Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img] |
|
|
9C_482/2016 {T 0/2}
|
|
|
Sentenza del 22 dicembre 2016
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali Glanzmann, Presidente,
Parrino, Moser-Szeless,
Cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Marco Probst,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione invalidità
del Cantone Ticino,
Via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 1° giugno 2016.
Fatti:
A.
A.________, nata nel 1953, da ultimo attiva quale medico-psichiatra assistente ha inoltrato nel mese di agosto 2011 una domanda di prestazioni AI per adulti. L'Ufficio AI del Cantone Ticino (di seguito: UAI) ha attuato gli accertamenti medico amministrativi del caso, segnatamente ha fatto esperire una perizia pluridisciplinare - con consulti di natura reumatologica, neurologica e psichiatrica - presso il Servizio Accertamento Medico (di seguito: SAM), volta principalmente alla valutazione dell'abilità lavorativa dell'assicurata nella sua professione di medico assistente in psichiatria e medicina interna e in altre attività adeguate. Con referto del 15 aprile 2013 i periti hanno complessivamente concluso per un'incapacità lavorativa del 100 % dal 28 marzo 2011 (spondilodiscite) mentre dal 1° novembre 2011 la sua capacità lavorativa era del 65 % nel suo ultimo impiego (riduzione del 35 % per motivi psichiatrici), come globalmente pure del 65 % in un lavoro adatto rispettoso dei limiti descritti). Con progetto di decisione del 29 maggio 2013 l'UAI ha negato il diritto a una rendita d'invalidità. A seguito delle osservazioni della ricorrente del 1° luglio 2013 e del successivo complemento di perizia SAM del 19 luglio 2013, l'UAI con decisione del 27 agosto 2013 ha confermato l'assenza del diritto a prestazioni dall'assicurazione invalidità.
B.
Il 4 ottobre 2013 A.________ si è aggravata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino al quale ha sostanzialmente chiesto che le venga riconosciuta una rendita d'invalidità. La Corte cantonale, preso atto delle divergenze tra la perizia SAM e il relativo complemento e le diverse perizie private allegate, ha incaricato l'Ärztliches Begutachtungs-Institut (di seguito: ABI) di eseguire una perizia multidisciplinare, con valutazione psichiatrica, reumatologica, neurologica e neuropsicologica. Preso atto del referto peritale dell'11 agosto 2015 (in particolare, in estrema sintesi, i periti l'hanno ritenuta totalmente inabile in attività pesanti-medio pesanti, peraltro da lei mai svolte, mentre in attività leggere fino a medio-pesanti, come quella di medico abitualmente esercitata, l'abilità lavorativa è stata riconosciuta del 100 %; delle susseguenti osservazioni del 22 ottobre 2015, come pure delle ulteriori delucidazioni - concretamente quelle del 5 novembre 2015, del 24 novembre 2015 e del 26 gennaio 2016- la Corte cantonale con giudizio del 1° giugno 2016 ha respinto il gravame.
C.
L'8 luglio 2016 (timbro postale) A.________ inoltra un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale cui chiede, in via principale l'annullamento del giudizio impugnato e il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità, in via subordinata una mezza rendita, mentre in via "ulteriormente subordinata" la retrocessione dell'incarto all'UAI per nuovi accertamenti.
Diritto:
1.
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF . Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF; cfr. tuttavia l'eccezione del cpv. 2), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Per contro, in linea di principio, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti eseguito dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.) o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).
2.
2.1. Oggetto del contendere è il diritto di A.________ a una rendita dall'assicurazione invalidità.
2.2. Nei considerandi del giudizio impugnato, la Corte cantonale ha già esposto le norme disciplinanti la materia, rammentando in particolare i presupposti cui è subordinato il diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità, il valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili. A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.
3.
3.1. La ricorrente, dopo aver premesso che "essendo, a mente della giurisprudenza, riconosciuto pieno valore probatorio sia alle valutazione dei sanitari del SAM sia a quelle degli esperti dell'ABI", rimprovera principalmente al Tribunale cantonale "di essersi fondato del modo del tutto acritico, rasentando l'arbitrarietà, sulle risultanze della perizia giudiziaria pluridisciplinare ABI senza indicare esaustivamente per quali motivi la perizia pluridisciplinare ordinata dall'UAI non poteva essere considerata ai fini di statuire sul ricorso interposto in prima istanza giudiziaria" (ricorso, pag. 6).
