Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
9C_348/2016
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Sentenza del 7 dicembre 2016
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali Glanzmann, Presidente,
Meyer, Parrino,
Cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Sergio Sciuchetti,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità; reddito senza invalidità),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino dell'11 aprile 2016.
Fatti:
A.
A.a. Il 27 febbraio 2006 A.________, in quel periodo senza impiego ma mandato dalla Cassa disoccupazione a lavorare in un cantiere Alptransit - in precedenza attivo in professioni nel campo dell'edilizia - è rimasto vittima di un infortunio professionale a seguito del quale ha riportato una ferita lacero contusa all'altezza dell'articolazione metatarso falangea III dito del piede sinistro. Il 9 settembre 2008 A.________ ha inoltrato una domanda di prestazioni AI, rifiutata dall'Ufficio AI del Cantone Ticino (di seguito UAI) mediante decisione del 7 giugno 2010: non vi erano gli estremi per una rendita d'invalidità poiché il ricorrente era nuovamente attivo professionalmente al 100% dal 1° marzo 2010.
A.b. Il 13 ottobre 2011 A.________, con ultima attività fuochino, specialista in esplosivo, ha presentato una seconda domanda di prestazioni AI. Esperiti gli accertamenti medico-professionali del caso - particolare attenzione è stata posta sulla valutazione di una possibile riqualifica professionale: il progetto formativo di riqualifica è però decaduto - l'UAI con decisione del 18 marzo 2015 ha rifiutato il diritto a una rendita d'invalidità, il grado d'invalidità riscontrato essendo solo del 6%.
B.
A.________ si è aggravato il 5 maggio 2015 al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino che, con giudizio dell'11 aprile 2016, ha respinto il gravame.
C.
Il 13 maggio 2016 (timbro postale) A.________ inoltra un ricorso di "diritto amministrativo" al Tribunale federale cui chiede, in via principale, l'annullamento del giudizio impugnato e il riconoscimento di un quarto di rendita d'invalidità dal 7 ottobre 2014 mentre subordinatamente egli chiede, previo annullamento del giudizio impugnato, il rinvio degli atti all'autorità inferiore per istruzione del reddito da valido quale minatore e fuochino presso il cantiere Alptransit alla luce delle normative contrattuali obbligatorie.
Nella sua risposta del 20 luglio 2016 l'UAI ha proposto di respingere il gravame, mentre il Tribunale cantonale e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali hanno rinunciato a prendere posizione. Il 5 settembre 2016 il ricorrente ha infine comunicato l'assenza di ulteriori osservazioni.
Diritto:
1.
Il ricorso in materia di diritto pubblico (ai sensi degli art. 82 segg. LTF) può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF . Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. In linea di principio, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).
2.
Oggetto del contendere è il diritto di A.________ a una rendita dall'assicurazione invalidità. Contestato è il calcolo dell'invalidità operato dalla Corte cantonale; in particolare considerate le censure del ricorrente, la lite verte unicamente sulla determinazione del reddito senza invalidità posto a fondamento del giudizio impugnato.
3.
3.1. Le regole legali e giurisprudenziali relative al modo di effettuare il confronto di redditi sono questioni di diritto liberamente riesaminabili (DTF 130 V 343 consid. 3.4 pag. 348; 128 V 29 consid. 1 pag. 30). Per contro, la determinazione in applicazione delle predette regole dei due redditi ipotetici di confronto costituisce un accertamento di fatto - solo riesaminabile, nei limiti indicati al consid. 1 - se si basa su un apprezzamento concreto delle prove, mentre configura una questione di diritto se si orienta all'esperienza generale della vita (DTF 132 V 393 consid. 3.3 pag. 399).
3.2.
3.2.1. Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato nel modo più concreto.
3.2.2. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Questo perché normalmente, in base all'esperienza comune, la persona interessata avrebbe continuato la precedente attività in assenza del danno alla salute (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224; SVR 2009 IV n. 34 pag. 95, sentenza 9C_24/2009 del 6 marzo 2009, consid. 3.2 con riferimenti).
3.2.3. Tuttavia, in circostanze particolari ci si può scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio federale di statistica (cfr. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico, segnatamente qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario percepito non corrispondesse manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; ad esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità (cfr. sentenza 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2 con riferimenti).
4.
4.1. La Corte cantonale ha confermato l'importo ritenuto dall'UAI di fr. 74'510.- in quanto è quello più elevato mai conseguito dal ricorrente nei circa 10 anni di attività in Svizzera, è superiore rispetto al reddito percepito da ultimo dal ricorrente nel corso di un intero anno prima dell'insorgere del danno alla salute del 27 febbraio 2006 (in concreto fr. 63'879.- nel 2004, ossia fr. 70'897.- aggiornati al 2012) e non si discosta molto da quello statistico desunto dall'UAI di fr. 77'103.- per l'anno 2012 (cfr. Tabella RSS TA 1 divisione economica 42 - ingegnere civile, livello di qualifica 3 - conoscenze professionali e specializzate).
4.2. Il ricorrente censura il reddito da valido fatto proprio dall'UAI e dal Tribunale cantonale e chiede di considerare l'ultimo reddito conseguito, ossia quello presso il Consorzio B.________, previa conversione in reddito annuo (egli menziona un importo di fr. 98'018.07), che a suo dire sarebbe quello che avrebbe ricevuto presso altre società per le quali avrebbe lavorato nel cantiere Alptransit. Il ricorrente conclude altresì a che venga utilizzato quale salario da valido quello da minatore fuochino in conformità dei contratti collettivi obbligatori di lavoro CNM e CCL, quantificabile in fr. 103'944.- per il 2012.
