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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
8C_230/2016
Sentenza del 25 agosto 2016
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali Maillard, Presidente,
Heine, Wirthlin,
Cancelliere Bernasconi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata da Unia Ticino e Moesa,
ricorrente,
contro
Cassa Disoccupazione UNIA,
piazza Giuseppe Buffi 6, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro la disoccupazione (diritto alle indennità),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 18 febbraio 2016.
Fatti:
A.
La Cassa di disoccupazione UNIA con decisione dell'8 giugno 2015, confermata su opposizione il 29 luglio 2015, ha negato a A.________, nata nel 1978, il diritto alla indennità di disoccupazione, occupando l'assicurata una posizione analoga a quella di un datore di lavoro in una società a garanzia limitata (Sagl), ove era socia e gerente.
B.
Con giudizio del 18 febbraio 2016 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso contro la decisione su opposizione.
C.
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale con cui chiede sostanzialmente la riforma del giudizio affinché sia confermato il diritto alle indennità di disoccupazione.
Sia la Cassa di disoccupazione UNIA sia la Corte cantonale hanno rinunciato a presentare osservazioni.
Diritto:
1.
1.1. ll ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF; cfr. tuttavia l'eccezione del cpv. 2), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsi da questo accertamento solo qualora esso sia avvenuto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). Salvo i casi in cui tale inesattezza sia lampante, la parte ricorrente che intende contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera circostanziata, per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254 con riferimento).
1.2. La ricorrente propone una propria visione dei fatti, diversa da quella ritenuta dal Tribunale delle assicurazioni, non può essere presa in considerazione senza dimostrarne puntualmente la sua manifesta inesattezza. Sotto questo profilo il ricorso sfugge quindi a un esame di merito.
2.
Oggetto del contendere è il diritto alle indennità di disoccupazione della ricorrente.
3.
3.1. Il Tribunale delle assicurazioni, richiamate le norme legali, la giurisprudenza e le direttive della SECO ritenute applicabili, ha accertato che la ricorrente era dal 2012 al 2015 socia e gerente con diritto di firma individuale di una Sagl nel campo di centri benessere e di bellezza. L'assicurata svolgeva il ruolo di consulente di immagine e di bellezza, truccatrice e personal shopper. Era altresì addetta al segretariato commerciale aziendale, ossia incaricata segnatamente della gestione dei contratti con i clienti, della fatturazione e dei contatti con i fornitori. Alla luce di ciò, la Corte cantonale ha concluso per un ruolo analogo a un datore di lavoro. A pesare in questa decisione ha giocato il ruolo di gerente dell'assicurata, ancorché la società fosse stata finanziata dal di lei padre. Di quest'ultimo, già attivo in un'altra società come gerente fino al suo fallimento nel 2012, i giudici ticinesi hanno considerato che non potesse avere il compito di gestore effettivo della Sagl. Alla luce anche della documentazione fornita dalla Cassa, fra cui alcune schermate di profili della ricorrente in piattaforme di rete sociale nell'internet, la Corte cantonale ha confermato l'operato dell'amministrazione. Senza rilevanza è stato infine giudicato il contratto fiduciario tra l'assicurata e suo padre.
3.2. La ricorrente sottolinea in modo particolare, a sostegno delle sue censure, la relazione tra lei e suo padre. Quest'ultimo avrebbe messo a disposizione i fondi per creare la Sagl. Nel 2015 quote e gestione sarebbero ritornate non solo di fatto, ma anche di diritto nelle mani di suo padre. Da quel momento sicuramente sarebbe terminato il ruolo asseritamente dirigenziale della ricorrente. Le mansioni dell'assicurata andrebbero anche ridimensionate sia rispetto alla sua formazione sia nei confronti della società, la quale disponeva di quattro dipendenti. Rileva come non si siano considerate le modalità di cessazione dell'attività e il suo ruolo effettivo nella ditta. L'art. 31 cpv. 3 LADI non dovrebbe peraltro applicarsi ai membri di una famiglia, segnatamente nel caso di figli che aiutano il padre, poiché tra loro sussiste un rapporto di sudditanza verticale. Di ciò vi sarebbe anche conferma nella prassi LADI edita dal SECO nel 2016 marginale B44.
4.
4.1. Per prassi invalsa, il lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della ditta (cfr. DTF 123 V 234). Discriminante al riguardo è se il lavoratore appartenga a un organo superiore di conduzione dell'azienda e se in questa qualità può avere un influsso considerevole nelle decisioni della società. In questo contesto non bisogna fondarsi in maniera stretta sulla posizione formale dell'organo in questione, ma piuttosto stabilire l'ampiezza del margine decisionale in funzione delle circostanze concrete. Decisiva è quindi la nozione materiale di organo decisionale, poiché è la sola maniera per far sì che l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, il quale si prefigge di combattere gli abusi, adempia le sue finalità (sentenze 8C_865/2015 del 6 luglio 2016 consid. 4.2 e 8C_191/2014 del 4 giugno 2014 consid. 4.3.1, entrambe con riferimenti).
4.2. Nella misura in cui la ricorrente richiama il marginale B44 della direttiva SECO, tale censura è senza interesse. Infatti, il Tribunale delle assicurazioni ha negato il diritto alle prestazioni non tanto per il ruolo di figlia della ricorrente nei rapporti aziendali con il di lei padre, ma piuttosto per il suo ruolo dirigenziale. Alla luce dei fatti accertati in maniera non manifestamente inesatta (art. 105 cpv. 1 LTF; consid. 1.1), la Corte cantonale poteva considerare la ricorrente alla stregua di un datore di lavoro. Oltre a figurare ufficialmente come gerente, la ricorrente ha continuato a svolgere la propria attività di consulente in immagine, apparendo ancora come una persona di riferimento della società. Il giudizio cantonale non è pertanto lesivo del diritto federale.
5.
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).
Lucerna, 25 agosto 2016
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Maillard
Il Cancelliere: Bernasconi