BGer 5A_532/2016
 
BGer 5A_532/2016 vom 13.09.2016
{T 0/2}
5A_532/2016
 
Sentenza del 13 settembre 2016
 
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Escher, Giudice Presidente,
Schöbi, Bovey,
Cancelliera Antonini.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
opponente,
Ufficio di esecuzione di Bellinzona, via Generale Guisan 3, 6500 Bellinzona.
Oggetto
precetto esecutivo,
ricorso contro la sentenza emanata il 24 giugno 2016 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Fatti:
 
A.
A.a. Su richiesta dell'avv. A.________, in data 15 maggio 2015 l'Ufficio di esecuzione di Bellinzona (qui di seguito: UE) ha emesso un precetto esecutivo di fr. 90 milioni oltre interessi nei confronti dell'avv. B.________. Quale titolo di credito si legge: "Risarcimento danni per concorso in violazione di domicilio e furto con scasso con sottrazione intero contenuto studio, intimidazione, minacce, violenza e grave lesione sfera privata e professionale, coazione, abuso forze polizia, calunnie e danneggiamenti". L'avv. B.________ ha formulato opposizione. In data 20 maggio 2015 egli ha anche inoltrato ricorso all'autorità di vigilanza, chiedendo in via preliminare che l'UE riconsideri il proprio operato, accertando la nullità della domanda di esecuzione e del conseguente precetto esecutivo e procedendo alle relative cancellazioni, oppure che l'autorità di vigilanza ordini la provvisoria cancellazione del precetto sino alla conclusione della procedura di ricorso, in via principale l'accertamento della nullità della domanda di esecuzione e del connesso precetto esecutivo con conseguente cancellazione.
A.b. L'UE ha riconsiderato il proprio provvedimento e in data 26 maggio 2015 ha accertato la nullità del precetto esecutivo e deciso la sua cancellazione. Contro la decisione di riconsiderazione è insorta l'avv. A.________ con ricorso 15 giugno 2015, chiedendo l'accertamento della sua nullità rispettivamente il suo annullamento.
 
B.
Con sentenza 24 giugno 2016 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto il ricorso dell'avv. A.________ e dichiarato senza oggetto quello presentato dall'avv. B.________.
C. Con allegato 15 luglio 2016, l'avv. A.________ insorge avanti al Tribunale federale contro il giudizio cantonale con ricorso in materia civile, chiedendo che ne sia accertata la nullità. La domanda di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso è stata respinta con decreto 19 luglio 2016. Con allegato 18 agosto 2016, la ricorrente ha anche postulato la ricusazione del Presidente e dell'intera II Corte di diritto civile del Tribunale federale, nonché la concessione dell'assistenza giudiziaria.
Non sono state chieste determinazioni.
 
