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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
1B_266/2016,
1B_276/2016
Sentenza del 4 agosto 2016
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Merkli, Giudice presidente,
Eusebio, Kneubühler,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Marco Villa, Presidente della Corte delle assise criminali, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
Oggetto
1B_266/2016
procedimento penale; ricusazione,
1B_276/2016
procedimento penale; istanza di sospensione della procedura,
ricorsi contro le decisioni emanate il 23 giugno 2016 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino e il 18 luglio 2016 dal Presidente dalla Corte delle assise criminali di Lugano.
Fatti:
A.
II 28 agosto 2015 il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha promosso I'accusa dinanzi alla Corte delle assise criminali nei confronti di A.________, per i reati di ripetuta appropriazione indebita, ripetuta sottrazione di cose requisite o sequestrate, ripetuta amministrazione infedele, (tentata) estorsione, (tentata) coazione, ripetute soppressioni di documenti, ripetuta diffamazione, ingiuria e ripetuta violazione del segreto professionale. L'inizio del dibattimento è stato fissato per il 8 agosto 2016.
B.
Con decisione del 9 maggio 2016 il Presidente della Corte delle assise criminali Marco Villa, per quanto qui interessa, non ha dato seguito ad un'eccezione di difetto della giurisdizione cantonale sollevata dall'imputata.
C.
Con scritto del 18 luglio 2016 A.________ comunica al Tribunale federale di voler impugnare una decisione del 23 giugno 2016, con la quale la Corte dei reclami penali del Tribunale di appello del Cantone Ticino (CRP) ha respinto due sue istanze di ricusazione nei confronti del Presidente della Corte delle assise criminali e dei giudici a latere della stessa Corte (Tribunale penale cantonale), davanti alla quale è deferita. Adduce inoltre che intende sollevare dinanzi al Tribunale federale pure l'eccezione di difetto di competenza della giurisdizione cantonale, poiché, al suo dire, trattandosi di riciclaggio internazionale competente al riguardo sarebbe la giurisdizione federale. Chiede pertanto di invitare il citato Presidente a voler sospendere il procedimento penale fino alla decisione definitiva sulla sua ricusazione (causa 1B_266/2016).
D.
Con un'ulteriore decisione del 18 luglio 2016 il Presidente della Corte delle assise criminali ha ritenuto irricevibile una richiesta di sospendere I'avvio del dibattimento, presentata il 15 luglio precedente dalla patrocinatrice dell'imputata.
E.
A.________ impugna quest'ultima decisione con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo in via principale di riformarla nel senso di accogliere la domanda di sospensione del dibattimento. In via subordinata postula di dichiarare nulla la decisione impugnata, unitamente a quella del 9 maggio 2016. La ricorrente domanda inoltre, in via cautelare, di ordinare al Presidente della Corte delle assise criminali di sospendere il procedimento penale (causa 1B_276/2016).
Con scritto del 1° agosto 2016 la ricorrente ha prodotto la decisione del 9 maggio 2016, contestando nuovamente la competenza cantonale.
Non sono state chieste osservazioni ai ricorsi.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 140 I 252 consid. 1). Spetta nondimeno alla ricorrente dimostrare l'adempimento delle condizioni di ammissibilità del gravame qualora non siano evidenti, pena l'inammissibilità dello stesso (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 142 V 26 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2 pag. 47; 137 III 522 consid. 1.3 pag. 525, 324 consid. 1.1 pag. 328; 136 IV 92 consid. 4 pag. 95).
1.2. I due ricorsi, tempestivi e fondati su motivazioni sostanzialmente analoghe, concernono la medesima vertenza e le stesse parti. Si giustifica quindi di trattarli congiuntamente e di statuire sugli stessi con un unico giudizio (DTF 128 V 124 consid. 1; 122 II 367 consid. 1a).
2.
2.1. Nell'ambito della causa 1B_266/2016, la ricorrente si limita a preannunciare l'inoltro di un ricorso e a postulare la sospensione del procedimento penale, in attesa che il Tribunale federale si pronunci sul prospettato gravame inerente alla ricusa del Presidente della Corte delle assise criminali. Ora, come già rilevato nello scritto del 21 luglio 2016, il Tribunale federale non può esprimersi sull'eventuale adozione di misure cautelari prima che sia stato inoltrato il relativo ricorso (ULRICH MEYER/JOHANNA DORMANN, in: BSK Bundesgerichtsgesetz, 2aed. 2011, n. 28 ad art. 103 e n. 12 ad art. 104). L'istanza in esame è pertanto inammissibile.
2.2. Il Tribunale federale si pronuncerà, se del caso, sulla decisione del 23 giugno 2016 della CRP, qualora la stessa sia tempestivamente impugnata sulla base di un ricorso motivato conformemente alle esigenze dell'art. 42 LTF.
3.
3.1. Nel quadro della causa 1B_276/2016, la ricorrente impugna una comunicazione ordinatoria inerente al rifiuto di sospendere il procedimento penale, al dire del Presidente della Corte delle assise criminali non impugnabile dinanzi alla CRP (cfr. art. 80 cpv. 3 CPP). La relativa richiesta, sempre secondo il Presidente, potrà essere riproposta alla Corte giudicante (art. 339 cpv. 2 lett. b e c CPP).
