BGer 6B_1080/2016
 
BGer 6B_1080/2016 vom 08.02.2017
6B_1080/2016
 
Sentenza dell'8 febbraio 2017
 
Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Denys, Presidente,
Eusebio, Rüedi,
Cancelliera Ortolano Ribordy.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Rossano Bervini,
ricorrente,
contro
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
2. B.B.________,
patrocinato dall'avv. Luca Marcellini,
3. C.________ SA,
patrocinata dall'avv. René Juri,
opponenti.
Oggetto
Decreto di abbandono (omicidio colposo),
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 17 agosto 2016 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Fatti:
A. Il 15 gennaio 2012 D.B.________, nato nel 2001, si trovava con il padre, B.B.________, presso la stazione sciistica di X.________. Percorrendo la pista n. 3, classificata nera, D.B.________, perso il controllo degli sci e scivolato su una discesa molto ripida, è finito contro un cumulo di neve posto a lato della pista ed è deceduto.
B. In relazione a questo evento è stato avviato un procedimento penale a carico di B.B.________ e di C.________ SA, società che gestisce gli impianti sciistici di X.________, per titolo di omicidio colposo. A.________, madre della vittima, si è costituita accusatrice privata. Il 14 marzo 2016, terminata l'istruzione, il Procuratore pubblico ha decretato l'abbandono del procedimento, motivato nei confronti della società dall'assenza di indizi di violazione di norme di condotta da parte dei suoi responsabili che possa essere considerata causale all'incidente e nei confronti di B.B.________ dalle gravi conseguenze del suo atto che giustificano l'applicazione dell'art. 54 CP.
C. Adita da A.________, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ne ha respinto il reclamo con sentenza del 17 agosto 2016. In breve, ha confermato l'assenza di qualsiasi violazione di norme di condotta nella gestione della pista, in causalità con l'incidente, imputabile alla società. Ha invece riconosciuto in capo a B.B.________ una violazione dell'obbligo di sicurezza, tutelando l'abbandono del procedimento nei suoi confronti alla luce dell'art. 54 CP.
D. Contro questo giudizio A.________ si aggrava al Tribunale federale con un ricorso in materia penale, postulandone l'annullamento e il rinvio degli atti al Ministero pubblico affinché, previa completazione dell'istruttoria, emani un decreto di accusa nei confronti degli autori responsabili del reato di omicidio colposo. Chiede inoltre di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
 
Diritto:
 
Erwägung 1
1.1. Presentato nei termini legali (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF), il ricorso è diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF). L'impugnativa appare sotto i citati aspetti ammissibile.
1.2. Giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità di ultima istanza cantonale ha diritto di interporre ricorso in materia penale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili. Costituiscono tali pretese quelle desumibili direttamente dal reato, fondate sul diritto civile e conseguentemente dedotte ordinariamente innanzi ai tribunali civili, ossia principalmente le pretese di riparazione del danno e del torto morale ai sensi degli art. 41 segg. CO (DTF 138 IV 86 consid. 3). In virtù dei combinati disposti degli art. 117 cpv. 3 e 122 cpv. 2 CPP, il diritto dei congiunti giusta l'art. 116 cpv. 2 CPP di costituirsi accusatori privati presuppone che facciano valere delle proprie pretese civili (DTF 139 IV 89 consid. 2.2 pag. 91). Spetta alla parte ricorrente dimostrare, conformemente alle esigenze di motivazione dell'art. 42 LTF, l'adempimento delle condizioni poste alla legittimazione ricorsuale, riservati i casi in cui ciò sia deducibile direttamente e senza ambiguità tenuto conto dell'infrazione in questione (DTF 141 IV 1 consid. 1.1).
