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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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9C_75/2016 {T 0/2}
Sentenza del 27 settembre 2016
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali Glanzmann, Presidente,
Parrino, Moser-Szeless,
Cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento
A.________ SA,
patrocinata dall'avv. Gianluigi Della Santa,
ricorrente,
contro
Fondazione Pensionamento Anticipato FAR, patrocinata dall'avv. Rocco Olgiati,
opponente.
Oggetto
Previdenza professionale,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 23 dicembre 2015.
Fatti:
A.
A.a. La Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC) da una parte e i sindacati SEI (Sindacato Edilizia & Industria; ora UNIA) e SYNA (Sindacato interprofessionale) dall'altra, hanno concluso il 12 novembre 2002 un contratto collettivo di lavoro (CCL) per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (di seguito: CCL PEAN), in vigore dal 1° luglio 2003 (art. 29 CCL PEAN), il cui scopo è quello di offrire ai lavoratori edili un pensionamento anticipato volontario finanziariamente sostenibile, in concreto di permettere ai lavoratori del settore dell'edilizia principale di fruire del pensionamento anticipato a partire dai 60 anni compiuti e di attenuarne le conseguenze finanziarie. Al fine di garantire l'esecuzione del CCL PEAN, le parti contraenti hanno istituito la Fondazione per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (di seguito: Fondazione FAR). Con il decreto del 5 giugno 2003 il Consiglio federale, considerata la Legge federale sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956 (LFCO; RS 221.215.311), ha attribuito obbligatorietà generale al CCL PEAN per alcune sue disposizioni a far tempo dal 1° luglio 2003 (FF 2003 pag. 3464 segg.), la cui portata è stata negli anni estesa (da ultimo FF 2016 4477 con riferimenti). Di conseguenza, tali disposti esplicano effetti anche per soggetti non membri delle parti stipulanti il CCL PEAN (cfr. art. 1 cpv. 1 LFCO).
A.b. A.________ SA (costituita inizialmente quale B.________ SA) è una ditta attiva sino dalla sua fondazione nella fabbricazione, nel commercio, nel montaggio e nella vendita di rolladen, lamelle e tende da sole, finestre e persiane, controsoffitti, verande, serre metalliche: nel corso degli anni l'attività si è estesa anche all'esecuzione di lavori di metalcostruzione, di lavori edili e d'impresa generale nell'edilizia. Sostanzialmente i lavori edili sono cominciati nel 2002 e quelli di metalcostruzione nel 2005 (il cambiamento di scopo societario è stato introdotto formalmente nel Registro di commercio a fine 2006). Da un punto di vista organizzativo la società è strutturata con un reparto produzione di serramenti, protezioni solari, taglio e piega lamiere e montaggio [reparto Metalcostruzioni] e uno relativo ai piccoli lavori edili [reparto Costruzioni], quest'ultimo contava 2 persone.
Tale impresa non è membro della SSIC ma ha aderito al Contratto Nazionale mantello (CNM) dal 19 settembre 1995 e al Contratto collettivo di lavoro dell'edilizia principale e del genio civile (CCL edilizia) dal 1° settembre 2002.
A.c. Con "decisione" del 30 agosto 2012 la Direzione della Fondazione FAR, con riferimento ai dati forniti da A.________ SA nell'autodichiarazione del 28 agosto 2012, ha concluso per il non assoggettamento al CCL PEAN di obbligatorietà generale. Considerate le reazioni dei due dipendenti attivi quali muratori nel reparto Costruzioni, la Fondazione FAR si è attivata con nuove misure d'accertamento (cfr. domanda Fondazione FAR del 16 maggio 2013 e risposta A.________ SA del 4 luglio 2013, come pure gli ulteriori scambi di scritti del 29 luglio 2013 e 8 ottobre 2013), che hanno portato la Fondazione FAR a riconsiderare il 15 ottobre 2015 la pregressa presa di posizione, stabilendo l'assoggettamento di A.________ SA al CCL PEAN con il conseguente obbligo di pagare i contributi PEAN per i dipendenti del reparto costruzioni dal 1° luglio 2003. A.________ SA si è opposta il 25 ottobre 2013 a tale provvedimento. Esperiti ulteriori accertamenti complementari, la Commissione Ricorsi del Consiglio di Fondazione FAR ha decretato con scritto del 2 luglio 2014, comunicato a A.________ SA l'8 dicembre 2014, l'esonero dall'assoggettamento al CCL PEAN per il reparto Metalcostruzione e invece l'assoggettamento per il reparto Costruzioni (A.________ SA sarebbe difatti un'impresa mista a tutti gli effetti) con il susseguente obbligo contributivo PEAN dal 1° luglio 2003.
