Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
4A_258/2016
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Sentenza dell'8 agosto 2016
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Kiss, Presidente,
Klett, Ramelli, Giudice supplente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________ SA,
patrocinata dall'avv. Riccardo Balmelli,
ricorrente,
contro
1. B.B.________,
2. C.B.________,
entrambi patrocinati dall'avv. Andrea Lenzin,
opponenti.
Oggetto
azione di disconoscimento del debito; contratto di mutuo,
ricorso contro la sentenza emanata l'11 marzo 2016
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Con contratto del 17 novembre 1997 D.D.________ ha concesso a B.B.________ e C.B.________ un mutuo di fr. 200'000.--, con interessi annuali del 6 % pagabili semestralmente, per l'acquisto di un fondo a Lugano. Il contratto prevedeva anche la consegna in garanzia di una cartella ipotecaria al portatore del medesimo importo gravante l'immobile in secondo rango.
D.D.________ ha in seguito ceduto il credito alla moglie E.D.________, la quale l'ha a sua volta ceduto alla F.________ SA, ora A.________ SA.
B.
Una prima procedura esecutiva è stata avviata dalla A.________ SA contro B.B.________ e C.B.________ nel settembre 2008 per l'incasso di fr. 6'260.-- di interessi del primo semestre di quell'anno. Vistisi rigettata in via provvisoria la loro opposizione, il 23 marzo 2009 i coniugi B.________ hanno promosso l'azione di disconoscimento del debito davanti alla Pretura di Lugano; sostenevano che il contratto di mutuo e le successive cessioni erano simulate e, in via subordinata, che le cessioni erano inficiate da dolo.
Con giudizio del 12 gennaio 2012 il Pretore aggiunto di Lugano ha respinto le tesi della simulazione e del dolo e quindi l'azione di disconoscimento, tranne che per l'importo di fr. 260.--. La sentenza è cresciuta in giudicato.
C.
Disdetto il contratto di mutuo, il 17 aprile 2012 la A.________ SA ha fatto notificare ai coniugi B.________, quali debitori solidali, due precetti esecutivi per l'incasso del capitale di fr. 200'000.-- con interessi al 6 % dal 1° luglio 2008. Di nuovo, una volta rigettate provvisoriamente le opposizioni, i debitori hanno avviato l'azione di disconoscimento del debito, motivandola come nel primo processo. La A.________ SA ha sollevato, tra l'altro, l'eccezione di cosa giudicata con riferimento alla sentenza del 12 gennaio 2012.
Il Pretore aggiunto di Lugano ha accolto la petizione con sentenza del 23 ottobre 2014; ha rigettato l'eccezione di cosa giudicata e ammesso questa volta che il contratto di mutuo era stato simulato allo scopo di conseguire " un'ottimizzazione fiscale ", disponendo peraltro gli attori di mezzi propri sufficienti per l'acquisto dell'immobile.
L'11 marzo 2016 la II Camera civile del Tribunale di appello ticinese ha respinto l'appello della convenuta.
D.
A.________ SA insorge davanti al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 29 aprile 2016. Chiede, oltre alla concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento della sentenza cantonale e, in via principale, che l'azione di disconoscimento del debito sia dichiarata irricevibile per accoglimento dell'eccezione di cosa giudicata e che l'opposizione ai precetti esecutivi sia rigettata definitivamente; in via subordinata che l'azione di disconoscimento sia respinta, che sia accertata l'esistenza del debito di fr. 200'000.-- nei confronti dei coniugi B.________ e che le loro opposizioni siano rigettate in via definitiva.
B.B.________ e C.B.________, con risposta del 13 giugno 2016, pro pongono che il ricorso sia respinto nella misura in cui fosse ricevibile. Entrambe le parti hanno spontaneamente inoltrato brevi scritti di replica e duplica. L'autorità cantonale non ha preso posizione.
Con decreto presidenziale del 15 giugno 2016 la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è stata respinta.
Diritto:
1.
Il ricorso in materia civile è presentato dalla parte soccombente nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) avente un valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Il ricorso è perciò ammissibile.
