Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
6B_1357/2016
Sentenza del 25 gennaio 2017
Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Denys, Presidente,
Eusebio, Jacquemoud-Rossari,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. dott. Carlo Postizzi,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Ricettazione,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 26 ottobre 2016 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Con sentenza del 13 maggio 2015 il Giudice della Pretura penale ha dichiarato A.________ autore colpevole di ricettazione, per avere acquistato da B.________ per fr. 2'743.80 (secondo una fattura dell'11 gennaio 2005) parte del mobilio di un esercizio pubblico di Lugano, sapendo o perlomeno dovendo presumere che i beni ceduti erano stati ottenuti dal venditore mediante un reato contro il patrimonio, in particolare tramite un'appropriazione indebita commessa ai danni del proprietario C.________.
Accertata una violazione del principio di celerità, il Giudice ha condannato l'imputato alla pena pecuniaria di dieci aliquote giornaliere di fr. 90.-- ciascuna, per complessivi fr. 900.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, nonché al pagamento di una multa di fr. 180.-- e degli oneri processuali.
B.
Adita dall'imputato, la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ha respinto l'appello con sentenza del 26 ottobre 2016. Ha di conseguenza confermato il giudizio di primo grado ed ha respinto l'istanza di indennizzo ai sensi dell'art. 429 CPP presentata dall'accusato, ponendo inoltre a suo carico gli oneri processuali d'appello.
C.
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di essere prosciolto dall'imputazione di ricettazione. Fa valere la violazione del divieto dell'arbitrio e dell'art. 160 CP. Il ricorrente rimprovera in sostanza alla CARP di avere arbitrariamente omesso di considerare determinati fatti che avrebbero permesso di concludere che, al momento dell'acquisto, egli non sapeva né doveva presumere che il mobilio oggetto della compravendita era stato ottenuto dal venditore mediante un reato contro il patrimonio.
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
Diritto:
1.
Presentato dall'imputato, che ha partecipato alla procedura dinanzi alla precedente istanza, le cui conclusioni sono state disattese (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF), e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e sotto i citati aspetti ammissibile.
2.
2.1. Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di non avere accertato che nell'ambito del contratto di compravendita dell'esercizio pubblico, concluso tra il precedente proprietario (C.________) e la società D.________SA (in cui B.________ deteneva una partecipazione), le parti avrebbero pattuito una riserva di proprietà sull'inventario del locale: questa garanzia non sarebbe tuttavia stata iscritta nel pubblico registro presso l'Ufficio di esecuzione. Secondo il ricorrente, l'accertamento della mancata iscrizione sarebbe determinante giusta l'art. 97 LTF per l'esito del giudizio, siccome dimostrebbe che D.________SA sarebbe divenuta proprietaria del mobilio, ciò che escluderebbe un'appropriazione indebita ai danni di C.________ e conseguentemente l'adempimento del reato di ricettazione da parte del ricorrente.
2.2. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Occorre al proposito rendere verosimile che il difetto sarebbe suscettibile di avere un'influenza sul risultato della procedura, vale a dire che la decisione sarebbe stata diversa se i fatti fossero stati accertati conformemente al diritto (DTF 134 V 53 consid. 3.4). Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto, ossia arbitrario (DTF 137 III 226 consid. 4.2; 133 II 249 consid. 1.2.2), il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 136 II 304 consid. 2.5).
2.3. La Corte cantonale ha accertato che nel verbale d'interrogatorio del 21 aprile 2006 B.________ ha ammesso di essersi appropriato di beni non suoi e di avere lasciato credere al ricorrente di essere il proprietario dell'inventario dell'esercizio pubblico. Ha inoltre accertato che in relazione a tali fatti B.________ è stato ritenuto autore colpevole di appropriazione indebita (art. 138 CP) con un decreto di accusa nel frattempo cresciuto in giudicato. Questi accertamenti non sono contestati dal ricorrente, tantomeno sono censurati d'arbitrio conformemente all'art. 106 cpv. 2 LTF. Essi sono quindi vincolanti per il Tribunale federale (cfr. 105 cpv. 1 LTF) e avvalorano la conclusione della CARP secondo cui il reato patrimoniale preliminare alla ricettazione è chiaramente dato. Risulta in effetti stabilito in modo univoco che, a prescindere dall'iscrizione di un'eventuale garanzia nell'apposito registro, B.________ si è appropriato indebitamente del mobilio, vendendolo al ricorrente pur non potendo disporne liberamente. In tali circostanze, l'accertamento relativo alla pretesa mancata iscrizione di una riserva di proprietà nel registro pubblico non riveste un'importanza decisiva e non muterebbe l'esito del giudizio. Ne segue che in quanto ammissibile, la censura si appalesa infondata.