B.
A.________ SA, che nel dicembre 2014 si è vista oggetto di una procedura esecutiva per i contributi non soluti dal 2003 ad opera della Fondazione FAR, si è rivolta al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino in data 23 gennaio 2015, cui ha chiesto di annullare la "decisione su opposizione 2 luglio/10 dicembre 2014" della Commissione Ricorsi del Consiglio di Fondazione FAR. Il 27 aprile 2015 la Fondazione FAR in risposta ha chiesto la reiezione delle domande di causa, postulando la conseguente conferma dell'assoggettamento dei dipendenti del reparto edilizia di A.________ SA al CCL PEAN e dunque l'obbligo del versamento dei contributi in relazione al pensionamento anticipato a far tempo dal 1° luglio 2003. In via riconvenzionale, la Fondazione FAR ha chiesto i rendiconti annuali necessari per determinare i contributi per gli anni 2005-2015, oltre che il conseguente pagamento degli stessi, compresi gli interessi di mora del 5% computati dal primo gennaio dell'anno successivo al periodo contributivo. A.________ SA con risposta convenzionale del 4 maggio 2015 ha chiesto la reiezione della domanda riconvenzionale, atteso che non essendo assoggettata alla CCL PEAN non vi sarebbe alcun suo obbligo contributivo. In conclusione A.________ SA non deve pagare alcun contributo, quelli anteriori al 23 settembre 2009 risultano a suo dire in ogni modo prescritti.
Con giudizio del 23 dicembre 2015 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, accertata la propria competenza, ha concluso per l'irricevibilità della petizione di A.________ SA in quanto volta essenzialmente alla declaratoria di non assoggettamento al CCL PEAN. La domanda riconvenzionale è stata parzialmente accolta nel senso che, accertato l'assoggettamento di A.________ SA al CCL PEAN, essa è tenuta al pagamento dei contributi dal 1° gennaio 2005, compresi gli interessi moratori del 5% dal primo gennaio dell'anno successivo al periodo di contribuzione. La Corte cantonale ha parimenti stabilito i termini entro i quali A.________ SA dovrà presentare i conteggi salariali e in seguito versare i rispettivi contributi.
C.
A.________ SA presenta ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in data 27 gennaio 2016 (timbro postale) chiedendo, previa concessione dell'effetto sospensivo, la riforma del giudizio cantonale nel senso di respingere la domanda riconvenzionale del 27 aprile 2015 di FAR e accertare il suo non assoggettamento al CCL PEAN; inoltre rivendica dalla fondazione FAR fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.
Invitata ad esprimersi sul ricorso e sulla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo, la Fondazione FAR c on risposta del 7 aprile 2016si è in via cautelare opposta alla concessione dell'effetto sospensivo, in via preliminare ha postulato la non ammissibilità del gravame, concludendo che in ogni modo nel merito lo stesso deve essere respinto con l'attribuzione di un congruo contributo alle spese legali. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.
Diritto:
1.
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, tenuto conto dell'onore di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il cui mancato rispetto conduce all'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), esso considera di regola solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2). Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).
2.
Oggetto del contendere è determinare se A.________ SA deve versare alla Fondazione FAR contributi previdenziali dal 1° gennaio 2005. In via pregiudiziale, occorre definire se A.________ SA è obbligatoriamente assoggettata al CCL PEAN.
3.
