BGer 4D_89/2016 |
BGer 4D_89/2016 vom 04.01.2017 |
{T 0/2}
|
4D_89/2016
|
Sentenza del 4 gennaio 2017 |
I Corte di diritto civile |
Composizione
|
Giudice federale Kiss, Presidente,
|
Cancelliere Piatti.
|
Partecipanti al procedimento |
A.________,
|
ricorrente,
|
contro
|
B.________,
|
patrocinata dall'avv. Alfredo Berta,
|
opponente.
|
Oggetto
|
espulsione,
|
ricorso contro la sentenza emanata il 7 novembre 2016 dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
|
Considerando: |
che il 17 dicembre 2015 il Pretore del distretto di Vallemaggia ha respinto la petizione con cui A.________ (conduttore) aveva chiesto l'accertamento della nullità della disdetta notificatagli da B.________ (locatrice) e la protrazione rispettivamente il rinnovo del contratto di locazione di un rustico;
|
che l'8 giugno 2016 la Camera civile dei reclami del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, il rimedio proposto dal conduttore contro la decisione pretorile e che il 22 agosto 2016 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso in materia civile inoltrato contro la sentenza di seconda istanza;
|
che il 30 settembre 2016 il predetto Pretore, in accoglimento dell'istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti presentata dalla locatrice, ha ordinato l'espulsione di A.________ dal rustico;
|
che con sentenza 7 novembre 2016 la Camera civile dei reclami ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, un reclamo introdotto da A.________ contro l'appena menzionata decisione;
|
che A.________ chiede, con ricorso del 20 dicembre 2016 al Tribunale federale, l'annullamento della sentenza cantonale e l'accertamento dell'inefficacia della disdetta rispettivamente del rinnovo della locazione, nonché di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
|
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
|
che la sentenza impugnata non è suscettiva di un ricorso in materia civile, il valore di lite non raggiungendo la soglia prevista dall'art. 74 cpv. 1 LTF per l'inoltro di un tale rimedio di diritto, ragione per cui rimane unicamente aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale;
|
che con questo rimedio può solo essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF);
|
che pertanto nel gravame, pena la sua inammissibilità, occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1);
|
che tali requisiti non sono adempiuti nella fattispecie, poiché invano si cerca nel ricorso una qualsiasi censura riferita alla sentenza impugnata con cui viene fatta valere una violazione di diritti costituzionali, il ricorrente limitandosi a dilungarsi sulla questione, peraltro già definitivamente decisa in modo a lui sfavorevole, della pretesa inefficacia della disdetta;
|
che in queste circostanze il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF);
|
che così stando le cose, la domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente, indipendentemente dalla sua pretesa indigenza, va respinta, facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF);
|
che le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
|
per questi motivi, la Presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
|
2. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
|
3. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
|
4. Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
|
Losanna, 4 gennaio 2017
|
In nome della I Corte di diritto civile
|
del Tribunale federale svizzero
|
La Presidente: Kiss
|
Il Cancelliere: Piatti
|