BGer 8C_486/2016 vom 25.08.2016
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{T 0/2}
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8C_486/2016
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Sentenza del 25 agosto 2016
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I Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale Maillard, Presidente,
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Cancelliere Bernasconi.
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Partecipanti al procedimento
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A.________,
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ricorrente,
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contro
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Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, piazza Governo, 6500 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione contro la disoccupazione (presupposto processuale),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 16 giugno 2016.
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Visto:
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la decisione del 3 luglio 2015, confermata su opposizione il 16 febbraio 2016, con cui la Sezione del lavoro del Cantone Ticino ha dichiarato il ricorrente inidoneo al collocamento dal 28 maggio 2015,
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il giudizio del 16 giugno 2016 emanato dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con cui è stato respinto il ricorso contro la decisione su opposizione,
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lo scritto presentato dal ricorrente il 15 luglio 2016(timbro postale) con cui afferma che attualmente non è in grado di restituire fr. 1'144.- per prestazioni indebitamente percepite e con cui chiede comprensione,
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la comunicazione del 18 luglio 2016 con la quale, per ordine del Tribunale federale, il ricorrente è stato informato che l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ritiene di poter chiedere un altro giudizio,
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l'indicazione in tale comunicazione secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel giudizio impugnato,
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il silenzio del ricorrente,
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considerando:
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che gli atti scritti devono contenere fra l'altro le conclusioni e i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF),
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che il ricorrente non solo non pretende l'annullamento del giudizio impugnato, ma nemmeno contesta i considerandi espressi dal Tribunale cantonale delle assicurazioni,
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che ci si può chiedere se vi sia realmente la volontà del ricorrente di impugnare il giudizio cantonale, il quale ha sancito unicamente la di lui inidoneità al collocamento,
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che in realtà il ricorrente postula piuttosto implicitamente un condono di un importo in restituzione o per lo meno una possibilità di dilazione del pagamento,
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che in mancanza di un giudizio cantonale (art. 86 cpv. 2 LTF) reso su questi ultimi aspetti (cfr. art. 95 LADI), il Tribunale federale non può ora entrare nel merito della questione,
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che compete alla Sezione del lavoro del Cantone Ticino esaminare lo scritto del 15 luglio 2016, trasmettendolo se del caso all'organo competente (art. 27 e 30 LPGA),
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che lo scritto del 15 luglio 2016, trattato come ricorso, è manifestamente inammissibile,
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che la causa può essere decisa secondo la procedura semplificata dell'art. 108 LTF,
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che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
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per questi motivi, il Presidente pronuncia:
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1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).
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Lucerna, 25 agosto 2016
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Maillard
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Il Cancelliere: Bernasconi
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