BGer 8C_155/2016 |
BGer 8C_155/2016 vom 08.08.2016 |
8C_155/2016 {T 0/2}
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Sentenza dell'8 agosto 2016 |
I Corte di diritto sociale |
Composizione
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Giudici federali Ursprung, Giudice presidente,
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Frésard, Heine,
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Cancelliere Bernasconi.
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Partecipanti al procedimento |
ricorrente,
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contro
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Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Divisione giuridica, 6002 Lucerna,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione contro gli infortuni (rendita di invalidità),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 25 gennaio 2016.
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Fatti: |
A. Il 14 aprile 2012 A.________, nato nel 1974, dipendente come operaio edile in una società avente per scopo segnatamente l'esecuzione di lavori cimiteriali, monumenti e bronzi, la fornitura e la posa di monumenti funerari, è caduto dalla propria motocicletta, riportando una frattura multiframmentaria del calcagno destro e una frattura bimalleolare destra. L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), dopo aver corrisposto alcune prestazioni, con decisione del 5 marzo 2015, confermata su opposizione il 17 giugno 2015, ha posto A.________ al beneficio di una rendita di invalidità del 13 % dal 1° ottobre 2014 e di un'indennità per menomazione all'integrità del 15 %.
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B. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con giudizio del 25 gennaio 2016 ha respinto il ricorso contro la decisione su opposizione.
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C. A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo che il giudizio cantonale sia annullato e sia concessa una rendita di invalidità del 18 %.
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Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
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Diritto: |
1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto (art. 95 e 96 LTF). Se il ricorso riguarda, come in concreto, una decisione d'assegnazione o di rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF).
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2. Oggetto del contendere in sede federale è solo il grado di invalidità, segnatamente le conseguenze economiche del danno alla salute e le modalità di calcolo del confronto dei redditi, che restano, anche se ciò non appare molto chiaramente dal ricorso, integralmente contestate.
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Erwägung 3 |
3.1. Per quanto attiene al reddito da valido, il Tribunale delle assicurazioni, rinviando alle dichiarazioni del datore di lavoro ha confermato l'accertamento dell'assicuratore, il quale ha quantificato lo stesso in fr. 62'959.- all'anno 2014 e basato su un orario di lavoro di 40 ore settimanali.
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3.2. Il ricorrente contesta tale conclusione, ricordando che la sua attività lavorativa fosse di 42.5 ore settimanali. Rinvia a tal riguardo a un questionario del datore di lavoro presentato. A suo parere occorre considerare - come avrebbe compiuto l'assicuratore - il reddito statistico medio in Svizzera nel ramo d'attività 41-43 (costruzioni), livello 1, uomini che nel 2012 per 40 ore settimanali era di fr. 5'430.- mensili per 12 mensilità. Adeguando l'importo a 42.5 ore settimanali e al rincaro, ne deriverebbe un reddito da valido per fr. 72'605.10.
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3.3. Di regola, per l'accertamento del reddito da valido occorre riferirsi all'ultimo salario percepito dall'assicurato, se del caso adeguato al rincaro e alla reale evoluzione dello stipendio. Eccezioni a questo principio devono essere dimostrati secondo il grado della verosimiglianza preponderante (DTF 139 V 28 consid. 3.3.2 pag. 30 con riferimenti). La critica del ricorrente è destinata all'insuccesso, poiché il citato questionario, pur indicando un tempo di lavoro superiore a quello previsto contrattualmente, prevede uno stipendio annuale di fr. 62'426.-, importo poi fatto proprio nella procedura riguardante l'assicurazione invalidità. Il ricorrente non dimostra che senza danno alla salute avrebbe potuto percepire un reddito superiore, indipendentemente dalle ore lavorative. La costatazione della Corte cantonale secondo cui il reddito da valido è di fr. 62'959.-, peraltro più favorevole al ricorrente rispetto al citato questionario, non può quindi essere ritenuta erronea.
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Erwägung 4 |
4.1. Per quanto attiene al reddito da invalido, il Tribunale delle assicurazioni, riprendendo gli accertamenti dell'assicuratore, è partito da un reddito di fr. 62'520.- (fr. 5'210.- mensili per 12 mensilità per 40 ore settimanali), applicando la tabella TA1 2012, livello di qualifica 1. Riportando questo dato su 41.7 ore settimanali, ne sono risultati fr. 65'177.10 (ossia fr. 5'431.42 per 12 mensilità). Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali (+0.7 % per il 2013 e +0.8 % per il 2014) ha ottenuto un reddito annuo di fr. 66'158.41.
