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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
5D_72/2016
Sentenza dell'8 dicembre 2016
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Escher, Giudice presidente,
Marazzi, Bovey,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,
rappresentato dall'Ufficio esazione e condoni
del cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
rigetto definitivo dell'opposizione,
ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata l'11 marzo 2016 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Con precetto esecutivo 22 agosto 2014 dell'Ufficio di esecuzione di Lugano, lo Stato del Cantone Ticino ha escusso A.________ per l'incasso dell'imposta cantonale 2008 sulle liquidazioni in capitale della previdenza professionale, ammontante a fr. 4'420.--, più interessi. In data 26 ottobre 2015, il Giudice di pace del Circolo di Lugano Est ha rigettato in via definitiva l'opposizione sollevata dall'escussa, ponendo le spese e un'indennità ripetibile a carico della medesima.
B.
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino, adita da A.________ con reclamo 16 novembre 2015, ha respinto il gravame con la qui impugnata sentenza 11 marzo 2016.
C.
A.________ (qui di seguito: ricorrente) insorge contro il citato giudizio cantonale avanti al Tribunale federale con ricorso sussidiario in materia costituzionale 2 maggio 2016. Chiede che il giudizio cantonale sia accertato nullo rispettivamente annullato. Con allegato 30 maggio 2016, la ricorrente postula altresì la concessione dell'assistenza giudiziaria.
Non sono state chieste determinazioni.
Diritto:
1.
1.1. Decisioni in tema di rigetto definitivo dell'opposizione possono fare l'oggetto di un ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF; DTF 133 III 399 consid. 1.2) qualora il valore di lite raggiunga fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; DTF 133 III 399 consid. 1.3). Se - come nel presente caso - quest'ultimo requisito non è adempiuto, il ricorso in materia civile è ammissibile se solleva una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). La ricorrente non pretende che ciò sia il caso. A ragione ha adito la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF), la cui ammissibilità non pone problemi, siccome il gravame è stato interposto tempestivamente (art. 117 combinato con l'art. 100 cpv. 1 e con l'art. 46 cpv. 1 lett. a LTF) dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 115 LTF) contro una decisione finale (art. 117 combinato con l'art. 90 LTF; DTF 133 III 399 consid. 1.4) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 114 con rinvio all'art. 75 LTF).
1.2. Si pone il problema della rappresentanza della ricorrente da parte dell'avv. B.________. Quest'ultima è stata sospesa dall'esercizio dell'avvocatura con effetto dal 15 ottobre 2016 al 15 aprile 2017; attualmente, ella non è pertanto valido rappresentante della ricorrente. Si tratta, certo, di un fatto nuovo, intervenuto successivamente alla decisione impugnata, e addirittura all'inoltro del ricorso; tuttavia, visto che è fatto suscettibile di esplicare effetti sulla ricevibilità del gravame, di esso va eccezionalmente tenuto conto (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 136 III 123 consid. 4.4.3; BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, n. 20 ad art. 99 LTF).
Secondo dottrina e giurisprudenza, gli atti processuali compiuti dal falsus procurator sono nulli ex tunce non vengono tenuti in alcuna considerazione (LAURENT MERZ, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, n. 43 ad art. 40 LTF; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, 1990, pag. 159 seg.). Questa conseguenza appare ovvia nel caso in cui il rappresentante fosse sin dall'inizio privo di legittimazione: trascorso senza esito un termine per sanare il vizio (art. 42 cpv. 5 LTF; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, n. 58 ad art. 42 LTF; n.13 ad art. 40 LTF), l'allegato da lui redatto e inoltrato verrà estromesso dall'incarto, ed il ricorso considerato inammissibile. Per contro, qualora la legittimazione del rappresentante venga meno in corso di procedura - ad esempio a seguito della revoca del mandato da parte del cliente -, non vi è ragione evidente per negare ogni validità ad atti processuali compiuti fino a quel momento: ne è corollario l'obbligo, per il nuovo patrocinatore, rispettivamente per la parte stessa, di riprendere l'incarto nello stato in cui esso si è sviluppato in precedenza sotto la gestione del suo predecessore.
Il presente caso presenta una forte similitudine con la revoca del mandato pendente ricorso e va allora trattato in maniera analoga. Di conseguenza, va ritenuto preliminarmente che - sotto ovvia riserva dell'adempimento dei requisiti di motivazione esaminati di seguito - il ricorso formulato dall'avv. B.________ a nome e per conto della ricorrente permane valido. Per contro, a partire dal 15 ottobre 2016 l'avv. B.________ non rappresenta più A.________; la presente decisione verrà pertanto intimata alla ricorrente personalmente (POUDRET, op. cit., pag. 160). Non sussistendo per la ricorrente alcuna ulteriore incombenza processuale, ci si può esimere dall'assegnarle un termine al fine di determinarsi sull'opportunità di designare un nuovo patrocinatore e si può invece procedere con l'esame del ricorso.