Nella fattispecie, la ricorrente si limita ad affermare che sarebbe evidente che l'abbandono del procedimento nei confronti di B.B.________ (di seguito: opponente 2) e di C.________ SA (di seguito: opponente 3) possa influire sul giudizio delle sue pretese civili. In quanto madre della vittima deceduta e considerata la natura dell'infrazione oggetto del procedimento penale (omicidio colposo ai sensi dell'art. 117 CP), la ricorrente ha di principio una pretesa propria a una riparazione giusta l'art. 47 CO. Questa considerazione può bastare a riconoscerle la legittimazione a ricorrere contro la conferma del decreto di abbandono nei confronti dell'opponente 3, atteso che a carico di quest'ultima non sono state ritenute violazioni di sorta, ciò che può effettivamente influire sul giudizio delle pretese civili. Meno evidente appare invece la questione in relazione all'opponente 2. La stessa insorgente rileva che la decisione impugnata accerterebbe pregiudizialmente la responsabilità di quest'ultimo per quanto occorso alla vittima. In simili circostanze, non si scorge e neppure è spiegato nel gravame in che modo la decisione impugnata possa influire sul giudizio delle pretese civili. L'adempimento dei presupposti di cui all'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF può in concreto rimanere irrisolto, perché, sia come sia, il ricorso risulta infondato.
 
Erwägung 2
2.1. La questione di sapere se un procedimento penale possa essere abbandonato dal pubblico ministero deve essere vagliata sulla base del principio "in dubio pro duriore", che deriva dal principio della legalità (art. 5 cpv. 1 Cost. e art. 2 cpv. 2 CPP unitamente agli art. 319 cpv. 1 e 324 CPP; DTF 138 IV 86 consid. 4.2). Esso comporta che, di massima, un abbandono o un non luogo a procedere non possono essere decretati se non quando appaia chiaramente che i fatti non sono punibili o le condizioni per il perseguimento penale non sono adempiute. In quest'ambito, il pubblico ministero e l'autorità di ricorso dispongono di un potere di apprezzamento che il Tribunale federale esamina con riserbo. Per contro, l'accusa dev'essere di principio promossa, nella misura in cui non entri in linea di conto l'emanazione di un decreto d'accusa, quando una condanna appaia più verosimile di un'assoluzione (DTF 138 IV 86 consid. 4.1.1; 137 IV 219 consid. 7.1-7.2 pag. 226 seg.). Ugualmente, quando le probabilità di assoluzione e di condanna appaiono equivalenti, di massima s'impone la promozione dell'accusa, in particolare se il reato è grave (v. DTF 138 IV 86 consid. 4.1.2; sentenza 1B_248/2012 del 2 ottobre 2012 consid. 2.6, in RtiD I-2013 pag. 160 segg.).
2.2. Si rende colpevole di omicidio colposo giusta l'art. 117 CP chiunque per negligenza cagiona la morte di una persona. Il reato presuppone il decesso di una persona, una negligenza e un nesso causale tra la negligenza e la morte (DTF 122 IV 145 consid. 3).
3. Per quanto concerne la posizione dell'opponente 3, la CRP ha dapprima elencato gli obblighi incombenti a chi gestisce una stazione sciistica con riferimento alle direttive della Commissione svizzera per la prevenzione degli infortuni su discese da sport sulla neve (SKUS) e alle direttive della Commissione delle questioni giuridiche relative alle discese da sport sulla neve dell'Associazione Funivie Svizzere (FUS). Ha quindi rilevato che il perito giudiziario non ha riscontrato alcuna carenza sotto il profilo della sicurezza della pista n. 3, precisando di non avere motivi per scostarsi dalle precise valutazioni peritali. In particolare risulta che il cumulo di neve demarcava e delimitava correttamente a valle la pista, era visibile agli utenti e rispondeva all'obbligo di sicurezza in quel punto. Il perito ha certo censurato l'assenza di segnalazione sui prospetti, sui cartelloni di orientamento e direttamente sulla pista del bivio tra il cosiddetto "dirupo" e la "stradina innevata". Questa mancanza non era tuttavia causale all'incidente, atteso che la vittima ha perso la padronanza degli sci e il controllo della velocità già prima della biforcazione: anche in presenza di una corretta segnalazione, non sarebbe stata in grado di curvare per imboccare la più facile "stradina innevata". La CRP ha poi osservato che le lesioni letali riportate non sono necessariamente riconducibili all'impatto contro il cumulo di neve, non avendo il medico legale escluso un'ipotesi traumatogenica alternativa. Ma quand'anche si dovesse ritenere un impatto letale contro il cumulo di neve, si dovrebbe concludere a un'interruzione del nesso causale tra una, comunque non riscontrata, negligenza nella gestione della pista e il fatale evento, a causa del comportamento assunto dalla vittima e da suo padre.
