Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1B_334/2016
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Sentenza del 30 settembre 2016
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Karlen, Eusebio,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Marco Villa, Corte delle assise criminali, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
procedimento penale (notifica delle comunicazioni solo al difensore d'ufficio),
ricorso contro la sentenza emanata il 27 giugno 2016 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
II 28 agosto 2015, in seguito all'annullamento di precedenti atti di accusa del 2014, ritornati al magistrato inquirente per completazione dal giudice Marco Villa, Presidente della Corte delle assise criminali, il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha promosso l'accusa dinanzi alla Corte delle assise criminali nei confronti dell'avvocata A.________, tra l'altro per reati contro il patrimonio. L'inizio del dibattimento, fissato per il 9 agosto 2016, poi andato contumaciale, è stato fissato per i giorni 3-5 e 10-11 ottobre 2016 (incarto n. 72.2015.133).
B.
In tale ambito, il citato Presidente, con decreto del 9 maggio 2016, trattandosi di un caso di difesa obbligatoria, ha nominato l'avv. Caterina Jaquinta Defilippi difensore d'ufficio dell'imputata. Con scritto del 3 giugno 2016, in risposta a un fax dell'imputata, egli l'ha informata che avrebbe continuato a trasmettere le decisioni e le comunicazioni che la concernevano soltanto al difensore d'ufficio. Adita dall'imputata, con decisione del 27 giugno 2016 (incarto 60.2016.161), la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ne ha respinto, in quanto ricevibile, il gravame.
C.
A.________ impugna, con un unico allegato, questa sentenza e due altre del 23 e del 24 giugno 2016, inerenti tra l'altro alle ricuse e alla nomina del difensore d'ufficio, con un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede, concesso al gravame l'effetto sospensivo nel senso di sospendere il procedimento penale pendente nella sede cantonale fissato dal 3 all'11 ottobre 2016, di accogliere la domanda di ricusa del citato Presidente e di accertare la nullità, rispettivamente di annullare le citate decisioni della CRP, nonché di ordinare al Presidente di mettere in atto determinate disposizioni.
Non sono state chieste osservazioni ai ricorsi.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere vagliato nel merito (DTF 140 IV 57 consid. 2 pag. 59). Spetta nondimeno alla ricorrente dimostrare l'adempimento delle condizioni di ammissibilità del gravame qualora non siano evidenti, in concreto tra l'altro segnatamente della tempestività del gravame, pena l'inammissibilità dello stesso (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 142 V 26 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2 pag. 47).
1.2. Con un unico atto di ricorso la ricorrente contesta tre distinte decisioni della CRP emanate il 23, 24 e 27 giugno 2016, la prima concernente istanze di ricusazione e la nomina di un difensore d'ufficio, la seconda un diniego di giustizia e la terza la notifica anche personale di decisioni. La ricorrente mischia e confonde in maniera inammissibile procedure e decisioni chiaramente differenti che, sebbene siano attinenti al medesimo procedimento penale, devono essere esaminate separatamente. Si giustifica quindi, per evidenti motivi procedurali e di chiarezza, di disgiungere e trattare separatamente le diverse e specifiche procedure, che del resto coinvolgono parti diverse, segnatamente quella del 23 giugno 2016 relativa alla nomina del difensore d'ufficio (incarto CRP n. 60.2016.153; causa 1B_333/2016), da quelle del 24 giugno 2016 attinente a un diniego di giustizia (incarto CRP 60.2016.150; causa 1B_332/2016) e del 27 giugno 2016 concernente la notifica diretta di decisioni all'imputata (incarto CRP 60.2016.161; causa 1B_334/2016), oggetto del presente giudizio.
2.
2.1. La ricorrente sostiene che il ricorso sarebbe tempestivo poiché le tre decisioni impugnate le sono pervenute tutte il 4/5 luglio 2016, come risulta dalle buste da lei prodotte: precisa che, tenuto conto delle ferie giudiziarie, il termine di ricorso per le tre decisioni impugnate scade il 5 settembre 2016, data figurante sull'atto di ricorso.