3.2. Questa decisione, che nega la sospensione del procedimento, non pone fine alla procedura penale contro la ricorrente e costituisce quindi una decisione incidentale (cfr. DTF 137 III 522 consid. 1.2). Neppure il fatto di subire un procedimento penale e gli inconvenienti che ne derivano costituisce un pregiudizio irreparabile di natura giuridica (DTF 133 IV 137 consid. 2.3, 139 consid. 4, 288 consid. 3.1). Contrariamente all'assunto ricorsuale, non si tratta infatti di una decisione concernente una domanda di ricusazione ai sensi dell'art. 92 cpv. 1 LTF. Come visto, sull'istanza di ricusa si è in effetti pronunciata la CRP con sentenza del 23 giugno 2016, decisione che non è attualmente oggetto d'impugnativa dinanzi al Tribunale federale.
3.3. Secondo I'art. 93 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione incidentale è ammissibile se può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se I'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b).
In materia penale, il pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF si riferisce a un danno di natura giuridica, che non possa essere riparato ulteriormente mediante un giudizio finale o un'altra decisione favorevole alla ricorrente (DTF 136 IV 92 consid. 4). In virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, spetta di principio alla ricorrente dimostrare i motivi per cui la decisione incidentale è suscettibile di cagionarle un pregiudizio irreparabile, a meno che ciò non appaia d'acchito evidente (DTF 138 III 46 consid. 1.2; 136 IV 92 consid. 4). In concreto, la ricorrente non sostanzia I'esistenza di un pregiudizio irreparabile di natura giuridica con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF. Un siffatto nocumento non è d'altra parte ravvisabile nella fattispecie.
3.4. Gli art. 339 segg. CPP disciplinano I'inizio del dibattimento. Secondo il cpv. 1 di questa norma, chi dirige il procedimento apre il dibattimento, rende nota la composizione dell'autorità giudicante e accerta che le persone citate a comparire siano presenti. In seguito, il giudice e le parti possono sollevare questioni pregiudiziali concernenti tra l'altro la validità dell'accusa (cpv. 2 lett. a), i presupposti processuali (cpv. 2 lett. b) e gli impedimenti a procedere (cpv. 2 lett. c).
Ora, come rettamente rilevato nella decisione impugnata, la ricorrente potrà nuovamente addurre all'inizio del dibattimento le argomentazioni che giustificherebbero di sospendere il procedimento penale, per cui manifestamente non si è in presenza di un pregiudizio giuridico irreparabile.
4.
Nelle conclusioni, la ricorrente chiede in via subordinata di accertare la nullità della decisione del 18 luglio 2016 e di quella del 9 maggio 2016.
4.1. Riguardo alla prima, giova ricordare che il Tribunale federale ha già avuto occasione di stabilire che la circostanza che a una sentenza impugnata abbia partecipato un giudice che avrebbe dovuto ricusarsi perché dava l'apparenza di essere prevenuto, fattispecie attualmente peraltro non accertata in concreto, di per sé non costituisce un fatto sufficientemente grave da comportare la nullità della decisione (DTF 136 II 383 consid. 4.1 pag. 388).
4.2. In relazione alla seconda decisione, rispetto alla quale la tempestività del gravame, tutt'altro che manifesta (art. 100 cpv. 1 LTF), non è per nulla dimostrata dalla ricorrente, la Corte delle assise criminali, richiamando l'art. 329 cpv. 1 lett. b e c e cpv. 4 CPP, ha rilevato che anch'essa non comporta un pregiudizio irreparabile. Pertanto, anche sulla questione della competenza, non risulta che la Corte cantonale si sarebbe pronunciata a titolo definitivo. In sede dibattimentale, la ricorrente potrà quindi presentare ulteriori contestazioni pure su questo aspetto (sentenza 1B_317/2013 del 15 luglio 2014 consid. 1.3.1 e 1.3.2). I generici accenni ricorsuali non dimostrano del resto che si sarebbe manifestamente in presenza di una decisione addirittura nulla e non solo annullabile (DTF 139 II 243 consid. 11.2 pag. 260; 138 II 501 consid. 3.1 pag. 503).
4.3. Poiché le questioni pregiudiziali legate alla negata sospensione del procedimento e alla contestata competenza della Corte delle assise criminali potranno se del caso ancora essere riproposte all'inizio del dibattimento, le criticate decisioni presidenziali non hanno comportato un pregiudizio irreparabile per la ricorrente.
5.
5.1. Ne segue che i ricorsi sono inammissibili. Le spese giudiziarie, ridotte in considerazione della situazione finanziaria della ricorrente, seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
5.2. L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda cautelare di ordinare alla Corte delle assise criminali di sospendere il procedimento penale nei confronti della ricorrente.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Le cause 1B_266/2016 e 1B_276/2016 sono congiunte.
2.
I ricorsi sono inammissibili.
3.
Le spese giudiziarie complessive di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.
4.
Comunicazione alla ricorrente, al Ministero pubblico e al Tribunale penale cantonale e, per conoscenza, alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 4 agosto 2016
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice presidente: Merkli
Il Cancelliere: Crameri