3.
3.1. Il ricorrente sostiene che la Corte cantonale avrebbe omesso a torto di accertare che B.________ non era soltanto uno dei tre "soci-azionisti" di D.________SA, ma ne era anche organo di fatto. Nell'ambito della vendita del mobilio incriminato, questi si sarebbe infatti presentato al ricorrente come rappresentante della società. Richiama al riguardo alcune deposizioni testimoniali da cui risulterebbe che B.________ sarebbe stato praticamente il gestore dell'esercizio pubblico e sostiene che, sulla base di tali elementi, avrebbe potuto oggettivamente dedurre l'esistenza di un rapporto di rappresentanza tra il venditore e la società.
3.2. Ciò che l'autore sapeva, voleva o ha preso in considerazione sono questioni di fatto (DTF 130 IV 58 consid. 8.5 e rinvii), che vincolano di principio questa Corte, tranne quando i fatti sono stati accertati in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (cfr. art. 105 LTF). È per contro una questione di diritto, quella di sapere se, sulla base dei fatti accertati, la conclusione circa l'esistenza del dolo eventuale sia giustificata (DTF 135 IV 152 consid. 2.3.2).
3.3. La Corte cantonale ha richiamato le dichiarazioni del ricorrente nei diversi verbali d'interrogatorio, precisando che i suoi tentativi al dibattimento di primo grado di sminuire le sue ammissioni dinanzi alla polizia risultavano vani. Ha inoltre considerato il fatto ch'egli conosceva B.________ e lo aveva definito un faccendiere che non gli aveva nemmeno rimborsato un prestito di denaro. I giudici cantonali hanno altresì stabilito che il ricorrente sapeva che la vendita dei mobili avveniva in un contesto di fallimento della società titolare dell'esercizio pubblico. Parimenti egli era a conoscenza del fatto che vi erano altri soci, ai quali la vendita avrebbe dovuto essere sottaciuta, sicché trattando unicamente con B.________, che non disponeva di un diritto di firma, il rischio di un'operazione illecita sarebbe stato concreto. La Corte cantonale ha infine considerato che la differenza tra il prezzo concordato (circa fr. 4'000.--) e quello inizialmente chiesto da B.________ (fr. 17'000.--) avrebbe dovuto far sorgere dubbi al ricorrente, a maggior ragione ove si consideri il tenore della ricevuta sottoscritta a nome della E.________SA, di cui parimenti B.________ non disponeva del diritto di firma.
Sulla base di tutti questi elementi, la precedente istanza ha concluso che, al momento in cui ha accettato di acquistare da B.________ il mobilio in questione, il ricorrente doveva non soltanto nutrire dubbi, ma addirittura essere certo che a monte della compravendita vi fosse un reato di natura patrimoniale. Gli ha quindi rimproverato che, decidendo comunque di perfezionare l'acquisto, egli ha assunto il rischio di realizzare il reato di ricettazione.
3.4. In questa sede il ricorrente trascura la portata delle sue dichiarazioni rilasciate in sede di inchiesta dinanzi alla polizia e non si confronta puntualmente con l'insieme degli elementi presi in considerazione dalla Corte cantonale. Non spiega in particolare, con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF, per quali ragioni gli esposti accertamenti e le relative valutazioni sarebbero manifestamente insostenibili, in chiaro contrasto con gli atti, fondati su una svista manifesta o in urtante contraddizione con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 142 II 355 consid. 6; 134 I 140 consid. 5.4; 132 III 209 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1). Insistendo essenzialmente sul ruolo di B.________ in apparenza quale organo di fatto della società e di gestore dell'esercizio pubblico, il ricorrente omette di considerare la valutazione globale degli elementi su cui la Corte cantonale ha fondato il giudizio di colpevolezza. Non sostanzia quindi arbitrio alcuno.
3.5. In tali circostanze, non occorre rivenire sulla conclusione della Corte cantonale che ha ritenuto realizzato il reato di ricettazione nella forma del dolo eventuale. Laddove accenna ad una violazione dell'art. 160 CP, il ricorrente si scosta infatti dagli accertamenti della Corte cantonale, come visto vincolanti per il Tribunale federale.
4.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 25 gennaio 2017
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Denys
Il Cancelliere: Gadoni