2.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , il cui mancato rispetto conduce all'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), esso considera di regola solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2).
Quanto ai fatti, in linea di massima il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene o completarli solo se sono stati effettuati in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti conte nuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).
Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - chesignifica arbitrario (DTF 140 III 115 consid. 2; 137 III 226 consid. 4.2; 135 III 397 consid. 1.5) - il ricorrente deve motivare la censura conformemente alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Siccome il giudice cantonale fruisce di un grande potere discrezionale nel campo dell'apprezzamento delle prove (e nell'apprezzamento dei fatti in genere), il ricorrente che invoca l'arbitrio deve dimostrare che la sentenza impugnata ha ignorato il senso e la portata di un mezzo di prova preciso, ha omesso senza ragioni valide di tenere conto di una prova importante suscettibile di modificare l'esito della lite, oppure ha ammesso o negato un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 137 III 226 consid. 4.2; 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62; 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62 con rinvii).
3.
Davanti alle istanze cantonali è stata controversa, come detto, la questione della
res iudicata riferita al giudizio del 12 gennaio 2012 emanato dal Pretore aggiunto sull'azione di disconoscimento del debito d'interessi.
3.1. Il Pretore ha respinto l'eccezione ritenendo che non vi fosse identità delle pretese; ha spiegato che nella prima azione l'accertamento giudiziale riguardava solo gli interessi maturati sul mutuo, che sono un accessorio del rapporto creditorio principale, mentre nella seconda è stato chiesto l'accertamento dell'inesistenza del credito di base.
Il Tribunale di appello ha confermato il giudizio del Pretore su questo punto. Ha ricordato, richiamando l'art. 59 cpv. 2 lett. e CPC, che l'effetto di cosa giudicata si produce solo nel dispositivo, non si estende alle motivazioni; poco importa, quindi, se in entrambe le azioni fosse stato neces sario pronunciarsi preliminarmente sulla simulazione del contratto di mutuo.
3.2. La ricorrente ammette che l'effetto di cosa giudicata è limitato al dispositivo della sentenza. Ritiene però che gli accertamenti effettuati "in via definitiva" nella prima causa non possano più essere messi in discussione, o debbano perlomeno essere considerati "in maniera preponderante" anche nell'ambito di un secondo processo. Sotto questo punto di vista la sentenza cantonale sarebbe perciò "urtante, pericolosa e arbitraria", contraria al diritto federale. A sostegno della sua tesi la ricorrente riporta alcuni passaggi della sentenza 4A_209/2007 del 5 settembre 2007 consid. 2.2.2 (senza indicarne gli estremi).
3.3. L'art. 59 cpv. 2 lett. e CPC, che ha retto questo processo davanti alle istanze cantonali, elenca tra i presupposti processuali "l'assenza di regiudicata". Il giudice non può entrare nel merito di un'azione se una pretesa identica fondata sui medesimi fatti è già stata decisa tra le stesse parti con sentenza cresciuta in giudicato.
In questa materia la giurisprudenza è abbondante (v. ad esempio le recenti DTF 142 III 210consid. 2; 141 III 257consid. 3.2.1; 139 III 126 consid. 3.1). Basti rammentare, per quanto pertenga a questa causa, che solo il dispositivo beneficia della cosa giudicata, ancorché sia a volte necessario determinarne la portata sulla base delle motivazioni del giudizio. Quanto all'identità delle pretese (o dell'oggetto), essa è data, a prescindere dalla formulazione precisa delle conclusioni di causa, anche qualora la nuova domanda sia inclusa in quella già decisa, ne costituisca il suo contrario oppure si ponga a titolo pregiudiziale, mentre nel primo processo essa costituiva il quesito principale. In particolare, nell'ambito delle azioni di accertamento, il giudizio che accerta a titolo principale l'esistenza di un determinato rapporto giuridico vincola i tribunali chiamati in seguito a pronunciarsi sull'esistenza di tale rapporto in via pregiudiziale (DTF 123 III 16 consid. 2a pag. 18; 121 III 474 consid. 4a pag. 477).