3.1. La ricorrente censura il rifiuto di accertamento pregiudiziale sulla necessità di una licenza edilizia per la gestione di una pista di sci, che ne definirebbe il tracciato tenendo conto della morfologia del terreno, nonché le condizioni da rispettare in presenza di una discesa molto ripida. Ritiene che non sarebbe sufficiente valutare la fattispecie solo sotto il profilo della sicurezza della pista n. 3, l'art. 59 cpv. 2 CO prevedendo esplicitamente una riserva a favore dei regolamenti di polizia concernenti la protezione delle persone e delle proprietà. In ogni modo, continua l'insorgente, in assenza di una verifica della legittimità edilizia e pianificatoria, la responsabilità del gestore della pista sarebbe addirittura accresciuta. Rileva in seguito che, per ammissione del direttore dell'opponente 3, il mucchio di neve non sarebbe stato creato quale misura protettiva. Benché il perito giudiziario sostenga la corretta messa in sicurezza del bordo pista, secondo la ricorrente, egli avrebbe frainteso la domanda formulatagli rispettivamente avrebbe fornito una risposta esatta a un quesito non postogli. Sarebbe evidente che il mucchio di neve costituirebbe una misura di sicurezza solo per gli utenti del tratto di pista che costeggia la parte inferiore del dirupo, ma non per quelli che percorrono quest'ultimo, per i quali sarebbe addirittura un ostacolo artificiale. L'insorgente rimprovera anche alla CRP la violazione del principio "in dubio pro duriore" nella misura in cui si scosterebbe dalle conclusioni del medico legale in merito alla causa più probabile delle lesioni della vittima, per ritenere quella meno plausibile. Si arrogherebbe pure le competenze del giudice penale, statuendo nel merito della causa e concludendo per l'interruzione del nesso causale tra un'ipotetica negligenza nella gestione della pista da parte dell'opponente 3 e il tragico evento.
3.2. Le critiche ricorsuali in merito alla verifica della necessità di una licenza edilizia, invero necessaria per la costruzione o modificazione (art. 22 LPT), e al cumulo di neve concernono la valutazione (anticipata) delle prove. In quest'ambito al giudice spetta un vasto margine di apprezzamento (DTF 141 IV 369 consid. 6.3) e il Tribunale federale interviene solo in caso di arbitrio (sulla nozione di arbitrio v. DTF 140 III 264 consid. 2.3 pag. 266). Al riguardo tuttavia l'insorgente non sostanzia arbitrio, sviluppando un'argomentazione sostanzialmente appellatoria che non adempie le severe esigenze di motivazione di cui all'art. 106 cpv. 2 LTF (su tali esigenze v. DTF 142 III 364 consid. 2.4 pag. 368). Continua anche in questa sede a sostenere il bisogno di un esame della fattispecie sotto il profilo pianificatorio, richiamando l'art. 59 cpv. 2 CO. Sennonché non pretende che eventuali regolamenti di polizia disciplinerebbero misure di sicurezza per la gestione di una pista sciistica diverse o superiori alle direttive SKUS e FUS, dettagliatamente esaminate dalla CRP. Tali direttive, seppur non costituiscano delle regole di diritto oggettivo, assumono secondo la giurisprudenza di questo Tribunale un'importante funzione di concretizzazione del contenuto dell'obbligo di garantire la sicurezza (DTF 130 III 193 consid. 2.3, v. pure sentenza 6B_659/2008 del 25 novembre 2008 consid. 2.2). In merito, risulta dal rapporto redatto l'indomani del tragico incidente dall'esperto delle FUS che la pista in cui è avvenuto è ripida, ma comunque rientrante nella nozione di pista nera. Con protocollo d'esame del 13 febbraio 2012 le FUS hanno del resto riconosciuto il rispetto da parte dell'opponente 3 di tutti "i criteri obbligatori negli ambiti di demarcazione e sicurezza". In simili circostanze la CRP poteva, senza incorrere nell'arbitrio, rifiutare di assumere la prova volta a delucidare la fattispecie sotto il profilo pianificatorio.
