Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_373/2016
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Sentenza del 12 settembre 2016
Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Denys, Presidente,
Eusebio, Jacquemoud-Rossari,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Claudio Luraschi,
ricorrente,
contro
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
2. B.________,
patrocinato dall'avv. Marco Cereghetti,
opponenti.
Oggetto
Lesioni gravi, arbitrio,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 17 febbraio 2016 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Durante la partita di hockey su ghiaccio della Lega nazionale A svoltasi a Lugano il 15 settembre 2007 fra l'Hockey Club C.________ e l'Hockey Club D.________, nel corso del decimo minuto di gioco, A.________, giocatore dell'Hockey Club C.________, ha colpito con il braccio sinistro la testa di B.________, giocatore della squadra avversaria, che ha subito un danno alla salute con una conseguente lunga inabilità lavorativa.
B.
A seguito di questo evento, con sentenza del 13 giugno 2014, la giudice della Pretura penale ha riconosciuto A.________ autore colpevole di lesioni gravi colpose, condannandolo alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr. 100.-- ciascuna, per complessivi fr. 1'000.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e al pagamento degli oneri processuali. L'imputato è inoltre stato condannato a versare un'indennità di fr. 9'000.-- giusta l'art. 433 CPP all'accusatore privato B.________, il quale è stato rinviato al foro civile per le pretese civili.
C.
Contro la sentenza pretorile, A.________ ha adito la Corte di appello e di revisione penale (CARP), dinanzi alla quale il Procuratore pubblico (PP) a sua volta ha presentato appello incidentale. Con sentenza del 17 febbraio 2016 la Corte cantonale ha respinto il gravame dell'imputato, accogliendo per contro quello del PP. A.________ è stato dichiarato autore colpevole di lesioni gravi ed è stato condannato alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di fr. 100.-- ciascuna, per complessivi fr. 9'000.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, nonché al pagamento degli oneri processuali. L'imputato è inoltre stato condannato a versare all'accusatore privato l'importo di fr. 11'762.65 a titolo di risarcimento delle spese legali di entrambe le istanze cantonali.
D.
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo in via principale di annullarla, di proscioglierlo dall'imputazione di lesioni gravi e di riconoscergli un'indennità ai sensi dell'art. 429 CPP. In via subordinata, chiede che gli atti siano rinviati alla Corte cantonale, perché si pronunci nuovamente sull'appello. Il ricorrente fa valere l'accertamento arbitrario dei fatti e la violazione del diritto federale.
Non sono state chieste osservazioni sul ricorso, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
Diritto:
1.
Presentato dall'imputato, che ha partecipato alla procedura dinanzi alla precedente istanza, le cui conclusioni sono state disattese (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF), e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale è tempestivo (art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. a LTF) e sotto i citati aspetti ammissibile.
2.
2.1. Il ricorrente sostiene che la CARP avrebbe violato il diritto federale ravvisando una lesione grave ai sensi dell'art. 122 CP. Ritiene che la sola incapacità lavorativa, seppure per un tempo rilevante ma comunque non permanente, sarebbe insufficiente per considerare grave la lesione causata all'accusatore privato.
2.2. Secondo l'art. 122 CP è colpevole di lesioni gravi: chiunque intenzionalmente ferisce una persona mettendone in pericolo la vita (§ 1); chiunque intenzionalmente mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, o le produce la perdita dell'uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso (§ 2); chiunque intenzionalmente cagiona un altro grave danno al corpo od alla salute fisica o mentale di una persona (§ 3).
Le lesioni menzionate ai § 1 e 2 della citata disposizione hanno carattere esemplificativo, mentre il § 3 prevede, nel senso di una clausola generale "un altro grave danno al corpo od alla salute fisica o mentale di una persona". Questa norma generale mira a prendere in considerazione i casi di lesioni del corpo o di malattia che non sono citati dall'art. 122 § 1 e 2 CP , ma che comportano comunque conseguenze gravi di diversi mesi di ospedalizzazione, sotto forma di sofferenze lunghe e gravi o di numerosi mesi d'incapacità lavorativa (DTF 124 IV 53 consid. 2 pag. 57). Trattandosi dell'incapacità lavorativa, la giurisprudenza non esige quindi né ch'essa sia totale né che l'invalidità sia permanente (cfr. sentenza 6P.54/2002 del 22 novembre 2002 consid. 2.1.1).