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La Corte cantonale ha preso atto che l'assicurato, quale operaio edile, avrebbe realizzato nel 2014 (fr. 62'959.-) un reddito sotto la media dei salari per un'attività equivalente, che è pari a fr. 68'546.35 (desunto riferendosi alla tabella TA1 2012, punti 41-43, Costruzioni, livello di qualifica 1 di fr. 5'430.- per 12 mensilità per 40 ore settimanali, aumentato a 41.5 ore settimanali, orario di lavoro in quel ramo economico, e aggiornato al 2014). Al reddito da invalido, i giudici ticinesi hanno quindi tolto 3.15 %, vale a dire la differenza corrispondente al gap salariale dell'8.15 % dedotta la soglia del 5 %, prevista dalla prassi. Ne è derivato un risultato intermedio di fr. 64'074.42. I giudici ticinesi, rigettando le critiche del ricorrente, hanno sottolineato che per il calcolo del gap salariale si devono considerare i dati specifici del settore di riferimento, adattando, se possibile, il dato statistico alla durata settimanale usuale in detto settore (41.5 ore).
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Al reddito precedentemente ottenuto, la Corte cantonale ha poi applicato una decurtazione del 15 %, giungendo in definitiva a un reddito da invalido di fr. 54'463.25. Ne è risultato quindi un grado di invalidità del 13.49 %, che arrotondato conduce al 13 %.
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4.2. Il ricorrente ripropone sostanzialmente le critiche già presentate dinanzi al Tribunale delle assicurazioni. Esige che i dati di riferimento per il calcolo del gap salariale siano stabiliti sulla medesima base, ossia con il medesimo tempo lavorativo. Invocando l'art. 319 CO, sottolinea come nel contratto individuale di lavoro il tempo abbia un ruolo essenziale. Il gap salariale deve quindi essere calcolato su due parametri, fondandosi sia sul salario sia sul tempo di lavoro. Non è possibile calcolare il gap salariale prendendo un dato statistico a 41.5 ore settimanali, mentre il ricorrente lavorava per una durata di 42.5 ore la settimana.
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Il ricorrente, nei suoi calcoli, partendo dalla media salariale equivalente, riprende inizialmente il salario mensile di fr. 5'430.-, scelto dalla Corte cantonale, moltiplicandolo per 12 mesi e adeguandolo a 42.5 ore settimanali (5'430 x 12 / 40 x 42.5) giunge a fr. 69'232.50. Aggiornatolo al 2014, il ricorrente ottiene un salario medio di fr. 72'605.10. Da qui ne conclude per un gap salariale del 13.30 % con conseguente riduzione dal reddito da invalido del 8.30 %. A fronte di ciò, ricordata una deduzione del 15 % quantifica il reddito da invalido in fr. 51'567.15, quindi per un grado di invalidità di almeno il 18 %.
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4.3. A torto il ricorrente pretende che il suo tempo lavorativo fosse di di 42.5 ore settimanali. È vero, il datore di lavoro sul questionario all'indirizzo dell'assicuratore del 3 dicembre 2014 ha indicato quella cifra. Tuttavia, il contratto di lavoro del 22 ottobre 2014 prevede 40 settimanali. Sottoscritto poco più di un mese prima dalla compilazione del formulario all'indirizzo dell'assicuratore infortuni, appare alquanto improbabile una modifica del contratto di lavoro, del resto nemmeno invocata nel ricorso.
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4.4. Ad ogni modo la censura del ricorrente non ha pregio. Il Tribunale federale ha in particolare già rilevato che qualora per l'accertamento del reddito ipotetico da invalido venga fatto riferimento a un settore economico preciso, appare (più) coerente adattare il relativo salario statistico alla durata settimanale usuale in detto settore se i dati sono disponibili. Analogo discorso deve valere, secondo il Tribunale federale, per l'indicizzazione dei salari. Anche a tale riguardo occorre fondarsi sui dati statistici disponibili per i settori specifici o quantomeno per analoghi generi di attività (sentenze 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014 consid. 4.3 e 9C_748/2009 del 16 aprile 2010 consid. 4.5; per le DPL si veda sentenza 8C_537/2014 del 31 luglio 2015 consid. 4.3). Un motivo per non far capo al tempo lavorativo usuale nel settore specifico potrebbe presentarsi nel caso in cui fosse dimostrato che l'assicurato già a causa del suo tempo di lavoro avrebbe beneficiato di uno stipendio sensibilmente inferiore alla media nel settore di riferimento (sentenza 9C_422/2015 del 7 dicembre 2015 consid. 3.3 con riferimenti e I 262/06 del 16 ottobre 2006 consid. 5.1). Anche sotto questo profilo il ricorrente non dimostra alcunché. A ciò si aggiunga poi che la tesi del ricorrente che pretende una parallelizzazione solo sull'aspetto del gap salariale, ma non del reddito da valido (consid. 3.1; 40 ore) e nemmeno del reddito statistico da invalido (consid. 4.1; 41.7 ore), appare per lo meno contraddittoria. Il giudizio cantonale resiste pertanto alle critiche del ricorrente.
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5. Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: |
1. Il ricorso è respinto.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
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Lucerna, 8 agosto 2016
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice presidente: Ursprung
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Il Cancelliere: Bernasconi
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