Il perito giudiziario, da parte sua, ha concluso che la responsabilità dell'incidente non poteva essere attribuita all'opponente 3. Ha precisato che il mucchio di neve rispondeva all'obbligo di sicurezza in quel punto. Al proposito la ricorrente pretende che tale affermazione risulti da un fraintendimento del quesito posto, rispettivamente costituisca una risposta a una domanda non formulata. L'obiezione è incomprensibile: non si scorge, né è spiegato, in cosa consista il preteso fraintendimento, non potendo manifestamente dipendere dal semplice fatto di dare una risposta diversa da quella attesa da una parte. Reiterando che il cumulo di neve costituiva un ostacolo per gli utenti che scendevano dal "dirupo" e non una misura di sicurezza, l'insorgente si limita semplicemente a contrapporre la sua opinione alle risultanze peritali, senza addurre circostanze che ne minino la concludenza e che avrebbero dovuto condurre la CRP a scostarsene. In particolare non pretende che al perito non fosse nota la dinamica degli eventi qui in discussione e ignorasse che la vittima è transitata per il "dirupo" e ha terminato la sua corsa contro il cumulo di neve. Ciò nonostante egli ha comunque concluso per una corretta misura di sicurezza. Come rettamente osservato dalla CRP, nulla muta il motivo per cui l'opponente 3 ha creato suddetto cumulo, di modo che non giova all'insorgente addurre che esso non è stato formato per uno scopo protettivo. Quel che conta è che per il perito il cumulo di neve costituiva una valida misura di sicurezza. Non si scorge poi come la dichiarazione dell'opponente 2 citata nel gravame, secondo cui il decesso non sarebbe occorso in presenza di una rete al posto del muro di neve, possa intaccare le conclusioni peritali. In primo luogo, non risulta che l'opponente 2 abbia competenze in materia di sicurezza di piste sciistiche. In secondo luogo, il perito ha precisato che una rete in quel punto non avrebbe potuto impedire l'incidente, comportando viepiù il rischio per lo sciatore di essere catapultato, aspetto su cui il gravame è silente. La carenza in materia di segnaletica, rilevata nella perizia e ribadita nel ricorso, non ha d'altra parte giocato un ruolo nella fattispecie, essendo accertato che la vittima ha perso la padronanza degli sci e il controllo della velocità prima della biforcazione, di modo che anche in presenza di una corretta segnalazione non sarebbe stato in grado di curvare per dirigersi verso la (più facile) "stradina innevata". L'insorgente non pretende del resto il contrario. In simili circostanze, è senza incorrere nell'arbitrio che la CRP si è attenuta alle risultanze peritali e ha concluso per l'assenza di violazioni di norme di condotta nella gestione del tratto di pista in questione, in causalità con l'incidente, imputabili all'opponente 3.
3.3. Non appare poi necessario soffermarsi sulla valutazione della relazione sulle operazioni medico-legali, segnatamente in punto alla causa delle lesioni letali riportate dalla vittima dell'incidente. Oltre al fatto che in assenza di un comportamento negligente neppure si pone la questione del nesso causale, la CRP ha comunque considerato entrambe le ipotesi traumatogeniche formulate dal medico legale. In merito a quella per cui le lesioni siano ascrivibili al conclusivo impatto contro il cumulo di neve, sostenuta dall'insorgente, la Corte cantonale a titolo abbondanziale ha nondimeno ritenuto un'interruzione del nesso causale, in seguito al grave comportamento assunto dalla vittima. Invano al riguardo la ricorrente rimprovera ai giudici precedenti di aver travalicato le proprie competenze per essersi pronunciati nel merito. Disattende che la CRP era chiamata a esaminare se erano riunite le condizioni per pronunciare l'abbandono del procedimento (v. art. 319 CP), tra cui appunto determinare se è chiaro che i fatti non sono punibili. Che nella fattispecie la ritenuta interruzione del nesso causale sia evidente è peraltro dimostrato dal fatto che l'insorgente nemmeno tenta di censurare tale conclusione.
3.4. Alla luce di quanto precede, in particolare considerata l'assenza di una negligenza, una condanna dell'opponente 3 appare inverosimile. Di conseguenza, confermando l'abbandono del procedimento, la CRP non ha violato il principio "in dubio pro duriore".