2.3. Nella fattispecie, la Corte cantonale ha accertato che l'accusatore privato ha subito una commozione cerebrale con deficit neuropsicologico in ambito verbale e visivo, nonché disturbi emotivi affiancati da disagi sociali e un blocco cervicale con conseguenti cefalgie. Ha altresì stabilito che la lesione ha comportato un'incapacità lavorativa dapprima totale (perlomeno fino alla fine di gennaio del 2009) e in seguito parziale fino alla fine di maggio del 2012. Secondo quanto rilevato dalla precedente istanza, e riconosciuto dal ricorrente, a seguito del colpo ricevuto, l'accusatore privato ha dovuto interrompere definitivamente la sua attività di giocatore professionista di hockey su ghiaccio. Questi accertamenti non sono censurati d'arbitrio e sono quindi vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). Sulla base di una loro valutazione globale, tenuto conto in particolare del lungo periodo di incapacità al lavoro dell'accusatore privato, la Corte cantonale ha rettamente ammesso la realizzazione di lesioni gravi giusta l'art. 122 § 3 CP.
Il ricorrente richiama il caso di un'incapacità lavorativa permanente citata dall'art. 122 § 2 CP e sostiene che una lesione che provoca un'inabilità al lavoro in misura completa per sedici mesi e mezzo e in misura parziale durante tre anni e cinque mesi, come in concreto, non raggiungerebbe una simile gravità. Disattende tuttavia che, come visto, la giurisprudenza resa in applicazione della norma generale di cui all'art. 122 § 3 CP non presuppone che l'incapacità lavorativa sia durevole. Nella fattispecie, l'inabilità al lavoro, dapprima totale ed in seguito parziale, è durata diversi anni: si tratta di un periodo rilevante, che permette di concludere all'esistenza di lesioni gravi ai sensi dell'art. 122 CP. Per il resto, le argomentazioni sollevate dal ricorrente non devono essere vagliate oltre, siccome sono essenzialmente volte a negare un'incapacità di lavoro permanente, condizione che la CARP nemmeno ha ravvisato.
3.
3.1. Il ricorrente contesta l'adempimento dell'elemento soggettivo del dolo eventuale. Nega di avere gravemente violato le regole di gioco e di conseguenza il proprio dovere di diligenza. Rimprovera alla Corte cantonale di essersi semplicemente fondata sul fatto che il suo comportamento è stato ritenuto falloso dal giudice unico della Lega nazionale svizzera di hockey su ghiaccio, siccome lesivo dell'art. 540 lett. b del Regolamento ufficiale di gioco (versione 2006-2010) della Federazione internazionale dell'hockey su ghiaccio (IIHF). A suo dire, la CARP avrebbe omesso di considerare l'azione concretamente in discussione, come pure le argomentazioni della decisione disciplinare. Sostiene segnatamente che i giudici cantonali non avrebbero in particolare tenuto conto del fatto ch'egli avrebbe alzato l'avambraccio per respingere un contrasto da parte degli avversari. Il ricorrente adduce inoltre di non essere stato cosciente delle conseguenze della sua azione, lamentando al riguardo accertamenti della CARP in contrasto con i filmati agli atti: poiché il suo avambraccio non avrebbe mai superato l'altezza dell'ascella, egli avrebbe tutt'al più ritenuto di colpire la spalla o l'ascella dell'accusatore privato, mentre non poteva prevedere di colpirne la testa.
3.2.
3.2.1. Giusta l'art. 12 cpv. 2 CP, commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio. La seconda frase dell'art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale (DTF 133 IV 9 consid. 4), che sussiste laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il reato si produca e, cionondimeno agisce, poiché prende in considerazione l'evento nel caso in cui si realizzi, lo accetta pur non desiderandolo (DTF 134 IV 26 consid. 3.2.2).
