Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
9C_707/2016
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Sentenza del 1° dicembre 2016
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Meyer, in qualità di giudice unico,
Cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 22 settembre 2016.
Visto:
il ricorso di A.________ inoltrato al Tribunale federale il 20 ottobre 2016 (timbro postale) contro il giudizio del 22 settembre 2016 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, mediante il quale è stata confermata la decisione del 24 settembre 2015 dell'Ufficio AI di concedere il diritto a ¾ di rendita d'invalidità dal 1° luglio 2013 e la contestuale domanda di "assistenza giudiziaria" e "spese del presente ricorso",
considerando:
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (art. 29 cpv. 1 LTF; cfr. DTF 140 I 90 consid. 1 pag. 92),
che, secondo l'art. 82 lett. a e l'art. 90 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è diretto contro una decisione finale pronunciata in una causa di diritto pubblico da un'autorità cantonale di ultima istanza,
che il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto ( art. 95 e 96 LTF ) e può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF),
che per l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto ( art. 95 e 96 LTF ; DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
che per adempiere tali esigenze il ricorrente non deve pertanto limitarsi a presentare o ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura cantonale, ma deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 308 seg.) e dimostrare precisamente dove e perché egli ritenga che l'autorità inferiore abbia violato il diritto (DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 88 seg. con riferimenti) o sia incorsa in accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 140 III 16 consid. 2.1. pag. 18),
che tale non risulta essere il caso concreto, il ricorrente non spiega il motivo per il quale il giudizio impugnato sarebbe contrario al diritto o si fonderebbe su accertamenti manifestamente inesatti,
che l'accertamento di natura valetudinaria qui controverso della capacità lavorativa del ricorrente (il compito del medico si rammenta essere quello di porre un giudizio sullo stato di salute e di indicare in quale misura e in quale attività il ricorrente è incapace al lavoro, come pure quello di fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili; cfr. DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261) costituisce una questione di fatto che può essere verificata dal Tribunale federale solo in maniera estremamente limitata (DTF 132 V 393 consid. 3.2. pag. 398),
che nell'ambito dell'accertamento dei fatti non basta affermare in modo apodittico, come nel caso concreto, che la Corte cantonale non avrebbe tenuto conto della discordanza tra i pareri medici fatti propri dall'Ufficio AI e quelli dei medici curanti, bensì occorre spiegare almeno succintamente perché gli accertamenti del primo giudice sono manifestamente errati per giungere a dimostrare che la decisione impugnata è insostenibile nel suo risultato (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 19; 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5),
che, in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni del giudizio impugnato, il ricorso non adempie manifestamente le esigenze di motivazione suesposte,
che, in merito alla riduzione dal reddito da invalido stabilito sulla base di dati statistici, il Tribunale cantonale ha confermato l'importo massimo del 25% (cfr. DTF 126 V 75 consid. 5b/cc pag. 80), del tutto a favore del ricorrente, di modo che non vi è più spazio per alcuna critica, né tanto meno per un'incomprensibile richiesta di aggiunta di tale percentuale,
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile,
che la Presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),
che, vista la manifesta insufficienza di motivazione del gravame, non è necessario dare seguito alla domanda di "assistenza giudiziaria" e "spese del presente ricorso" del ricorrente mancandone i presupposti (art. 64 LTF; cfr. ugualmente a tal proposito sentenze 9C_239/2016 del 25 maggio 2016 e 9C_946/2015 del 24 dicembre 2015 con riferimenti),
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dall'addossare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 1° dicembre 2016
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Meyer
La Cancelliera: Cometta Rizzi