1.3. Con il medesimo allegato ricorsuale, la ricorrente insorge contro altre due decisioni dell'autorità giudiziaria superiore cantonale, aventi per oggetto il rigetto definitivo della sua opposizione contro due ulteriori precetti esecutivi fatti spiccare dall'ente pubblico. Come già in sede cantonale, anche avanti al Tribunale federale le tre decisioni sono trattate in tre procedimenti separati. La loro congiunzione, chiesta dalla ricorrente in virtù della loro "stretta interdipendenza", non appare infatti opportuna, posto che le decisioni non traggono origine dalla medesima fattispecie, le parti non sono le medesime, e le obiezioni sollevate, seppur tutte di natura processuale, poggiano su motivazioni diverse (art. 71 LTF in relazione con l'art. 24 cpv. 2 PC; DTF 131 V 59 consid. 1 con rinvio).
1.4. Con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se la parte ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 LTF combinato con l'art. 106 cpv. 2 LTF). Ciò significa che essa deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che misura sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2). Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti stabiliti dall'autorità inferiore, che può rettificare o completare d'ufficio se il loro accertamento è avvenuto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 116 LTF (art. 118 cpv. 1 e 2 LTF).
2.
2.1. Il Tribunale di appello, richiamati i principi processuali e sostanziali applicabili e riassunto il giudizio di prima sede, ha in primo luogo confutato la censura di nullità della decisione del Giudice di pace a causa della pretesa incapacità di stare in lite dello Stato del Cantone Ticino e del difetto di legittimazione del suo rappresentante: spiegati, con dovizia di rimandi dottrinali e alle norme di diritto pubblico applicabili, la nozione di corporazione di diritto pubblico e la sua pertinenza ai Cantoni nonché il potere della Divisione delle contribuzioni/Ufficio esazione e condoni quale autorità competente per l'incasso dell'imposta cantonale, il Tribunale di appello ha ricordato che nessuna procura andava prodotta, essendo essa necessaria solo in presenza di una rappresentanza contrattuale e che il firmatario dell'istanza di rigetto dell'opposizione era debitamente autorizzato, per concludere che dal punto di vista dei presupposti processuali, il giudizio del Giudice di pace non era in alcun modo carente.
2.2. Come anticipato (supra consid. 1.3), la ricorrente propone il medesimo allegato ricorsuale per i tre incarti che la concernono, senza darsi la pena di distinguere quali obiezioni e censure siano dirette contro quale decisione. Sussistono fieri dubbi che tale modo di procedere sia conforme alle esigenze di precisione e chiarezza richieste dai combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF, e che di conseguenza il gravame meriti di essere esaminato nel merito; la questione può rimanere indecisa, poiché il ricorso - come si vedrà - va comunque respinto (nella misura della sua ammissibilità).
Avanti al Tribunale federale, con riferimento alla posizione procedurale dello Stato del Cantone Ticino ella persiste poi a obiettare che nessuna procura sarebbe mai stata prodotta assieme all'istanza di rigetto dell'opposizione. Inoltre, le " unità amministrative" preposte a rappresentare lo Stato del Cantone Ticino sarebbero sprovviste di personalità giuridica, e non potrebbero essere paragonate al consiglio di amministrazione di una società anonima.
2.3. Riguardo alla capacità di essere parte dello Stato del Cantone Ticino, la ricorrente assume una posizione ambigua: a distanza di poche righe ne contesta e poi ne ammette la personalità giuridica. Se da intendersi come censura, essa è inammissibile in quanto contraddittoria. Per quanto attiene alla capacità processuale dello Stato del Cantone Ticino nonché alla rappresentanza dello stesso ad opera della Divisione delle contribuzioni/Ufficio esazione e condoni, la ricorrente formula critiche generiche e superficiali, senza veramente confrontarsi con la dovuta puntualità (combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF; supra consid. 1.4) con le dettagliate e documentate considerazioni del Tribunale di appello. Non discute in particolare l'assunto che una procura sia necessaria solo in caso di rappresentanza contrattuale, mentre l'affermazione secondo cui il Cantone avrebbe dovuto esibire anche evidenza documentale che esso ha validamente delegato l'Ufficio esazione e condoni è doppiamente inammissibile: nuova, non revoca motivatamente in dubbio la sufficienza delle basi legali menzionate dai Giudici cantonali, né spiega quale ulteriore evidenza potesse essere richiesta. La critica ricorsuale rivolta contro il riferimento al consiglio di amministrazione della società anonima - che i Giudici cantonali hanno peraltro addotto a mero titolo esemplificativo - non fa menzione di una norma disattesa di rango costituzionale, né di una disposizione legale di altro rango che sarebbe stata applicata in maniera lesiva del divieto dell'arbitrio. Contrariamente a quanto asserisce la ricorrente, l'eventuale errata applicazione di norme di rango legislativo non rende la decisione impugnata automaticamente arbitraria.