3.4. L'opponente obietta con ragione che la situazione sotto esame è inversa rispetto a quella evocata dalla predetta giurisprudenza. L'azione dell'art. 83 cpv. 2 LEF è un'azione di accertamento negativa (DTF 128 III 44 consid. 4a pag. 46). Quella all'origine di questa procedura ha per oggetto il disconoscimento del debito di restituzione della somma mutuata di fr. 200'000.--; i giudici ticinesi hanno accertato, in via principale, che il debito non esiste, poiché il contratto di mutuo che ne sta alla base è stato simulato. La domanda principale del primo processo, che il Pretore aggiunto aveva respinto, verteva invece sul disconoscimento del debito d'interessi; nell'ambito di quell'azione l'esistenza del mutuo era stata esaminata e ammessa solo in via pregiudiziale. Non vi è pertanto identità delle azioni.
La soluzione non muterebbe se l'azione di disconoscimento del debito d'interessi fosse considerata parziale rispetto a quella avente per og getto il disconoscimento del debito principale; aspetto sul quale la ricorrente insiste anche nella replica. Per tacere del fatto che si potrebbe trattare tutt'al più di un'azione parziale in senso improprio (la questione non va però approfondita), nella già citata sentenza 4A_209/2007 il Tribunale federale ha comunque detto il contrario di ciò che la ricorrente pretende: nel processo concernente una pretesa residua l'effetto di cosa giudicata relativo a un'azione parziale precedente è circoscritto alla pretesa parziale, anche se per deciderla è stata considerata e sono stati effettuati accertamenti riguardanti la pretesa complessiva (consid. 2.2.2).
Che gli accertamenti di fatto del primo processo non possano essere riutilizzati lo conferma in modo chiaro ancora la predetta sentenza. Nella frase che precede il passaggio riprodotto nell'atto di ricorso il Tribunale federale ha infatti ribadito la sua prassi costante secondo la quale " Die tatsächlichen Feststellungen und die rechtlichen Erwägungen eines Entscheids haben in einer anderen Streitsache keine bindende Wirkung". È questa la conseguenza del principio per cui solo il dispositivo beneficia della cosa giudicata.
3.5. Ne viene che, respingendo l'eccezione di cosa giudicata, la Corte cantonale non ha leso il diritto federale, in particolare l'art. 59 cpv. 2 lett. e CPC.
4.
Nel merito l'autorità cantonale ha svolto preliminarmente alcune considerazioni giuridiche concernenti la nozione di simulazione dedotta dall'art. 18 cpv. 1 CO, le esigenze richieste quanto alla prova e le conseguenze dell'atto simulato. Vi si può rinviare, poiché prassi e dottrina sono riassunte correttamente. È sufficiente aggiungere che l'accertamento della simulazione è essenzialmente una questione di fatto, che procede dall'interpretazione soggettiva del contratto; è determinante ciò che le parti hanno effettivamente voluto al momento di sottoscriverlo (sentenze 4A_680/2015 del 1° luglio 2016 consid. 3.2 e 4A_362/2012 del 28 settembre 2012 consid. 4.1).
4.1. Il Tribunale di appello ha ripreso estesamente le considerazioni del Pretore e vi ha contrapposto, respingendole, le censure d'appello della convenuta. Ha in particolare respinto la critica secondo la quale il Pretore non avrebbe tenuto conto sufficientemente di determinati documenti e deposizioni; ha precisato che "in buona sostanza" l'unica testimonianza favorevole alla convenuta è quella di D.D.________, firmatario e "padre" del contratto di mutuo; ha chiarito che, non avendo essa allegato nulla a tale riguardo davanti al Pretore, gli art. 55, 221 segg., 229 e 317 CPC impediscono di prendere in considerazione altre due dichiarazioni testimoniali incluse nell'incarto richiamato del primo processo, ma le ha comunque valutate "a titolo abbondanziale"; e ha per finire osservato che non competeva al Pretore sindacare in questa causa l'operato del Pretore aggiunto nel primo processo.
