BGer 6B_1180/2016 |
BGer 6B_1180/2016 vom 18.10.2016 |
{T 0/2}
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6B_1180/2016
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Sentenza del 18 ottobre 2016 |
Corte di diritto penale |
Composizione
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Giudice federale Denys, Presidente,
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Cancelliere Gadoni.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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opponente.
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Oggetto
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Delitti contro la legge federale sul servizio civile sostitutivo, tassa di giustizia,
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ricorso contro la sentenza emanata il 13 settembre 2016 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
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del Cantone Ticino.
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Considerando: |
che, con decreto di accusa del 22 febbraio 2016, il Procuratore pubblico ha ritenuto A.________ colpevole di rifiuto del servizio civile, reato previsto dall'art. 72 cpv. 1 della legge federale sul servizio civile sostitutivo, del 6 ottobre 1995 (LSC; RS 824.0);
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che, con decreto del 13 maggio 2016, il Giudice della Pretura penale ha ritenuto irricevibile, siccome tardiva, l'opposizione presentata dall'imputato contro il decreto di accusa;
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che A.________ ha quindi adito la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP), la quale, con sentenza del 13 settembre 2016, ha respinto il reclamo, ponendo gli oneri processuali a suo carico;
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che la Corte cantonale ha confermato la tardività dell'opposizione accertata dal primo giudice e ha negato l'esistenza di circostanze tali da giustificare una restituzione del termine;
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che A.________ si aggrava contro questa sentenza con un ricorso trasmesso per competenza dal Tribunale penale federale al Tribunale federale;
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che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;
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che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 141 IV 298 consid. 1.1);
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che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto;
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che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1);
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che queste esigenze di motivazione sono in concreto del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta con i motivi posti a fondamento del criticato giudizio della Corte cantonale e nemmeno tenta di dimostrare perché l'impugnata decisione violerebbe il diritto;
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che, limitandosi ad addurre genericamente di essere stato vittima di un'ingiustizia, il ricorrente non spiega infatti minimamente per quali ragioni la sua opposizione al decreto di accusa sarebbe stata tempestiva;
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ch'egli non fa in particolare valere la violazione delle disposizioni del CPP in materia di comunicazione e di notificazione delle decisioni (cfr. art. 84 segg. CPP);
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che laddove critica l'ammontare delle spese giudiziarie stabilite dalla CRP per la procedura di reclamo (fr. 1'200.--), il ricorrente si limita ad addurre che tale importo sarebbe sproporzionato tenuto conto della sua situazione personale e familiare;
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che anche questa argomentazione appare del tutto generica, giacché il ricorrente non fa valere un'applicazione insostenibile dell'art. 25 della legge ticinese sulla tariffa giudiziaria, del 30 novembre 2010 (LTG), che consente alla CRP di fissare una tassa di giustizia tra fr. 100.-- e fr. 20'000.--;
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ch'egli non sostanzia un abuso del potere di apprezzamento della Corte cantonale nella fissazione della tassa di giustizia tenuto conto dell'ampio margine previsto dall'art. 25 LTG e del dispendio che la causa ha comportato;
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che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
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che tuttavia, considerata la sua situazione, si rinuncia in via eccezionale a prelevare spese giudiziarie a suo carico (art. 65 cpv. 2 LTF);
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 18 ottobre 2016
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Denys
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Il Cancelliere: Gadoni
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