3.1. Il Tribunale cantonale ha ritenuto la domanda principale di A.________ SA irricevibile in quanto volta sostanzialmente all'accertamento del suo non assoggettamento al CCL PEANe ha parzialmente accolto la domanda riconvenzionale della Fondazione FAR, nel senso che è stato accertato l'assoggettamento aziendale del reparto Costruzioni di A.________ SA al CCL PEAN. In sostanza, a mente della Corte cantonale, A.________ SA detiene al suo interno un reparto Costruzioni autonomo (ovvero un reparto indipendente con sufficiente autonomia riconoscibile dall'esterno) che si occupa di edilizia. A.________ SA ha due lavoratori attivi in tale reparto, i cui contratti di lavoro sono stati assoggettati al CNM del settore dell'edilizia e ai quali sono già stati dedotti i contributi per il pensionamento anticipato. Di conseguenza, A.________ SA è tenuta al pagamento dei relativi contributi pensionistici dal 1° gennaio 2005.
3.2. La ricorrente censura l'assoggettamento alla CCL PEAN in quanto ne mancherebbero i requisiti necessari. In concreto la ricorrente ribadisce che il suo reparto Costruzioni non si presenta sul mercato quale impresa edile né tanto meno con un'immagine propria, e che tale attività marginale non raggiunge la necessaria cifra d'affari annuale di fr. 500'000.-. Da ultimo la ricorrente menziona la sua buona fede nell'aver sempre ritenuto di non essere soggetta al CCL PEAN e al conseguente obbligo contributivo. In ogni caso la ricorrente solleva l'eccezione di prescrizione per i contributi anteriori al 31 dicembre 2009.
3.3. L'opponente, contraria al conferimento dell'effetto sospensivo, nutre dapprima dubbi sull'ammissibilità del ricorso in relazione agli art. 42 e 97 LTF, concludendo in ogni modo per la reiezione del gravame.
4.
4.1. In primo luogo, relativamente alla questione pregiudiziale relativa all'assoggettamento al CCL PEAN, nei considerandi del giudizio impugnato i giudici cantonali hanno già esposto le disposizioni legali, le norme regolamentari e i principi giurisprudenziali applicabili in materia. A tale esposizione può di massima essere fatto riferimento e prestata adesione.
4.2. La ricorrente ribadisce sostanzialmente le argomentazioni già sostenute dinnanzi all'autorità inferiore (in concreto che il suo reparto Costruzioni non si presenta sul mercato quale impresa edile con immagine propria e che il fatturato medio annuo è inferiore al limite di fr. 500'000.-), qualificando infine la valutazione complessiva del Tribunale cantonale di irrita, il fatto di non disporre di un reparto autonomo essendo sotto gli occhi di tutti.
4.3. A supporre che il gravame sia su tale punto ammissibile, in quanto la ricorrente sembra ripetere e sviluppare in maniera appellatoria quanto già sostenuto in precedenza senza confrontarsi con le argomentazioni del giudizio cantonale, esso è in ogni modo da respingere per i motivi che seguono.
4.3.1. Vi è un'azienda indipendente o una parte aziendale indipendente all'interno di un'impresa mista quando la stessa è organizzata in un'unità aziendale propria (da intendere come unità organizzativa autonoma, ciò che presuppone un'attribuzione chiara dei dipendenti e che le attività di questa parte di azienda non devono essere svolte solo occasionalmente in via sussidiaria), come pure che la stessa deve apparire verso l'esterno come azienda che offre le prestazioni corrispondenti (cfr. DTF 141 V 657 consid. 4.5.2.2 pag. 665 seg.).