5.
5.1. Nel caso concreto emerge chiaramente dagli accertamenti operati dalla Corte cantonale che il ricorrente, diplomato in Italia quale meccanico di veicoli, in seguito è stato attivo come autista e operaio tuttofare all'estero ed è giunto in Svizzera nel 2000, dove ha lavorato quale operaio su cantieri del sottosuolo, svolgendo molteplici mansioni: autista di veicoli pesanti e operaio tuttofare fino al 2002, in seguito come operaio generico addetto ai cantieri del sottosuolo; nel 2008 segue un corso professionale sul brillamento di mine in galleria, ossia acquisisce la formazione di fuochino. Dopo l'infortunio del 2006 egli ha ripreso il lavoro sui cantieri dovendolo però interrompere più volte a causa di ricadute d'ordine medico. La riformazione professionale non è andata a buon fine, avendola quest'ultimo in fine rifiutata.
5.2. Alla luce di questi fatti si deve ritenere che il reddito da valido non poteva essere determinato in maniera attendibile come lo richiede la giurisprudenza (cf. consid. 3.2.1 e 3.2.2), anche perché non vi sono indizi concreti relativi a un eventuale piano di carriera. In assenza di elementi di base concreti ci si sarebbe dovuti fondare su valori statistici (cfr. consid. 3.2.3), ovvero nel caso in rassegna riferirsi al salario statistico più favorevole di fr. 77'103.- per il 2012 (cfr. consid. 4.1). Raffrontando tale reddito con quello da invalido di fr. 56'119.- ritenuto dal Tribunale cantonale (cfr. consid. 2.7 del giudizio impugnato), non contestato dal ricorrente, si ottiene un grado di invalidità del 27% che non dà diritto ad alcuna rendita.
5.3. La censura secondo cui la Corte cantonale avrebbe dovuto considerare il salario da ultimo conseguito presso il Consorzio B.________, ovvero quello del 2010 (fr. 73'194.-), adeguandolo però sull'arco di tempo di 12 mesi e aggiornato al 2012 (fr. 98'018.07), non merita accoglimento, in quanto tale attività è stata svolta solo per alcuni mesi e, come già menzionato, non può essere ritenuta attendibile ai sensi della giurisprudenza sopra menzionata (cfr. consid. 3.2.2 e 3.2.3), considerato altresì che mai prima di allora il ricorrente aveva ottenuto un salario del genere, ossia così elevato. Non vi è dunque arbitrio (cfr. consid. 1) da parte della Corte cantonale che, su tale questione di fatto (cfr. consid. 3.1), ha negato l'attendibilità dei dati postulati dal ricorrente.
5.4. Infine, anche la richiesta del ricorrente di utilizzare quale salario da valido quello di minatore fuochino, così come imposto dai contratti collettivi obbligatori e da lui cifrato in fr. 103'944.- annui, non merita accoglimento. Come già ampiamente rilevato in assenza di salari effettivamente realizzati, ossia se non è possibile determinare il reddito da valido in modo concreto, si utilizzano i dati statistici (cfr. consid. 3.2.3 con rinvii). In tale contesto, il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di stabilire che i salari medi pagati in un settore hanno, di regola, la precedenza sulle retribuzioni fissate nei contratti collettivi di lavoro (sentenze I 424/05 del 22 agosto 2006 consid. 4; I 450/04 del 6 ottobre 2005 consid. 5.1; I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.3 e I 379/84 del 2 aprile 1985 pubblicata in: RCC 1986 pag. 434 seg.). Inoltre, nel caso in rassegna, si rileva altresì che non vi è alcuna dimostrazione che il ricorrente avrebbe effettivamente ottenuto l'importo di fr. 103'944.- su cui vorrebbe che ci si fondasse. Il ricorrente, in modo del tutto astratto, si è solo limitato a elencare tutti i possibili supplementi salariali potenzialmente ottenibili nell'ambito dei lavori sotterranei dalla CNM dell'edilizia: tale modo di procedere non merita di essere seguito.
5.5. In conclusione il giudizio cantonale che conferma quale reddito da valido per l'anno 2012 l'importo di fr. 74'510.- preso in considerazione dall'UAI (con la conseguenza che dal calcolo del raffronto dei redditi si giunge a una grado d'invalidità del 25%; cfr. consid. 2.7 in fine pag. 16) non scaturisce da un accertamento arbitrario dei fatti (cfr. consid. 1) e merita piena conferma. D'altronde al medesimo risultato - ovvero assenza di un diritto alla rendita d'invalidità - si giunge sia come visto in questa sede in applicazione dei dati statistici più favorevoli (cfr. consid. 5.2) sia utilizzando i fr. 70'897.- considerati dalla Corte cantonale, ovvero il salario percepito da ultimo nel corso di un intero anno prima dell'insorgere del danno alla salute causato dall'infortunio del 27 febbraio 2006 (vale a dire fr. 63'789.- percepiti nel 2004 e aggiornati al 2012; cfr. consid. 2.6 pag. 11 in fine e 12 all'inizio), il grado di invalidità che si ottiene dal raffronto dei redditi è del 21%. Visto quanto sopra esposto, il ricorso è infondato e deve essere pertanto respinto.
6.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 7 dicembre 2016
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Glanzmann
La Cancelliera: Cometta Rizzi