Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img] |
|
|
{T 0/2}
5A_798/2015
|
|
|
Sentenza del 9 agosto 2016
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali von Werdt, Presidente,
Marazzi, Bovey,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. David Simoni,
ricorrente,
contro
Autorità regionale di protezione 6 sede di Agno, Contrada nuova 3, casella postale 256, 6982 Agno.
Oggetto
curatela,
ricorso contro la sentenza emanata il 4 settembre 2015 dal Giudice supplente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
A.a. In data 22 giugno 2010 l'allora Commissione tutoria regionale 6 sede di Agno aveva istituito in favore di A.________ (nato nel 1995) una curatela educativa ai sensi dell'art. 308 CC allo scopo di sostenere i genitori nell'organizzazione delle relazioni personali, di coordinare la presa a carico del minore da parte del medico e di mantenere i contatti con la scuola ed i terapeuti della fondazione OTAF, A.________ presentando infatti un "ritardo dello sviluppo cognitivo e [un] disturbo della coordinazione centrale".
Nel gennaio 2013 A.________ è divenuto maggiorenne. L'Autorità regionale di protezione 6 sede di Agno, revocata la predetta curatela educativa, ha ritenuto di non dover istituire alcuna particolare misura in suo favore sulla base del diritto di protezione degli adulti, considerato il sostegno fornitogli dalla famiglia.
A.b. Con scritto 4 settembre 2013 la madre ed il patrigno di A.________, non riuscendo più a sostenerlo nella sua gestione personale, hanno chiesto l'intervento dell'autorità di protezione degli adulti.
Con risoluzione 4 ottobre 2013 l'Autorità regionale di protezione 6 ha così istituito in favore di A.________ una curatela di rappresentanza e gestione, con privazione dell'esercizio dei diritti civili in relazione a determinati negozi giuridici, e ha designato B.________ in veste di curatrice. Con sentenza 25 giugno 2014 la Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha però annullato tale decisione, per il motivo che la predetta segnalazione del 4 settembre 2013 non era stata intimata all'interessato.
Con decreto 30 giugno 2014 l'Autorità regionale di protezione 6 ha adottato, fintanto che non si fosse pronunciata sull'eventuale istituzione di una misura di protezione in favore di A.________, alcuni provvedimenti supercautelari (blocco dell'incasso della rendita AI e di due conti bancari).
Con risoluzione 7 ottobre 2014 l'Autorità regionale di protezione 6 ha poi nuovamente istituito in favore di A.________ una curatela di rappresentanza e gestione ( art. 394 e 395 CC ), privandolo nel contempo dell'esercizio dei diritti civili in relazione a determinati negozi giuridici, e ha nominato C.________ quale curatore.
B.
Con sentenza 4 settembre 2015 il Giudice supplente della Camera di protezione del Tribunale d'appello ha respinto il reclamo presentato da A.________ avverso la risoluzione 7 ottobre 2014.
C.
Con ricorso in materia civile 7 ottobre 2015 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo - " in ordine " - l'annullamento della decisione di prima istanza con trasmissione degli atti all'Autorità regionale di protezione 11 sede di Losone e - " nel merito " - in via principale l'annullamento della decisione di prima istanza e in via subordinata la sua riforma nel senso di designare in veste di curatrice una delle persone da lui proposte. Il ricorrente ha pure postulato la concessione dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio del proprio legale.
La Camera di protezione del Tribunale d'appello ha rinunciato a formulare una risposta al ricorso, mentre l'Autorità regionale di protezione 6 non si è espressa nel termine impartitole.
Diritto:
1.
1.1. La decisione impugnata è una decisione finale (art. 90 LTF) che è stata pronunciata su ricorso dall'ultima istanza cantonale (art. 75 LTF) in materia di protezione dei minori e degli adulti (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF). Il ricorso in materia civile, tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed inoltrato dalla parte soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF), risulta pertanto in linea di principio ammissibile.
1.2. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina solo le censure sollevate (DTF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 134 III 102 consid. 1.1). Il ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2).
1.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 137 III 226 consid. 4.2 con rinvii; 133 II 249 consid. 1.2.2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF.
Dinanzi al Tribunale federale non possono essere addotti nuovi fatti o nuovi mezzi di prova, a meno che non ne dia motivo la decisione impugnata, ciò che la parte ricorrente deve debitamente esporre nel proprio gravame (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 136 III 261 consid. 4.1).