4.3.2. Per decidere se un'impresa o una parte di essa rientra nel campo di applicazione dal profilo aziendale di un CCL, in concreto del CCL PEAN dichiarato obbligatorio con decreto del Consiglio federale del 5 giugno 2003 (cfr. A.a), è necessario vagliare in generale l'attività svolta dalla stessa azienda; è in particolare determinante l'attività che contraddistingue l'azienda (cfr. sentenza 4A_299/2012 del 16 ottobre 2012 consid. 2.1 con riferimenti). Lo scopo della dichiarazione d'obbligatorietà è difatti quello di creare condizioni minime identiche per tutte le imprese attive sul medesimo mercato al fine di evitare che un'azienda possa ottenere un vantaggio concorrenziale accordando ai suoi dipendenti condizioni meno favorevoli. Le imprese interessate dalla dichiarazione d'obbligatorietà devono offrire beni o servizi della stessa natura delle aziende che sono assoggettate al contratto collettivo, in sostanza deve sussistere tra loro un rapporto di concorrenza diretto. Con la dichiarazione d'obbligatorietà generale si intende in altre parole evitare vantaggi concorrenziali scorretti: unicamente un CCL è in grado di garantire parità di condizioni per tutte le aziende attive sullo stesso mercato. Pertanto solo nella misura in cui un'impresa si propone in un mercato in dimensioni manifestamente secondarie si può prescindere dall'assoggettamento al CCL (DTF 141 V 657 consid. 4.5.2.2 in fine pag. 666 con riferimenti).
4.3.3. Nel caso concreto, considerate le diverse attività svolte (cfr. A.b), la ricorrente è da considerare un'azienda mista e la questione litigiosa consiste nel valutare se per le mansioni del reparto Costruzione vi sia l'assoggettamento al CCL PEAN. In concreto il reparto Costruzioni includeva due dipendenti che hanno eseguito esclusivamente lavori edili compresi nei settori di cui all'art. 2 cpv. 1 lett. a-i CCL PEAN, circostanza incontestata dalla ricorrente, la quale fa valere però che gli stessi sarebbero quantitativamente marginali (memoriale di ricorso, pag. 2: "Infatti A.________ SA con due soli dipendenti - su un organico di 41 - ha svolto, per un periodo limitato, piccoli lavori nel settore dell'edilizia, quindi in modo solo occasionale e parziale", e per importi contenuti, cfr. la cifra d'affari menzionata). Questo tentativo di marginalizzare l'attività con giudizi quantitativi non è sostenibile in quanto inconferente, dal momento che tali attività rientrano nel campo d'applicazione del CCL PEAN (art. 2 cpv. 1 lett. a-i CCL PEAN) e dunque si pongono inesorabilmente in concorrenza con le altre imprese esercitanti lavori edili. In concreto i due dipendenti del reparto Costruzioni hanno svolto attività esclusivamente (e pertanto non solo in via sussidiaria) in tale reparto, che si presenta sul mercato come fornitore di prodotti edili con immagine propria, come risulta parimenti dalla pagina di presentazione Internet della ricorrente e stabilito dal Tribunale cantonale. A nulla giovano le censure della ricorrente quando si limita in sostanza a invocare l'evidenza ("la ricorrente non dispone - ed è sotto gli occhi di tutti - di un reparto autonomo e riconoscibile dal pubblico", ricorso pag. 5 in fine), ciò che non può essere considerato come argomentazione pertinente. Nemmeno conviene alla ricorrente negare che il reparto fosse riconoscibile verso i terzi perché molti lavori svolti sono stati eseguiti per persone vicine al proprio titolare, considerato che esse sono da ritenere in ogni modo terzi, ossia persone esterne alla ricorrente. Come correttamente evidenziato dal Tribunale cantonale, l'attività svolta dal reparto Costruzioni rientra nel CCL PEAN, i due dipendenti svolgevano esclusivamente lavori di natura edile, dunque il reparto era organizzato in unità propria e esso si presenta sul mercato quale fornitore di lavori edilizi in modo da porsi in concorrenza nel settore dell'edilizia principale. Si rileva altresì che la ricorrente in tale ambito non formula censure con riferimento al fatto che l'attività del reparto Costruzioni, seppure soggetta al campo di applicazione del CCL PEAN, potrebbe essere ritenuta a tal punto marginale dal punto di vista della concorrenza al fine di beneficiare dei presupposti per l'esclusione dall'assoggettamento, in concreto che si possa concludere che si propone sul mercato in dimensioni manifestamente secondarie (DTF 141 V 657 consid. 4.5.2.2 in fine pag. 666). Ne consegue la reiezione su tale punto del gravame: l'assoggettamento dei due dipendenti del reparto Costruzioni al CCL PEAN è dato e la ricorrente è tenuta al versamento dei corrispettivi contributi previdenziali alla Fondazione FAR.