Diritto:
1. Va preliminarmente evasa la domanda di ricusa del Presidente e dell'intera II Corte di diritto civile del Tribunale federale. La ricorrente adduce due argomenti a sostegno: da un lato, ella afferma di avvertire "un'innegabile ostilità, se non acredine, quantomeno mancanza di sensibilità" da parte del Presidente e della Corte stessa, per avere essi sempre e puntualmente favorito le sue controparti. D'altro lato, considera "la magistratura federale [...] controllata dal potere politico ed economico e dalle lobby retrostanti. [...] Dunque, tutta la magistratura federale, essendo nominata e lottizzata dai partiti politici, è giocoforza da questi controllata, [...] con la conseguente inevitabile violazione dei diritti fondamentali come l'indipendenza della magistratura [...]".
1.1. Allegati sottoposti all'attenzione del Tribunale federale devono essere debitamente motivati (art. 42 cpv. 1 LTF). Istanze di ricusa devono in particolare rendere verosimili i fatti su cui si fonda la domanda (art. 36 cpv. 1 seconda frase LTF). Istanze fondate essenzialmente sul fatto che il magistrato ricusato abbia in precedenza partecipato a decisioni sfavorevoli per l'istante, o motivate con argomenti altrimenti inconferenti o incomprensibili, sono inammissibili (v. in proposito sentenza 2F_12/2008 del 4 dicembre 2008 consid. 2, con riferimento alle DTF 114 Ia 278 consid. 1 e 105 1b 301 consid. 1c, entrambe riferentesi all'art. 26 OG, di tenore essenzialmente identico all'art. 37 LTF; v. anche le seguenti sentenze riguardanti la ricorrente: 5A_314/2015 del 14 settembre 2015 consid. 4.1; 5A_415/2015 del 15 ottobre 2015 consid. 7.1; 5A_416/2015 del 15 ottobre 2015 consid. 7.1; 5A_361/2015 del 28 gennaio 2016 consid. 6.1).
In quanto motivata con la serie di decisioni sfavorevoli alla ricorrente, la domanda di ricusa si appalesa di primo acchito inammissibile.
1.2. Il secondo motivo di ricusa che adduce la ricorrente è problematico già per il fatto che, se ammesso, porterebbe all'esclusione non solo dei membri della II Corte di diritto civile, bensì dell'intero Tribunale federale. La decisione sull'istanza di ricusa è presa in assenza del magistrato interessato (art. 37 cpv. 1 LTF), e la medesima legge prevede un preciso modo di procedere nel caso fossero ricusati più magistrati (art. 37 cpv. 3 LTF). La giurisprudenza e la dottrina sono tuttavia unanimi nel ritenere che una domanda di ricusa rivolta in modo generico contro tutti i membri di una Corte, o addirittura dell'intero Tribunale federale, è inammissibile, poiché i motivi di ricusa devono essere specificati per ogni singola persona di cui è chiesta la ricusa. In tal caso, la domanda può essere evasa dalla Corte ricusata, senza ricorso alla procedura dell'art. 37 cpv. 3 LTF (DTF 105 Ib 301 consid. 1c; sentenza 8C_1023/2009 del 14 dicembre 2009 con rinvii; ANDREAS GÜNGERICH, in Handkommentar Bundesgerichtsgesetz, 2aed. 2015, n. 5 ad art. 36 e n. 3 ad art. 37 LTF; Geiser/Uhlmann, in Prozessieren vor Bundesgericht, 4aed. 2014, n. 1.17; v. anche Isabelle Häner, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2aed. 2011, n. 3 ad art. 36 e n. 6 ad art. 37 LTF con nota a piè di pagina n. 7; Dominik Vock, in Praxiskommentar Bundesgerichtsgesetz, 2aed. 2013, n. 4 ad art. 37 LTF).
1.3. La domanda di ricusa è pertanto integralmente inammissibile. La II Corte di diritto civile può constatarlo e, di riflesso, chinarsi sul ricorso.
 