2.2. L'assunto non regge. È invero corretto che, tenuto conto della sospensione dei termini dal 15 luglio al 15 agosto incluso (art. 46 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF), i termini di ricorso scadevano il 5 settembre 2016. Decisiva è tuttavia la circostanza che l'atto di ricorso è stato impostato soltanto il 6 settembre seguente, come risulta dal timbro postale. Ora, secondo l'art. 48 cpv. 1 LTF, gli atti scritti devono essere consegnati alla posta svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine, ciò che non è avvenuto nel caso in esame. La ricorrente, come visto tenuta a dimostrare l'adempimento delle condizioni di ammissibilità del gravame, neppure sostiene, né tanto meno dimostra che l'avrebbe imbucato alla vigilia, fuori degli orari di apertura della posta, se del caso provandolo facendo capo a eventuali testimoni. Ne segue che il ricorso, tardivo, è inammissibile.
3.
3.1. A titolo abbondanziale, si può nondimeno rilevare che le censure ricorsuali, in larga misura inerenti a decisioni che esulano dall'oggetto del litigio, sarebbero comunque inammissibili, rispettivamente infondate.
3.2. La CRP, riguardo all'istanza d'eccezione di competenza e di ricusazione del Presidente e dei giudici a latere della Corte delle assise criminali, ha rinviato alla propria decisione del 23 giugno 2016 (incarto n. 60.2016.90/140) con la quale aveva respinto il ricorso della ricorrente. Quella decisione è stata confermata dal Tribunale federale con la sentenza 1B_326/2016 del 29 settembre 2016, alla quale si rinvia.
4.
4.1. Riguardo alla criticata mancata intimazione degli atti direttamente alla ricorrente, la CRP ha ricordato che secondo l'art. 87 cpv. 3 CPP le comunicazioni alle parti che hanno designato un patrocinatore sono notificate validamente a quest'ultimo. Ha stabilito, richiamando la giurisprudenza e la dottrina, che ciò vale anche nei confronti di una parte alla quale è stato nominato un patrocinatore d'ufficio. Ne ha concluso che il Presidente, notificando gli atti al difensore d'ufficio della ricorrente, ha agito correttamente.
4.2. Visto l'esito del gravame, è superfluo esaminare la questione di sapere se si sia o meno in presenza di una decisione impugnabile e se del caso essa potrebbe comportare un pregiudizio irreparabile (sul tema vedi DTF 140 IV 202 consid. 2.1 pag. 203 segg., relativo alla mancata nomina di un difensore d'ufficio). In effetti, la ricorrente, limitandosi ad addurre che la maggior parte del CPP sarebbe incostituzionale, non si confronta con la prassi e la dottrina posta a fondamento del contestato giudizio. Ella infatti si limita a rilevare che, a causa delle mancate comunicazioni personali, sarebbe costretta ad avere contatti con il difensore d'ufficio impostole, la quale le fatturerebbe in seguito le sue prestazioni a suo svantaggio e a vantaggio degli accusatori privati, come già accaduto con i suoi "predecessori infedeli difensori coatti". Accenna poi a una non meglio precisata decisione della CRP che il difensore d'ufficio non avrebbe impugnato.
Aggiunge che indipendentemente dalla nomina di un difensore d'ufficio le decisioni dovrebbero comunque essere notificate anche all'imputata, che avrebbe il diritto di difendersi personalmente, al suo dire quale diritto distinto da quello del difensore. Riguardo all'applicazione dell'art. 87 cpv. 3 CPP, la ricorrente si limita a sostenere che la norma non escluderebbe la possibilità di notificare le decisioni anche all'imputata.
4.3. I generici accenni ricorsuali non dimostrano del tutto che la CRP avrebbe interpretato e applicato l'art. 87 cpv. 3 CPP in maniera incostituzionale. In effetti, la giurisprudenza, con la quale la ricorrente non si confronta del tutto, ha già precisato che l'art. 87 cpv. 3 CPP dev'essere applicato per analogia anche al difensore d'ufficio (sentenze 6B_286/2014 del 6 ottobre 2014 consid. 1.2; 6B_351/2013 del 29 novembre 2013 consid. 1.4.2 e 1B_700/2011 del 7 febbraio 2012 consid. 2.1; nello stesso senso anche MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2aed., 2016, n. 13 ad art. 87). La ricorrente non fa valere che, dovendo comparire personalmente all'udienza, la relativa comunicazione non le sarebbe stata notificata direttamente, con copia alla sua patrocinatrice (art. 87 cpv. 4 CPP).
5.
5.1. Il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
5.2. L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alla ricorrente, all'avv. Caterina Jaquinta Defilippi, al Ministero pubblico, alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e al Tribunale penale cantonale.
Losanna, 30 settembre 2016
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Fonjallaz
Il Cancelliere: Crameri