Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
4A_348/2015
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Sentenza del 15 settembre 2016
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Kiss, Presidente,
Hohl, Niquille,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________SA,
patrocinata dall'avv. Stefano Rossi,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinato dall'avv. Barbara Capoferri Regazzoni,
opponente.
Oggetto
salario,
ricorso contro la sentenza emanata il 22 maggio 2015 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Nel 2012 B.________ ha iniziato a collaborare con la A.________SA in qualità di consulente ed è stato assunto alle dipendenze della predetta società a partire dal 1° settembre 2012 con la funzione di " Country Manager per il Nord Italia " e un salario di " EUR 3'000.00 mensili lordi al cambio fisso di 1.2015 x 12 mensilità ". Con e-mail del 29 agosto 2013 la società ha informato il dipendente di ritenere concluso il rapporto di lavoro con effetto retroattivo al mese di aprile 2013, non potendo essa continuare a sostenere costi ripetitivi. Fra le parti è sorta una controversia concernente la fine del rapporto di lavoro.
B.
La Pretora del distretto di Lugano ha, con sentenza 3 ottobre 2014, accolto la petizione con cui B.________ ha chiesto di condannare la A.________SA a pagargli fr. 29'999.-- lordi, oltre interessi, per i salari arretrati per i mesi da settembre a dicembre 2012 e da maggio a settembre 2013.
C.
Con sentenza 22 maggio 2015 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, l'appello presentato dalla A.________SA e ha confermato la sentenza pretorile. Essa ha rigettato la censura secondo cui il giudizio di prima istanza, che la condanna al pagamento di una somma di denaro in franchi svizzeri, viola l'art. 84 CO perché le parti avrebbero pattuito il salario in euro. Ha pure considerato infondato l'appello con riferimento alla rimunerazione per i mesi da settembre a dicembre 2012.
D.
Con ricorso in materia civile del 2 luglio 2015 la A.________SA chiede, in via principale, la riforma della sentenza di appello nel senso di respingere la petizione. In via subordinata postula l'annullamento del giudizio impugnato e il rinvio degli atti all'autorità inferiore per nuovo giudizio. Afferma, in estrema sintesi, che la Corte cantonale ha violato l'art. 84 CO e accertato i fatti in maniera arbitraria.
Con risposta 3 settembre 2015 B.________ propone la reiezione del ricorso.
La ricorrente ha spontaneamente introdotto una replica 21 settembre 2015 a cui è seguita la duplica 7 ottobre 2015 dell'opponente.
Diritto:
1.
Proposto tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF) pronunciata su ricorso dall'autorità di ultima istanza del Cantone Ticino (art. 75 cpv. 1 LTF) in una causa civile in materia di diritto del lavoro il cui valore litigioso supera fr. 15'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. a LTF), il ricorso in materia civile è in linea di principio ammissibile.
2.
2.1. Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). A questi appartengono sia le constatazioni concernenti le circostanze relative all'oggetto del litigio sia quelle riguardanti lo svolgimento della procedura innanzi all'autorità inferiore e in prima istanza, vale a dire gli accertamenti che attengono ai fatti procedurali (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1 con riferimenti). Il Tribunale federale può unicamente rettificare o completare l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se esso è manifestamente inesatto o risulta da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). "Manifestamente inesatto" significa in questo ambito "arbitrario" (DTF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).
La parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). Essa deve spiegare in maniera chiara e circostanziata in che modo queste condizioni sarebbero soddisfatte (DTF 140 III 16 consid.1.3.1 con rinvii). Se vuole completare la fattispecie deve dimostrare, con precisi rinvii agli atti della causa, di aver già presentato alle istanze inferiori, rispettando le regole della procedura, i relativi fatti giuridicamente pertinenti e le prove adeguate (DTF 140 III 86 consid. 2). Se la critica non soddisfa queste esigenze le allegazioni relative a una fattispecie che si scosta da quella accertata non possono essere prese in considerazione (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1).
2.2. La ricorrente disconosce questi principi quando rimprovera alla Corte cantonale un accertamento arbitrario dei fatti con riferimento alla data in cui il contratto di lavoro sarebbe terminato. Essa si limita infatti a semplicemente menzionare un documento (stampa di un messaggio di posta elettronica del 6 giugno 2013 che disdirebbe il rapporto di lavoro " con effetto alla fine di maggio 2013") agli atti e a lamentarsi che il giudizio cantonale non ha minimamente considerato tale circostanza. La censura si rivela pertanto di primo acchito inammissibile.
3.
