BGer 5D_191/2016 |
BGer 5D_191/2016 vom 05.12.2016 |
{T 0/2}
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5D_191/2016
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Sentenza del 5 dicembre 2016 |
II Corte di diritto civile |
Composizione
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Giudice federale Escher, Giudice presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento |
1. A.________,
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2. B.________,
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ricorrenti,
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contro
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C.________ AG,
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opponente.
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Oggetto
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rigetto provvisorio dell'opposizione,
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ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 10 novembre 2016 dalla Camera
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di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Considerando: |
che mediante sei precetti esecutivi C.________ AG ha escusso i coinquilini A.________ e B.________ per l'incasso delle pigioni di aprile, maggio, giugno e luglio 2016;
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che con decisioni 5 settembre 2016 e 24 ottobre 2016 il Giudice di pace del Circolo di Locarno ha rigettato in via provvisoria, pressoché integralmente, le opposizioni interposte dagli escussi ai precetti esecutivi;
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che con sentenza 10 novembre 2016 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibili i reclami presentati dagli escussi contro le decisioni emesse dal Giudice di pace;
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che l'autorità cantonale ha sottolineato come i reclami non contenessero conclusioni e nemmeno censure sufficientemente motivate (i reclamanti limitandosi infatti a criticare il comportamento della creditrice procedente) e si fondassero peraltro su allegazioni nuove e quindi inammissibili;
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che con " ricorso in materia civile " 24 novembre 2016 A.________ e B.________ hanno impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo pure di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
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che il gravame è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF);
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che in tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF), con il quale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF);
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che il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF);
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che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2);
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che nel rimedio all'esame i ricorrenti si limitano - peraltro in modo confuso - a contestare la fondatezza materiale dei crediti posti in esecuzione e a sollevare argomenti contro l'intervenuta disdetta del contratto di locazione, ma omettono del tutto di censurare la violazione di garanzie costituzionali e di confrontarsi con i ragionamenti posti a fondamento della decisione cantonale di non entrata in materia dei loro reclami;
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che in queste circostanze il gravame manifestamente non soddisfa le severe esigenze di motivazione suesposte;
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che il ricorso si rivela quindi inammissibile e va deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF;
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che la domanda di assistenza giudiziaria va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF);
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dei ricorrenti con vincolo di solidarietà (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF);
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per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. La domanda di assistenza giudiziaria dei ricorrenti è respinta.
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3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
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4. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 5 dicembre 2016
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Giudice presidente: Escher
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La Cancelliera: Antonini
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