2.
Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost.
Il diritto di essere sentito è di natura formale. La sua violazione implica l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito. Tale censura deve pertanto essere esaminata in primo luogo (DTF 137 I 195 consid. 2.2 con rinvio).
2.1. Il Giudice supplente della Camera di protezione del Tribunale d'appello ha rimproverato all'Autorità regionale di protezione 6 la mancata intimazione al ricorrente di alcuni documenti agli atti. Ha tuttavia considerato, da un lato, che fosse pretestuoso da parte del ricorrente invocare tale vizio procedurale non avendo egli mai chiesto né la trasmissione né l'accesso agli atti (nemmeno dopo che gli era stata notificata la decisione di prima istanza) e, dall'altro, che la pretesa violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost. poteva in ogni modo reputarsi sanata poiché l'interessato aveva potuto far valere le sue argomentazioni davanti ad un'autorità di ricorso munita di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto.
2.2. Nel gravame all'esame il ricorrente si limita in sostanza a ribadire la censura di violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost., contestandone la pretestuosità, ma non si confronta minimamente con la motivazione sviluppata dall'autorità cantonale secondo cui l'asserita lesione del suo diritto di essere sentito è in ogni modo stata sanata in sede di reclamo. Priva di sufficiente motivazione, la censura risulta inammissibile.
3.
Il ricorrente eccepisce poi l'incompetenza territoriale dell'Autorità regionale di protezione 6.
Giusta l'art. 442 cpv. 1 CC è competente l'autorità di protezione degli adulti del domicilio dell'interessato. Se è pendente un procedimento, la competenza permane in ogni caso fino alla chiusura dello stesso.
3.1. Secondo l'autorità inferiore, al momento del trasferimento (perlomeno formale) del domicilio del ricorrente a X.________, il 1° agosto 2014, il procedimento avviato su segnalazione del 4 settembre 2013 era ancora pendente, poiché in data 30 giugno 2014 l'Autorità regionale di protezione 6 aveva intimato tale segnalazione all'interessato per osservazioni (rimediando così al vizio di forma che aveva portato all'annullamento della sua decisione 4 ottobre 2013) ed aveva pure adottato dei provvedimenti supercautelari giusta l'art. 445 CC, da cui la competenza territoriale di detta autorità in virtù del principio della perpetuatio fori previsto all'art. 442 cpv. 1 seconda frase CC.
3.2. Il ricorrente sostiene che la "prima procedura curatelare" si sarebbe conclusa con la crescita in giudicato della decisione 25 giugno 2014 della Camera di protezione che aveva annullato la decisione 4 ottobre 2013, per cui, dopo il suo trasferimento di domicilio a X.________ il 30 luglio 2014, l'Autorità regionale di protezione 6 "non era più competente ad avviare una ulteriore - seconda - procedura curatelare". Ciò sarebbe confermato dal fatto che l'incarto sarebbe attualmente pendente presso l'Autorità regionale di protezione 11 sede di Losone.
In tal modo l'insorgente si limita però a ripresentare le stesse critiche già confutate dall'autorità inferiore, senza confrontarsi in alcun modo con le argomentazioni sviluppate nell'impugnata sentenza. Il fatto poi che l'Autorità regionale di protezione 6avrebbe nel frattempo trasmesso l'incarto ad un'altra autorità regionale di protezione costituisce un fatto nuovo e come tale inammissibile in questa sede, poiché la condizione dell'art. 99 cpv. 1 LTF non risulta adempiuta ed il ricorrente stesso non pretende il contrario. La censura, insufficientemente motivata, è inammissibile.
4.
Il ricorrente censura in seguito la violazione dell'art. 390 cpv. 1 n. 1 CC e, implicitamente, dell'art. 446 cpv. 2 CC.
L'autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).
L'autorità di protezione degli adulti esamina d'ufficio i fatti (art. 446 cpv. 1 CC). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie. Può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei. Se necessario ordina che uno specialista effettui una perizia (art. 446 cpv. 2 CC). Secondo la giurisprudenza, l'istituzione di una misura di protezione che limita l'esercizio dei diritti civili a causa di una disabilità mentale o di una turba psichica deve fondarsi su una perizia, a meno che uno dei membri dell'autorità di protezione degli adulti disponga delle conoscenze necessarie (DTF 140 III 97 consid. 4).