3.2.2. In mancanza di confessioni, di regola il giudice può dedurre la volontà dell'interessato fondandosi su indizi esteriori e regole d'esperienza. Può desumere la volontà dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove la possibilità che l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 130 IV 58 consid. 8.4). Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso che si produca, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio. Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi, tanto più fondata risulterà la conclusione che l'agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l'ipotesi che l'evento considerato si realizzasse (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2; 134 IV 26 consid. 3.2.2 e rinvii).
3.2.3. Secondo l'art. 12 cpv. 3 CP, commette per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.
3.2.4. Statuendo su casi relativi a falli di gioco commessi nell'ambito di una partita di hockey su ghiaccio che hanno comportato lesioni personali, il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che la questione di sapere se sia realizzato dolo eventuale o negligenza cosciente dipende in particolare dalla gravità della violazione del dovere di diligenza e dalla probabilità, nota all'autore, del rischio di ferimento. Accanto al principio generale "neminem laedere" occorre tenere conto delle regole di gioco della Federazione internazionale di hockey su ghiaccio, le quali servono non soltanto allo svolgimento ordinato della partita, ma anche alla prevenzione degli incidenti e alla sicurezza dei giocatori. Una violazione intenzionale o grave di regole di gioco volte ad evitare ferimenti dei giocatori, esclude il consenso tacito all'accettazione del rischio di una lesione personale intrinseca dell'attività sportiva. Quanto più grave è la violazione di regole che tutelano l'integrità fisica dei giocatori, tanto più la realizzazione di un rischio inerente al gioco è da escludere e la condanna penale del giocatore falloso si giustifica (DTF 134 IV 26 consid. 3.2.4 e 3.2.5; 121 IV 249 consid. 3 e 4).
3.2.5. Ciò che l'autore sapeva, voleva o ha preso in considerazione sono questioni di fatto (DTF 130 IV 58 consid. 8.5 e rinvii), che vincolano di principio questa Corte, tranne quando i fatti sono stati accertati in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (cfr. art. 105 LTF). È per contro una questione di diritto, quella di sapere se, sulla base dei fatti accertati, la conclusione circa l'esistenza del dolo eventuale sia giustificata. In quanto a ciò, le questioni di fatto e di diritto sono tuttavia strettamente connesse e coincidono parzialmente. Il quesito giuridico di sapere se l'autore abbia agito con dolo eventuale può essere risolto solo valutando i fatti rilevanti accertati compiutamente dall'autorità cantonale, da cui essa ha dedotto tale elemento soggettivo. Con riferimento al concetto giuridico di dolo eventuale, il Tribunale federale può pertanto, in una certa misura, esaminare se siano state valutate correttamente le circostanze sulla base delle quali è stato stabilito che l'agente ha preso in considerazione, ossia ha accettato, l'evento o il reato (DTF 133 IV 1 consid. 4.1 pag. 4; 130 IV 58 consid. 8.5 e rinvii).
3.3. La Corte cantonale ha accertato, sulla base dei filmati agli atti relativi all'azione di gioco incriminata, che A.________ (numero xxx), mentre nel terzo di difesa dell'Hockey Club D.________ era inseguito dall'avversario E.________ (numero yyy), ha visto provenire dalla sua sinistra un secondo avversario, ovvero B.________ (numero zzz). A.________, dopo che B.________ era ampiamente entrato nel suo campo visivo e nell'imminenza della collisione tra i due, incalzato da E.________ con il pomo del bastone ha volto il capo e lo sguardo verso destra, in direzione opposta a B.________, e subito dopo gli ha sferrato un violento colpo con l'avambraccio sinistro colpendolo alla testa mentre quest'ultimo stava leggermente chinandosi. La Corte cantonale ha accertato che A.________ ha assestato il colpo in direzione di B.________ muovendo il proprio avambraccio, che si trovava già all'altezza del petto dell'avversario, rapidamente e con forza verso l'alto, colpendo il giocatore nella zona fronte-temporale destra del capo mentre questi si muoveva lievemente verso il basso protendendosi verso di lui. Questi accertamenti non sono censurati d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF e sono quindi vincolanti per il Tribunale federale (cfr. art. 105 cpv. 1 LTF). La descrizione della dinamica di gioco esposta dalla CARP corrisponde invero a quanto risulta dai filmati, visionati da questa Corte.