4.2. La ricorrente afferma che la sentenza d'appello (come quella del Pretore) "si fonda su una valutazione arbitraria delle prove e si traduce in una violazione del diritto federale". Tuttavia, invece di dimostrare l'arbitrio con motivazione che risponda alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF (cfr. consid. 2), si diffonde in una discussione a ruota libera, nella quale commenta e valuta le numerose prove agli atti, in particolare l'attendibilità delle deposizioni, mettendo in rilievo gli elementi a suo parere non considerati o considerati a torto e basandosi anche su fatti che non risultano dalla sentenza impugnata. In sostanza la ricorrente oppone la propria versione dei fatti a quella della sentenza impugnata (e del Pretore) come se si trovasse davanti a un'istanza d'appello. Queste critiche sono inammissibili, come osserva giustamente l'opponente.
4.3. Nel complesso delle predette argomentazioni appellatorie sono individuabili due censure più definite.
Con la prima la ricorrente adduce la violazione delle regole sull'onere probatorio, secondo le quali, in mancanza di prove l'obiezione di simulazione andrebbe respinta, a scapito della parte che se ne prevale. La critica è ammissibile ma infondata. La ricorrente dimentica che, se il giudice apprezzando le prove si convince che un fatto allegato da una parte è stato provato, come è avvenuto nel caso in esame per la simulazione del contratto di mutuo, la questione della ripartizione dell'onere della prova retta dall'art. 8 CC non si pone più; questa norma regola le conseguenze dell'assenza della prova di un fatto, non prescrive quali prove debbano essere assunte né come debbano essere apprezzate (DTF 138 III 359 consid. 6.3; sentenza 4A_474/2013 del 10 marzo 2014 consid. 5.1).
La ricorrente rimprovera inoltre ai giudici ticinesi di avere commesso " arbitrio" non considerando gli atti richiamati dal processo precedente, che sono stati acquisiti all'incarto. Questa censura è manifestamente infondata, dal momento che, come detto, la Corte cantonale in via subordinata ha comunque esaminato anche quelle prove.
4.4. Inammissibili o infondate sono pertanto tutte le critiche volte contro gli accertamenti di fatto della sentenza cantonale, che rimangono vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). Sulla base di tali fatti è indubbio che il contratto litigioso fosse stato simulato. L'art. 18 cpv. 1 CO è pertanto stato applicato correttamente.
5.
Il contratto simulato è inefficace tra le parti contraenti, nullo (DTF 97 II 201 consid. 5; 4A_362/2012 del 28 settembre 2012 consid. 4.1).
La ricorrente si prevale tuttavia dell'art. 18 cpv. 2 CO, norma che le due istanze cantonali avrebbero a suo avviso dovuto applicare d'ufficio. Sostiene di avere acquisito il credito litigioso sulla base di una cessione scritta e " nella assoluta convinzione che fosse valido ". La censura è inammissibile, poiché fondata su fatti diversi da quelli fissati nella sentenza. La Corte cantonale ha accertato - a conferma delle costatazioni del Pretore - che anche le cessioni del credito da D.D.________ alla moglie E.D.________ e da questa alla F.________ SA, rispettivamente A.________ SA, erano atti simulati, ciò che esclude evidentemente la buona fede di quest'ultima. Nel ricorso questo accertamento non è affatto contestato.
6.
Inammissibile è infine anche l'ultimo argomento del ricorso, secondo cui la Corte di appello "non si è avveduta che la ricorrente procede anche in base ad una cartella ipotecaria", con la conseguenza che l'art. 979 CO impedirebbe al debitore di opporle la simulazione del contratto di base. Questa tesi è del tutto nuova e non trova nessun riscontro nella sentenza cantonale. Gli opponenti obiettano con ragione che nei precetti esecutivi notificati loro, che sono all'origine dell'azione di disconoscimento del debito, la ricorrente aveva indicato quale titolo del credito "Contratto di prestito 17.11.1997; cessione di credito a favore di A.________ SA".
7.
Il ricorso è pertanto infondato, nella misura limitata in cui è ammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 6'000.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà agli opponenti complessivi fr. 7'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 8 agosto 2016
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Kiss
Il Cancelliere: Piatti