4.1. Per il Giudice supplente della Camera di protezione del Tribunale d'appello, malgrado l'Autorità regionale di protezione 6 si sia limitata ad indicare che il ricorrente si trova in uno stato di debolezza, l'esistenza di una causa di curatela non può essere contestata, poiché essa è accertata da una lettera del 19 febbraio 2010 del medico curante dell'interessato (secondo cui egli sarebbe affetto da un " ritardo dello sviluppo cognitivo e [da un] disturbo della coordinazione centrale ") e da un rapporto peritale dell'8 luglio 2009 (secondo cui " A.________ presenta un ritardo evolutivo con segni di paresi cerebrale a predominanza inferiore "), nonché dal fatto che l'interessato ha seguito una scolarizzazione speciale ed è (o era) seguito dall'OTAF e da Pro Infirmis. Secondo l'autorità inferiore, " più che di uno stato di debolezza, si tratta di una vera e propria disabilità mentale, ovvero di un deficit intellettivo tanto da renderlo beneficiario fin dalla nascita di un sostegno da parte dell'AI ".
4.2. Il ricorrente si duole del fatto che, per accertare la sua disabilità mentale, l'istanza precedente si sarebbe unicamente fondata su " circostanze pas sate ed esterne", non confermate da alcuna recente perizia specialistica.
Dalla sentenza impugnata non risulta che uno dei membri dell'Autorità regionale di protezione 6 disponesse delle conoscenze necessarie per certificare l'esistenza di una disabilità mentale o di una turba psichica. Di conseguenza, nel rispetto della succitata giurisprudenza federale, la qui discussa istituzione di una curatela di rappresentanza e amministrazione dei beni a causa di una disabilità mentale, con privazione dell'esercizio dei diritti civili in relazione a determinati negozi giuridici, non poteva essere pronunciata se non dietro perizia di un esperto esterno. Ora, la documentazione sulla quale l'autorità cantonale si è fondata per concludere che il ricorrente era affetto da disabilità mentale - ossia, principalmente, una lettera del suo medico curante del 2010 ed un rapporto peritale del 2009 - non soddisfa tale esigenza. In primo luogo perché tale documentazione non si china sulle questioni relative alla presente procedura di protezione dell'adulto (v. DTF 140 III 105 consid. 2.7; sentenza 5A_912/2014 del 27 marzo 2015 consid. 3.2.4 in fine) : l'allora pediatra del ricorrente si era infatti limitato a presentare, su richiesta del patrigno di quest'ultimo, "un breve resoconto in merito allo stato di salute del giovane", mentre la perita era stata incaricata di determinare la capacità genitoriale della madre e del padre del ricorrente in vista dell'assegnazione dell'autorità parentale. In secondo luogo perché la documentazione, elaborata quando il ricorrente era ancora adolescente, non è sufficientemente recente (v., con riferimento all'interdizione e alla privazione di libertà a scopo d'assistenza del vecchio diritto, sentenze 5A_288/2011 del 19 maggio 2011 consid. 3.2; 5C.245/2000 del 29 gennaio 2001 consid. 3b; 5C.25/1998 del 10 febbraio 1998 consid. 4). La sentenza impugnata viola quindi il diritto federale. La censura si rivela fondata.
5.
Da quanto precede discende che il ricorso va parzialmente accolto nella misura in cui è ammissibile. La sentenza impugnata va annullata e la causa va rinviata all'autorità inferiore affinché ordini una perizia e pronunci una nuova decisione (art. 107 cpv. 2 LTF). Questo esito processuale rende superfluo l'esame delle ulteriori censure formulate nell'impugnativa.
Allo Stato del Cantone Ticino, che va considerato quale parte integralmente soccombente (v. DTF 137 V 210 consid. 7.1), non possono essere addossate le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF), ma soltanto le spese ripetibili ( art. 68 cpv. 1 e 2 LTF ), da versare direttamente al patrocinatore del ricorrente. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente diviene quindi priva di oggetto.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto. La sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata alla Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino affinché ordini una perizia e pronunci una nuova decisione.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Lo Stato del Cantone Ticino verserà al patrocinatore del ricorrente la somma di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
4.
Comunicazione alle parti e al Giudice supplente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 9 agosto 2016
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: von Werdt
La Cancelliera: Antonini