Il ricorrente sostiene di avere alzato l'avambraccio per respingere un contrasto da parte degli avversari. Adduce che l'arto non avrebbe mai superato l'altezza della propria ascella, ciò che porterebbe a ritenere ch'egli avrebbe tutt'al più considerato di colpire la spalla o il petto dell'avversario, ma non la testa. Contesta che, prima di essere alzato, l'avambraccio si trovasse all'altezza del petto dell'avversario, situandosi per contro in corrispondenza del suo ventre. Il ricorrente ribadisce poi che l'accusatore privato si sarebbe chinato in avanti in modo evidente e rilevante verso di lui nel punto dell'impatto. Tuttavia, la Corte cantonale ha accertato, in modo conforme alle immagini video, che negli istanti precedenti il colpo, il ricorrente ha intravisto sopraggiungere l'accusatore privato, che era pienamente entrato nel suo campo visivo, ed ha avuto un lasso di tempo e una prospettiva sufficienti per focalizzarne la postura, bene rilevando nell'imminenza dell'impatto l'altezza della testa. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, lo spostamento della testa da parte dell'accusatore privato, immediatamente prima dell'impatto, non è stato né rilevante né significativo, ma limitato a pochi centimetri sostanzialmente ininfluenti sulla destinazione del colpo di A.________, che sarebbe in ogni caso andato a segno interessando la testa dell'avversario. È quindi in modo scevro d'arbitrio e di conseguenza vincolante per il Tribunale federale (cfr. art. 105 cpv. 1 LTF), che la precedente istanza ha ritenuto che il ricorrente era cosciente che la sua percossa avrebbe interessato la testa di B.________. La CARP ha inoltre rettamente accertato che il ricorrente ha consapevolmente distolto lo sguardo dall'avversario un attimo prima di sferrargli con forza il colpo alla testa. Ha quindi ritenuto, a ragione, ch'egli si fosse fatto carico delle conseguenze di un colpo inferto alla cieca, giacché ha ignorato deliberatamente che l'avversario potesse anche abbassare leggermente il capo ed ha di conseguenza agito in una situazione non controllabile, in cui non era più possibile evitare che si realizzasse il rischio di una grave lesione della vittima.
D'altra parte, richiamando l'art. 540 lett. b del Regolamento ufficiale di gioco della Federazione internazionale di hockey su ghiaccio, la CARP ha rettamente ravvisato una violazione grave dei doveri di diligenza del ricorrente. Questa disposizione prevede che
"un giocatore che con una carica alla testa o alla zona del collo ferisca un avversario dovrà essere punito con una penalità di partita". Certo, nella decisione del 27 settembre 2007, sotto l'aspetto disciplinare, il giudice unico della Lega nazionale svizzera di hockey su ghiaccio ha ravvisato a carico del ricorrente una semplice negligenza. Tuttavia, la citata norma non mira unicamente a disciplinare lo svolgimento della partita, ma contribuisce alla prevenzione degli incidenti e alla sicurezza dei giocatori. Essa riveste una portata rilevante sotto il profilo della protezione dei giocatori da eventuali ferimenti, sanzionando categoricamente le cariche all'altezza della testa, che possono rivelarsi estremamente pericolose per l'integrità fisica e devono pertanto essere evitate. Questa circostanza era certamente nota a un giocatore di hockey professionista, sperimentato come il ricorrente.
Alla luce di quanto esposto, considerata in particolare la grave violazione del dovere di diligenza commessa in concreto dal ricorrente e l'alta probabilità, a lui nota, della realizzazione del rischio di ferimento, si può ragionevolmente concludere ch'egli, quale giocatore professionista, sapeva di potere ferire l'avversario e ciononostante ha preso in considerazione il ferimento, accettandolo. I giudici cantonali hanno quindi ritenuto a ragione ch'egli avesse agito con dolo eventuale.
4.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 12 settembre 2016
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Denys
Il Cancelliere: Gadoni