Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
2C_715/2016,
2C_716/2016
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Sentenza del 24 agosto 2016
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Seiler, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona.
Oggetto
2C_715/2016
Imposta cantonale 2013,
2C_716/2016
Imposta federale diretta 2013,
ricorso contro la sentenza emanata il 3 marzo 2016
dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Con sentenza del 3 marzo 2016 la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il gravame depositato il 21 settembre 2015 da A.________ contro la decisione emessa il 16 settembre precedente dall'Ufficio circondariale di tassazione di Bellinzona in materia di imposta cantonale (IC) e d'imposta federale diretta (IFD) 2013.
B.
Il 17 agosto 2016 A.________ ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale un ricorso, spedito il 19 agosto successivo, nel quale spiega perché agisce tardivamente, contesta la mancata deduzione di certe spese professionali e chiede di essere personalmente sentito.
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 140 I 252 consid. 1 pag. 254; 139 V 42 consid. 1 pag. 44).
1.2. La Corte cantonale si è lecitamente pronunciata in un solo giudizio sia sulle imposte cantonali che sull'imposta federale diretta; in tali circostanze, il ricorrente poteva anche lui formulare critiche e conclusioni valide per le due categorie di imposte, senza procedere a ulteriori distinzioni (DTF 135 II 260 consid. 1.3 pag. 262 seg.). Siccome vi sono Cantoni che emanano in ogni caso decisioni indipendenti, per ciascun tipo d'imposta il Tribunale federale ha aperto comunque due incarti distinti, per le imposte cantonali (2C_715/2016) e per l'imposta federale diretta (2C_716/2016), che si giustifica ora di congiungere (sentenza 2C_372/2015 del 20 luglio 2016 consid. 1.1).
2.
2.1. Giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione querelata, termine che, adempiute determinate condizioni, inizia a decorrere dal giorno successivo alla notificazione (art. 44 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 46 cpv. 1 lett. a LTF, i termini stabiliti in giorni dalla legge (...) sono sospesi dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso e, ai sensi dell'art. 45 cpv. 1 LTF, se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. L'art. 48 cpv. 1 LTF precisa che gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure all'indirizzo di questo alla posta svizzera (...) al più tardi l'ultimo giorno del termine.
2.2. La sentenza cantonale, datata 3 marzo 2016, è stata intimata il 7 marzo successivo e ritirata dal ricorrente il 10 marzo 2016. In applicazione dell'art. 46 cpv. 1 lett. a LTF, il termine di ricorso, computato dall'11 marzo 2016 (art. 45 cpv. 1 LTF), è stato sospeso dal 20 marzo 2016 al 3 aprile 2016 incluso e veniva a scadere il 24 aprile 2016, cioè una domenica. Conformemente all'art. 45 cpv. 1 LTF, il termine è quindi scaduto il primo giorno feriale seguente, cioè il 25 aprile 2016. Il presente gravame datato 17 agosto 2016 e spedito il 19 agosto successivo è quindi manifestamente tardivo e, di conseguenza, inammissibile.
2.3. Per spiegare il fatto che non ha rispettato il termine di ricorso il ricorrente afferma di essersi rivolto erroneamente alla Camera di diritto tributario e di non avere trovato un buon avvocato per rappresentarlo. Quand'anche si volesse interpretare tale argomentazione come una domanda di restituzione dei termini ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 LTF, la stessa andrebbe comunque respinta dato che le spiegazioni fornite non costituiscono un impedimento non colpevole ai sensi della giurisprudenza (su tale nozione cfr. sentenza 2F_8/2014 del 10 maggio 2014 consid. 2 e riferimenti). Riguardo al primo argomento sollevato ci si limita ad osservare che dalla lettera spedita il 29 marzo 2016 dal ricorrente alla Camera di diritto tributario e figurante agli atti, emerge che questi si è contentato di annunciarle che non accettava la sentenza cantonale, che era sua intenzione rivolgersi al Tribunale federale e che il suo rappresentante legale avrebbe preso contatto a tal fine nei termini prestabiliti. Ciò che non è avvenuto. Senza poi omettere che il ricorso andrebbe comunque dichiarato inammissibile per carenza di motivazione (art. 42 cpv. 2 LTF).
2.4. Per i motivi illustrati, il gravame si avvera pertanto manifestamente inammissibile (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF) e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 LTF. Le spese seguono la soccombenza ( art. 65 e 66 cpv. 1 LTF ).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Le cause 2C_715/2016 e 2C_716/2016 sono congiunte.
2.
Il ricorso è inammissibile.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione al ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo.
Losanna, 24 agosto 2016
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Seiler
La Cancelliera: Ieronimo Perroud