Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
4A_449/2016
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Sentenza del 23 settembre 2016
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Kiss, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
ricorrenti,
contro
C.________SA,
patrocinata dall'avv. Giovanni Kobler,
opponente.
Oggetto
appalto; mercede,
ricorso contro la sentenza emanata il 25 luglio 2016
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Considerando:
che B.________ ha sottoscritto con la C.________SA un contratto generale d'appalto per l'edificazione di una casa unifamiliare ad un prezzo forfettario di fr. 563'440.--;
che la C.________SA ha invano adito il Pretore del distretto di Lugano per ottenere la condanna di B.________ al pagamento di fr. 48'782.15, ridotti in sede di conclusioni a fr. 32'242.85, per lavori supplementari;
che in parziale accoglimento dell'appello dell'appaltatrice, la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone ha invece condannato la committente a versare all'attrice fr. 28'125.50, oltre interessi, e ha rigettato in tale misura l'opposizione interposta al relativo precetto esecutivo;
che i coniugi A.________ e B.________ sono insorti al Tribunale federale con ricorso 11 agosto 2016;
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
che la sentenza impugnata non è suscettiva di un ricorso in materia civile, il valore di lite non raggiungendo la soglia di fr. 30'000.-- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per l'inoltro di un tale rimedio di diritto, ragione per cui rimane unicamente aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale;
che A.________, non avendo partecipato alla procedura innanzi all'autorità inferiore, non dispone della legittimazione ricorsuale (art. 115 lett. a LTF);
che anche esaminato quale gravame presentato da B.________, esso si rivela inammissibile;
che infatti con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può solo essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF);
che pertanto nel gravame, pena la sua inammissibilità, occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1);
che tali requisiti non sono adempiuti nella fattispecie, poiché invano si cerca nel ricorso una qualsiasi censura riferita a una violazione di diritti costituzionali, la ricorrente limitandosi a lamentare i difetti della casa, l'assenza di comunicazione e l'incompetenza dell'appaltatrice, nonché ad attribuire i lavori supplementari a errori commessi da quest'ultima;
che in queste circostanze il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF );
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
3.
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 23 settembre 2016
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Kiss
Il Cancelliere: Piatti