3.1. La Corte cantonale ha premesso che, giusta la giurisprudenza sviluppata in applicazione dell'art. 84 CO, se un debito è stato contratto in valuta estera, il creditore è tenuto a chiedere la condanna del debitore in tale valuta e che la facoltà di scegliere in virtù del secondo capoverso della predetta norma di saldare il debito nella moneta del luogo di pagamento spetta unicamente al debitore. Procedendo a un'interpretazione oggettiva del contratto di lavoro, l'autorità inferiore ha però negato che in concreto il contratto prevedesse uno stipendio in valuta estera, indicando che secondo il principio dell'affidamento il riferimento all'euro e un tasso di cambio fisso contenuti nel contratto costituiscono una modalità per determinare l'entità del salario in franchi svizzeri, atteso inoltre che i conteggi sono stati allestiti in franchi svizzeri.
3.2. Dopo essersi soffermata sull'art. 84 CO e la relativa giurisprudenza, la ricorrente sostiene che non era necessario interpretare il chiaro testo del contratto. Afferma che da quest'ultimo risulta in modo palese che la valuta del credito è l'euro, nulla mutando l'indicazione di un tasso di cambio fisso, tanto più che esso nemmeno menziona i franchi svizzeri.
3.3. Per l'interpretazione di disposizioni contrattuali è in primo luogo decisiva la vera e concorde volontà delle parti contraenti. Se non è possibile determinarla le dichiarazioni contrattuali vanno interpretate, secondo il principio dell'affidamento, e cioè come il destinatario poteva e doveva in buona fede capirle nella situazione concreta (DTF 138 III 29 consid. 2.2.3; 135 III 295 consid. 5.2). Il senso di un testo, apparentemente chiaro, non è necessariamente determinante, motivo per cui un'interpretazione meramente letterale è proibita. Anche se il tenore di una clausola contrattuale appare a prima vista limpido, può risultare da altre condizioni contrattuali, dallo scopo previsto dalle parti o da altre circostanze che la lettera di tale clausola non restituisca esattamente il senso dell'accordo. Non ci si allontana invece dal senso letterale del testo adottato dagli interessati, se non vi è alcuna ragione seria per ritenere che esso non corrisponda alla loro volontà. L'interpretazione del contratto giusta il principio dell'affidamento è una questione concernente l'applicazione del diritto, che può essere esaminata liberamente dal Tribunale federale (DTF 136 III 186 consid. 3.2.1, con rinvii).
In concreto giova innanzi tutto rilevare che la ricorrente non afferma che la Corte cantonale avrebbe potuto procedere a un'interpretazione soggettiva del contratto. L' interpretazione fondata sul principio dell'affidamento contenuta nella sentenza impugnata non viola il diritto, atteso che non può nemmeno essere seriamente messo in dubbio che il cambio fisso menzionato nel contratto fosse riferito al franco svizzero, in particolare alla luce delle cifre contenute nel conteggio di salario agli atti. Del resto, quando contesta di essere " la parte che trarrebbe vantaggio dal contratto di lavoro ", la ricorrente medesima conferma indirettamente l'interpretazione della Corte cantonale. È infatti unicamente possibile giungere a tale conclusione se è stato concordato un salario in franchi svizzeri, perché nell'ipotesi di una pattuizione in euro la datrice di lavoro avrebbe avuto ogni mese la possibilità di scegliere se versare la retribuzione nella valuta estera o in quella nazionale (utilizzando il tasso di conversione fisso), optando per la variante a lei più favorevole a dipendenza dell'effettiva quotazione dell'euro. In altre parole essa sarebbe stata l'unica a poter beneficiare delle fluttuazioni del tasso di cambio.
Poiché la motivazione principale della sentenza impugnata non viola il diritto federale non è necessario esaminare le censure rivolte contro l'argomentazione abbondanziale della sentenza impugnata, secondo cui anche nel denegato caso in cui nel contratto fosse stata stabilita una retribuzione in euro, le parti avrebbero proceduto a una modifica dello stesso per atti concludenti.
4.
Il ricorso si rivela infine pure inammissibile quando critica la sentenza di appello con riferimento alla determinazione in fr. 20'000.-- del salario dovuto per il periodo fra settembre e dicembre 2012, perché la ricorrente non censura la motivazione alternativa della Corte cantonale secondo cui in ogni caso, essendo stata chiesta la retribuzione di 9 mesi di lavoro (da settembre a dicembre 2012 e da maggio a settembre 2013) l'ammontare complessivo delle mensilità contrattuali di fr. 3'604.50 supera l'importo totale di fr. 29'999.-- chiesto dal lavoratore. Infatti per costante giurisprudenza quando la sentenza impugnata si fonda su due motivazioni indipendenti, alternative o sussidiarie, il ricorrente deve confrontarsi con entrambe, sotto pena di inammissibilità del ricorso (DTF 138 III 728 consid. 3.4 con rinvio; 138 I 97 consid. 4.1.4 con rinvii).
5.
Da quanto precede discende che il ricorso si palesa infondato nella misura in cui risulta ammissibile. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 65 cpv. 4 lett. c, 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 600.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 15 settembre 2016
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Kiss
Il Cancelliere: Piatti