Erwägung 2
2.1. Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 2 lett. a LTF) dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF; DTF 133 III 350 consid. 1.2) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima (unica) istanza (art. 75 LTF) in materia di esecuzione e fallimento (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF). Trattandosi di una decisione dell'autorità cantonale di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento, il valore di causa è privo di rilievo (art. 74 cpv. 2 lett. c LTF; DTF 133 III 350 consid. 1.2). Nell'ottica dei criteri menzionati il ricorso in materia civile appare pertanto ammissibile.
2.2. Con tale rimedio può, tra l'altro, essere censurata la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF). Il Tribunale federale è tenuto ad applicare d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, in ragione dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 137 III 580 consid. 1.3; 134 III 102 consid. 1.1). Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 244 consid. 2.1).
In linea di massima il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuri dico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene o completarlo soltanto se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 137 III 268 consid. 1.2 con rinvii; 136 II 304 consid. 2.4 con rinvio) - il ricorrente deve motivare la censura conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 136 II 304 consid. 2.5).
3. La ricorrente censura innanzitutto una carenza di indipendenza del Giudice Jaques, Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, per essere stato "nominato da un potere politico, con le lobby retrostanti segnatamente bancarie" e lamenta la violazione degli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 CEDU.
Nella procedura cantonale, la ricorrente non ha chiesto la ricusa del Giudice Jaques, malgrado non potesse ignorare che egli avrebbe potuto essere chiamato a statuire sulla presente causa. Sollevata soltanto in questa sede, la censura risulta quindi manifestamente tardiva. Per costante giurisprudenza, chi omette di fare valere immediatamente un motivo di ricusa nei confronti del magistrato ed attende l'esito del procedimento prima di intervenire, agisce infatti in modo contrario alla buona fede e vede il suo diritto perento (DTF 138 I 1 consid. 2.2; 136 I 207 consid. 3.4; 134 I 20 consid. 4.3.1).
4. La ricorrente censura poi l'insufficiente motivazione della decisione impugnata ed un diniego di giustizia formale ad opera del Tribunale d'appello, per avere il medesimo omesso di considerare e quindi statuire sulle argomentazioni da lei addotte. In particolare, nella decisione impugnata non vi sarebbe traccia della questione della nullità dell'avversata decisione dell'UE.
Ora, il Tribunale d'appello ha risposto alle obiezioni ricorsuali della ricorrente circa l'asserita nullità della decisione dell'UE per assenza di motivazione (spiegando che, seppur limitandosi a rinviare alle argomentazioni ricorsuali del qui opponente, la motivazione poteva in concreto ritenersi sufficiente) e per assenza di competenza dell'UE (spiegando che esso è competente per accertare la nullità di precetti esecutivi, giusta l'art. 22 cpv. 2 LEF, ove siano manifestamente abusivi). La ricorrente non indica quali altre sue censure sarebbero state ignorate. Non si può allora dire che l'autorità inferiore abbia tralasciato di esaminare argomenti ricorsuali, posto che giungere ad una conclusione diversa da quella della ricorrente non configura, ovviamente, diniego di giustizia o carenza di motivazione o qualsivoglia altra non meglio precisata "violazione delle garanzie processuali minime accordate dalla Costituzione federale (art. 29 cpv. 1) ".
La censura è infondata.
5. La ricorrente propone infine alcune critiche riguardanti il merito della presente causa.
5.1. Dopo aver spiegato in cosa consiste un precetto esecutivo e circoscritto i casi eccezionali nei quali l'ufficio di esecuzione e l'autorità di vigilanza hanno la facoltà di dichiararlo nullo, il Tribunale d'appello ha evidenziato l'insistita frequenza e sistematicità con la quale la ricorrente è solita promuovere esecuzioni (segnatamente nei confronti di magistrati e colleghi avvocati), per importi spesso ingenti, senza la reale intenzione di procedere all'incasso delle pretese da lei avanzate. Esso è pertanto giunto alla conclusione che l'esecuzione qui in discussione sia nulla in quanto manifestamente abusiva ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 CC: la ricorrente in realtà non cerca tanto di ottenere un risarcimento dall'opponente, ma piuttosto di angariarlo e danneggiarlo per mera ritorsione.
5.2. La ricorrente contesta che l'UE sia competente per accertare la nullità di precetti esecutivi. A suo giudizio, l'art. 22 LEF si riferirebbe a ipotesi totalmente differenti dal caso in rassegna, ed il Tribunale d'appello vi avrebbe fatto ricorso in modo ingannevole.
Circa la possibilità per l'UE di tornare su una propria decisione nulla e di sostituirla con un'altra, il testo dell'art. 22 cpv. 2 LEF è chiaro, tant'è che in proposito la giurisprudenza è scarsa (DTF 140 III 481 consid. 2.4; v. anche DTF 78 III 49 consid. 1). Peraltro, la ricorrente non contesta che le condizioni formali per un riesame della propria decisione da parte dell'UE - segnatamente che l'UE non avesse ancora risposto all'autorità di vigilanza nell'ambito della procedura ricorsuale introdotta dalla ricorrente rispettivamente dall'opponente - siano in concreto adempiute.
Inoltre, limitandosi ad affermare in modo del tutto generico che "nulla c'entrano le decisioni nulle di cui parla l'art. 22 LEF con le decisioni nulle dei due UE [...]" e a rinfacciare all'autorità inferiore una "arrampicatura sulle specchiere", la ricorrente non si confronta a sufficienza con la sentenza impugnata.
5.3. La ricorrente contesta, poi, essere solita all'invio di precetti esecutivi abusivi, come avrebbe a torto ritenuto l'istanza inferiore, andando peraltro senza alcun diritto ad informarsi su tutti i precetti che ella ha inviato negli ultimi sette anni.
Tuttavia, la ricorrente non menziona nessuna norma di legge che vieterebbe al Tribunale d'appello di fare uso delle informazioni che esso può rinvenire nei propri archivi, né contraddice la tesi del Tribunale d'appello di aver esso legittimamente proceduto d'ufficio (v. art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF).
5.4. Circa l'abusività del suo procedere nel caso concreto, la ricorrente si limita ad affermazioni del tutto generiche, senza discutere la sentenza impugnata: appare anzi che ella ripropone nel presente ricorso testualmente le osservazioni 10 giugno 2016 inviate all'autorità cantonale, e da quest'ultima già discusse.
5.5. Le critiche, insufficientemente motivate, si rivelano pertanto integralmente inammissibili.
 