Le censure di natura processuale sollevate dalla ricorrente contro il modo di procedere dello Stato del Cantone Ticino si appalesano di conseguenza inammissibili.
3.
Nel merito, la ricorrente eccepisce la prescrizione della pretesa fiscale.
3.1. Il Tribunale di appello ha rigettato l'eccezione di prescrizione prevista invero all'art. 81 cpv. 1 LEF. Ha ribadito quanto già constatato dal Giudice di pace, ovvero che la società assicurativa che gestiva gli averi previdenziali della ricorrente aveva emesso il relativo conteggio il 1° gennaio 2008, precisando che la sua prestazione di vecchiaia veniva a scadere in quella data. Questi fatti cadono nel periodo fiscale (anno civile, art. 50 cpv. 2 della legge tributaria del Cantone Ticino del 21 giugno 1994 [LT; RL 10.2.1.1]) 2008. Poiché giusta l'art. 193 cpv. 1 LT la prescrizione quinquennale del diritto di tassare inizia a decorrere dalla fine del periodo fiscale pertinente, essa ha iniziato a decorrere il 31 dicembre 2008 per scadere il 31 dicembre 2013. Ne ha concluso che il diritto di tassare non era prescritto al momento in cui la decisione di tassazione è stata emessa (il 24 maggio 2013).
3.2. La ricorrente, nata il 10 dicembre 1943, pretende che in quella medesima data dell'anno 2007 sarebbe maturato il suo diritto al capitale previdenziale. L'art. 193 cpv. 1 LT fa decorrere la prescrizione dalla fine del periodo fiscale; pertanto, il termine quinquennale di prescrizione decorrerebbe dalla fine dell'anno 2007, sicché la pretesa fiscale era già prescritta quando è stata emessa la decisione di tassazione (il 24 maggio 2013). Il giudizio impugnato violerebbe "il chiaro ed inequivocabile testo dell'art. 193 cpv. 1 LT" e sarebbe sprovvisto di qualsivoglia "supporto logico-normativo"; esso configurerebbe pertanto un'arbitraria applicazione del diritto cantonale. Inoltre, esso poggerebbe anche su una violazione del diritto della ricorrente ad una decisione motivata, non avendo i Giudici cantonali addotto le ragioni alla base della propria conclusione né tenuto conto delle sue obiezioni.
3.3. Va in primo luogo respinta con decisione la censura di violazione del diritto della ricorrente ad una decisione motivata (art. 29 cpv. 2 Cost.; sul concetto v. DTF 141 III 28 consid. 3.2.4 con rinvii) : il riassunto della motivazione della sentenza impugnata (supra consid. 3.1) lascia chiaramente trasparire il ragionamento seguito dall'autorità giudiziaria cantonale ed ha permesso senz'altro alla ricorrente di formulare le proprie censure. Nel merito, poi, questo ragionamento non pare scaturire da un'applicazione arbitraria delle norme cantonali invocate: certo non è inficiato dalle apodittiche e generiche considerazioni ricorsuali riferite all'asseritamente chiaro e inequivocabile testo di legge, o all'assenza di un non meglio precisato "supporto logico-normativo". Comunque, constatato in fatto dalla Corte cantonale - sulla scorta di un corrispondente conteggio della società assicurativa - che la prestazione previdenziale della ricorrente era venuta a scadenza il 1° gennaio 2008, e posto che tale data cade senza possibile discussione nell'anno civile 2008, a sua volta periodo fiscale determinante, era arduo per l'autorità inferiore giungere ad una conclusione diversa da quella qui impugnata.
Nei ridotti limiti della sua ricevibilità, l'eccezione di prescrizione della pretesa fiscale è infondata.
4.
Il ricorso si rivela, in conclusione, infondato nella ridotta misura della sua ammissibilità. Manifestamente privo di possibilità di successo sin dall'inizio, per il presente gravame non può essere concesso alla ricorrente il beneficio dell'assistenza giudiziaria (art. 64 cpv. 1 LTF). Tassa e spese di giudizio restano pertanto a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF), ma possono essere ridotte in considerazione della sua situazione economica palesemente difficile.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
La domanda di congiunzione delle cause 5D_70/2016, 5D_71/2016 e 5D_72/2016 è respinta.
2.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
3.
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.
4.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
5.
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 8 dicembre 2016
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Escher
La Cancelliera: Antonini