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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
5A_574/2016
Sentenza dell'11 agosto 2016
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale von Werdt, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinata dall'avv. Riccardo Viganò,
opponente.
Oggetto
protezione della personalità,
ricorso contro la sentenza emanata il 5 luglio 2016
dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Considerando:
che con decisione 13 giugno 2016, emessa a tutela giurisdizionale nei casi manifesti, il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha ordinato a A.________ di rimuovere dal sito internet zzz e dai suoi archivi internet gli elementi riferiti all'avv. B.________, costitutivi di un'illecita lesione della personalità della legale, e gli ha vietato di nuovamente pubblicare gli elementi rimossi, il tutto sotto comminatoria dell'art. 292 CP;
che con sentenza 5 luglio 2016 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile l'appello presentato da A.________ avverso la decisione pretorile, ritenendolo insufficientemente motivato (poiché privo di un effettivo confronto con il giudizio attaccato)e fondato su argomenti inammissibilmente nuovi;
che con ricorso 6 agosto 2016 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale chiedendo l'accoglimento del suo appello e postulando anche la concessione dell'assistenza giudiziaria;
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF il ricorrente deve spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
che l'impugnativa all'esame manifestamente non soddisfa tali esigenze di motivazione: il ricorrente si limita infatti a rimproverare in modo generico alla Corte cantonale di aver ignorato gli argomenti da lui formulati con il suo appello (" i fatti esposti nel appello [...] hanno chiaramente motivato e giustificato i termini accostati all'avv. B.________ ") ed a censurare in modo altrettanto vago una violazione dell'art. 16 Cost.;
che il rimedio risulta inammissibile anche per la condotta processuale abusiva dell'insorgente (art. 42 cpv. 7 LTF);
che in queste circostanze il ricorso può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b-c LTF;
che la domanda di assistenza giudiziaria formulata dal ricorrente va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del suo gravame (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF) e le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF);
che si avverte infine il ricorrente che scritti analoghi a quello in esame e concernenti questa procedura (e segnatamente domande di revisione abusive) saranno archiviati senza risposta;
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 11 agosto 2016
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: von Werdt
La Cancelliera: Antonini