3.2. La censura della ricorrente non merita accoglimento in quanto la giurisprudenza riconosce si, a certe condizioni, un valore probante ai referti peritali affidati dagli organi dell'AI, come pure a quelli giudiziari (cfr. consid. 2.2). Incontestata però nel caso concreto è la circostanza che si è giunti alla necessità della perizia giudiziaria multidisciplinare in considerazione delle sostanziali divergenze tra quanto riscontrato nella perizia del SAM e quanto invece nelle perizie private allegate dalla ricorrente (cfr. a tal proposito DTF 135 V 465 consid. 4.6 pag. 471). Considerato il potere d'esame limitato del Tribunale federale sulle questioni di fatto (cfr. consid. 1), non gli compete di procedere nuovamente all'apprezzamento delle prove amministrate, segnatamente ricercare i motivi eventuali per i quali il giudizio impugnato dovrebbe essere annullato, ma spetta alla ricorrente indicare mediante argomentazione precisa, le ragioni per le quali l'apprezzamento dell'autorità cantonale sarebbe arbitrario (cfr. fra tante, sentenza 9C_159/2013 del 22 luglio 2013 consid. 4.3). Nel caso in rassegna la ricorrente si limita a riportare opinioni differenti e non vi è motivo per ritenere che il Tribunale cantonale abbia commesso arbitrio fondando il proprio giudizio sugli esiti della perizia giudiziaria ABI, che per quanto qui di rilevo ha concluso per una capacità lavorativa completa nella precedente attività lavorativa svolta.
3.3.
3.3.1. Le critiche della ricorrente in merito alle controversie sulla sua situazione valetudinaria si richiamano principalmente alle considerazioni espresse dai medici curanti successivamente al giudizio cantonale, come pure a quelle formulate nella sua qualità di medico. Tali documenti non possono essere considerati nel quadro della presente procedura in quanto allestiti dopo il giudizio impugnato (cosiddetti "echte Noven") e pertanto inammissibili (art. 99 cpv. 1 LTF; cfr. fra tante, sentenza 9C_280/2015 del 6 giugno 2016 consid. 4.3.2; DTF 139 III 120 consid. 3.1.2. pag. 123). Inoltre, l'argomentazione del rappresentante legale della ricorrente di voler riprendere, facendoli propri, gli argomenti dei medici curanti, nel caso in cui appunto questa Corte li avesse preliminarmente esclusi in virtù dell'art. 99 cpv. 1 LTF, non merita tutela in quanto, oltre a essere questioni mediche esulanti dalla sua competenza, non è possibile considerare quanto in precedenza escluso.
3.3.2. Contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, alla Corte cantonale non possono essere rimproverate violazioni del diritto di essere sentito, segnatamente per non aver preso posizione su gran parte dei quesiti peritali posti, per non aver distinto tra la richiesta di far eseguire una superperizia a seguito delle obiezioni sollevate sulla perizia ABI e quella di completare tale perizia, come per non aver preso posizione su tutti gli aspetti medici illustrati in modo esaustivo nei rapporti prodotti dai medici curanti. Infatti, il diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. non impedisce all'autorità di rinunciare a svolgere atti d'istruzione se, fondandosi su un apprezzamento coscienzioso delle prove (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3a pag. 352), è convinta che i fatti siano stati provati secondo il grado della verosimiglianza preponderante e nessun provvedimento probatorio supplementare possa modificare un tale apprezzamento (sull'apprezzamento anticipato delle prove cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.3 pag. 236 con riferimenti). Ora, nella fattispecie, i giudici di prime cure, condividendo quanto stabilito nella perizia ABI, hanno rinunciato a procedere ad altre misure d'istruzione, come pure a far allestire una superperizia in quanto hanno ritenuto gli elementi d'ordine medico sufficienti. La Corte cantonale poteva dunque, senza arbitrio, considerare la situazione medica chiara e non necessitante di accertamenti aggiuntivi, l'incarto contenendo già le indicazioni necessarie ai fini decisionali.
3.3.3. Infine, per quanto attiene al calcolo del grado d'invalidità la ricorrente sostiene che se dalla valutazione medica rivendicata dovesse emergere che non sia più esigibile la professione di medico, il metodo del raffronto dei redditi usato dall'amministrazione sarebbe errato. Tale censura formulata peraltro in forma di ipotesi, non merita accoglimento. La Corte cantonale ritiene infatti a ragione che la ricorrente è abile al 100 % come medico, rendendo superfluo l'esame del raffronto dei redditi.
4.
In esito alle suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto secondo la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF come manifestamente infondato.
5.
Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 22 dicembre 2016
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Glanzmann
La Cancelliera: Cometta Rizzi