Erwägung 6
6.1. Ancora una volta, il tenore del ricorso è semplicemente inqualificabile, ancor più se si considera che l'estensore di cotante contumelie e pesanti accuse è abilitato quale patrocinatore professionale. Per non rallentare inutilmente la procedura, il Tribunale federale (come già in precedenza e come anche fatto dal Tribunale d'appello) ha rinunciato a rinviare il ricorso all'autore per modifica (art. 42 cpv. 6 LTF); non può tuttavia rinunciare a pronunciare una nuova multa disciplinare giusta l'art. 33 cpv. 1 LTF. La ricorrente era già stata avvertita delle conseguenze scaturenti dal tenore inammissibile dei suoi scritti (sentenza 5A_361/2015 del 28 gennaio 2016 consid. 2 con rinvio; v. anche sentenza 5A_702/2015 del 6 luglio 2016 consid. 8), e ciononostante aveva reiterato nell'utilizzo di termini e concetti assolutamente inappropriati, per cui aveva già dovuto essere sanzionata con una multa di fr. 1'000.-- (sentenza 5A_915/2015 del 6 luglio 2016 consid. 5); dato che la notifica di quest'ultima sentenza è posteriore alla redazione del ricorso qui giudicato, non si può considerare la ricorrente recidiva; la si rende tuttavia attenta che il suo perseverare verrà considerato quale espressione di malafede e temerità processuale ai sensi dell'art. 33 cpv. 2 LTF.
6.2. Il presente ricorso è non soltanto redatto in termini riprovevoli. L'esame delle censure sollevate e della loro motivazione suscita, una volta di più, il sospetto che con le proprie azioni giudiziarie e relativi ricorsi la ricorrente persegua in realtà il duplice fine di inondare le autorità giudiziarie con procedure pretestuose e sprovviste di reale interesse e fondamento e di angariare avvocati e magistrati rei di aver esercitato il proprio ruolo istituzionale. Il Tribunale federale si riserva espressamente il diritto di riesaminare eventuali ulteriori gravami anche da questo profilo, rendendo sin d'ora attenta la ricorrente che qualora tale sospetto dovesse consolidarsi, i suoi ricorsi potranno essere dichiarati senz'altro inammissibili in applicazione dell'art. 42 cpv. 7 LTF (v. in merito LAURENT MERZ, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, n. 112 e 113 ad art. 42 LTF; ANNETTE DOLGE, in Praxiskommentar Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2013, n. 50 segg. ad art. 42 LTF).
7. Il ricorso va respinto nella ridotta misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Dato che il ricorso era sin dall'inizio privo di una qualsiasi possibilità di successo, non sono adempiuti i presupposti per la concessione della postulata assistenza giudiziaria (art. 64 cpv. 1 LTF). Non sono infine dovute ripetibili all'opponente, che non è stato interpellato nella procedura federale (art. 68 cpv. 1 LTF).
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. La domanda di ricusa del Presidente e dei membri della II Corte di diritto civile del Tribunale federale è inammissibile.
2. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
3. La ricorrente è condannata al pagamento di una multa disciplinare di fr. 1'000.--.
4. La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.
5. Le spese giudiziarie di fr. 2'500.-- sono poste a carico della ricorrente.
6. Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione di Bellinzona e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
Losanna, 13 settembre 2016
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Escher
La Cancelliera: Antonini