.________.
C. A.________ insorge al Tribunale federale, chiedendo sostanzialmente che il giudizio cantonale sia riformato nel senso di ripristinare tutte le prestazioni. In via subordinata chiede il rinvio della causa per nuovo giudizio al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni.
Con decreto dell'11 febbraio 2016 il Tribunale federale ha respinto sia la domanda di assistenza giudiziaria sia l'istanza tendente al conferimento dell'effetto sospensivo.
Non sono state chieste osservazioni.
 
Diritto:
1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto (art. 95 e 96 LTF). Se il ricorso riguarda, come in concreto, una decisione d'assegnazione o di rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF).
2. Oggetto del contendere è la questione se vi sia un nesso di causalità fra l'evento del 31 ottobre 2010 e i disturbi lamentati dal ricorrente.
 
Erwägung 3
3.1. Il ricorso impropriamente confronta la presente controversia con un'altra fattispecie decisa dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Il Tribunale federale infatti non è un'autorità di vigilanza che verifica e confronta in via generale le metodologie di esame nel medesimo campo giuridico svolte dalle autorità giudiziarie precedenti cantonali e federali. Analogamente non hanno alcuna portata le supposizioni dedotte da atti di causa presentati dall'opponente in sede cantonale. Dinanzi al Tribunale federale oggetto di impugnazione è soltanto il giudizio del Tribunale amministrativo (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF).
3.2. In concreto, il ricorrente si confronta, peraltro in maniera disordinata, solo in minima parte con i considerandi del giudizio cantonale. La Corte cantonale, chinandosi sugli esami medici effettuati, si è fondata soprattutto sul referto del 23 luglio 2014 del Dr. med. B.________, specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia, il quale è stato ritenuto completo e concludente. Sono stati invece considerati superflui i rapporti dei medici di U.________ (Spagna), segnatamente del Dr. med. C.________, e del Dr. med. D.________. Il ricorrente solleva molte censure, tuttavia nessuna critica è atta a sovvertire le considerazioni del Dr. med. B.________ sulla questione della causalità. Anzi, lo stesso ricorrente dà atto, affermando che non spetta a tali medici esprimersi, che gli specialisti invocati a sostegno delle sue tesi non dicono nulla di particolare sul nesso di causalità tra l'evento del 31 ottobre 2010 e i disturbi alla salute. Per il resto, si può rinviare all'apprezzamento dei giudici grigionesi, i quali hanno considerato correttamente l'intero materiale probatorio (art. 109 cpv. 3 LTF).
4. Ne segue che il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto secondo la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 1 lett. a LTF. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 7 luglio 2016
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Maillard
Il Cancelliere: Bernasconi