5.
5.1. La ricorrente rimprovera al Tribunale cantonale di avere applicato un termine di prescrizione decennale al credito contributivo in luogo di quella di cinque anni, considerato che il mancato annuncio alla Fondazione FAR dei due dipendenti del reparto Costruzioni non sarebbe da qualificare come fatto grave.
5.2. L'art. 41 cpv. 2 LPP (fino al 31 dicembre 2004: art 41 cpv. 1 vLPP) prevede una prescrizione di 5 anni per i crediti che riguardano i contributi. Con DTF 136 V 73, il Tribunale federale, colmando così una lacuna, ha stabilito che tale termine di prescrizione doveva essere completato con un termine di prescrizione assoluto di 10 anni nei casi in cui al datore di lavoro è imputabile un comportamento reprensibile, ossia una violazione non scusabile dell'obbligo d'annunciare all'istituto di previdenza l'esistenza di un impiego soggetto all'obbligo assicurativo (ATF 136 V 73 consid. 4.3 pag. 80 seg.; cfr. anche DTF 140 V 154 consid. 6.3.1 pag. 162).
5.3. Il Tribunale cantonale ha evidenziato come nell'ambito dell'obbligatorietà di un contratto collettivo, il mancato annuncio di un datore di lavoro costituisce una grave violazione per negligenza (DTF 138 V 40 consid. 4.1 pag. 39). La dichiarazione di obbligatorietà generale di un contratto collettivo di lavoro (per il caso concreto cfr. A.a) è un atto normativo di carattere generale (art. 4 LFCO), pubblicato nel Foglio Federale (art. 14 LFCO) e di conseguenza deve essere considerato noto come tale. L'omissione di un annuncio spontaneo all'istituto di previdenza costituisce una violazione non scusabile ai sensi della giurisprudenza sopra menzionata.
5.4. Nel caso concreto la ricorrente nega un qualsivoglia comportamento reprensibile, malgrado la circostanza concreta di aver prelevato dall'inizio del rapporto lavorativo i relativi contributi previdenziali ai due dipendenti del reparto Costruzioni senza poi premurarsi di annunciarli alla Fondazione FAR. A nulla giova alla ricorrente affermare che non avrebbe mai sottaciuto alla Fondazione FAR la propria posizione, ossia "la presenza di due dipendenti in un reparto accessorio, l'ammontare del fatturato e la propria convinzione di non assoggettamento" (ricorso, pag. 6 seg.), come pure richiamare la pronuncia di non assoggettamento al CCL PEAN della Direzione della Fondazione FAR del 30 agosto 2012, considerato che quest'ultima si fondava sui dati comunicati da A.________ SA medesima nell'autodichiarazione del 20 agosto 2012). In concreto A.________ SA ha prelevato i contributi ma ha omesso l'annuncio alla Fondazione FAR e tale agire costituisce un comportamento reprensibile ai sensi della giurisprudenza sopra menzionata. Il termine assoluto di prescrizione decennale di cui alla DTF 136 V 73 trova quindi applicazione. A.________ SA è dunque debitrice dei crediti previdenziali dal 1° gennaio 2005 così come stabilito nel giudizio impugnato, che anche su tale aspetto merita piena conferma.
6.
L'emanazione della presente sentenza rende priva d'oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo formulata dalla ricorrente.
7.
Ne consegue che il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Sebbene vincente in causa e patrocinata da un legale esterno, la Fondazione FAR che aveva espressamente richiesto un congruo contributo alle spese legali non ha diritto a ripetibili poiché è incaricata di compiti di diritto pubblico (art. 68 cpv. 3 LTF; cfr. sentenza 9C_992/2012 del 27 marzo 2013, consid. 5).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2000.- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 27 settembre 2016
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Glanzmann
La Cancelliera: Cometta Rizzi