4. Con riferimento all'opponente 2, la CRP ha ritenuto a suo carico la violazione delle regole di condotta emanate dalla Federazione Internazionale di Sci. Egli aveva la custodia del figlio e conseguentemente era responsabile del corretto comportamento di quest'ultimo sulle piste di sci. Non conosceva la stazione sciistica, essendo la prima volta che vi si recava, e sapeva che il bambino non possedeva le capacità tecniche per affrontare una pista nera. Lo stesso opponente 2 non aveva adeguate capacità tecniche per intervenire in caso di bisogno. Avrebbe pertanto dovuto valutare in modo diverso i rischi connessi a una pista nera e adottare un comportamento adeguato alla situazione concreta. Egli ha dunque violato l'obbligo di sicurezza che scaturiva dalla sua veste di padre e di accompagnatore. Avendo perso nell'incidente il suo unico figlio, in applicazione degli art. 54 CP e 8 CPP, la CRP ha confermato l'abbandono del procedimento nei suoi confronti.
4.1. Secondo la ricorrente, alla luce degli interessi preponderanti dell'accusatrice privata, del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, del principio accusatorio, del principio di parità ed equità di trattamento e della buona fede processuale, il pubblico ministero avrebbe dovuto promuovere l'accusa o emanare un decreto di accusa. Ella avrebbe un interesse giuridicamente protetto a partecipare, nel rispetto del diritto al contraddittorio, all'accertamento dell'innocenza o della colpevolezza dell'imputato e se del caso dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 54 CP. L'abbandono del procedimento nei confronti dell'opponente 2 equivalerebbe a un proscioglimento da ogni accusa. Confermando l'abbandono, la CRP avrebbe violato l'art. 8 CPP, dal momento che non avrebbe tenuto conto degli interessi preponderanti dell'accusatrice privata all'accertamento della verità processuale in merito all'imputazione di omicidio colposo. L'insorgente rileva che dinanzi alla Corte cantonale l'opponente 2 avrebbe del resto aderito alla richiesta di rinvio degli atti al pubblico ministero, auspicando un chiarimento non equivoco quanto alla sua responsabilità penale.
4.2. Il pubblico ministero dispone l'abbandono del procedimento in particolare se una disposizione legale prevede la possibilità di rinunciare all'azione penale o alla punizione (art. 319 cpv. 1 lett. e CPP). Giusta l'art. 8 cpv. 1 CPP, il pubblico ministero e il giudice prescindono dal procedimento penale se il diritto federale lo prevede, segnatamente se sono adempiute le condizioni di cui agli art. 52-54 CP. In questi casi, decidono il non luogo a procedere o l'abbandono del procedimento (art. 8 cpv. 4 CPP). Per giudice ai sensi dell'art. 8 CPP s'intende quello chiamato a statuire sui reclami contro i decreti di non luogo a procedere o di abbandono emanati dal pubblico ministero (DTF 139 IV 220 consid. 3.4.3 pag. 225).
L'art. 8 CPP consacra il principio dell'opportunità e costituisce una limitazione all'obbligo di procedere previsto dall'art. 7 CPP (F IOLKA/RIEDO, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, vol. I, 2 aed. 2014, n. 2 ad art. 8 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, 2 aed. 2016, n. 2 ad art. 8 CPP; ROBERT ROTH, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 2 ad art. 8 CPP; WOLFGANG WOHLERS, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2 aed. 2014, n. 4 ad art. 8 CPP). Tale principio dev'essere applicato d'ufficio (NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO]: Praxiskommentar, 2 aed. 2013, n. 2 ad art. 8 CPP [Praxiskommentar]; PAOLO BERNASCONI, in Codice svizzero di procedura penale [CPP]: commentario, 2010, n. 17 ad art. 8 CPP). L'abbandono del procedimento giusta l'art. 8 cpv. 1 CPP è d'obbligo qualora le condizioni degli art. 52 segg. CP siano realizzate (PIERRE CORNU, Exemption de peine et classement - absence d'intérêt à punir, réparation et atteinte subie par l'auteur du fait de son acte [art. 52-54 CP], RPS 127/2009 pag. 395; WOHLERS, op. cit., n. 9 ad art. 8 CPP; FIOLKA/RIEDO, op. cit., n. 26 ad art. 8 CPP).
4.3. Premesso che la ricorrente non contesta minimamente l'adempimento dei presupposti di cui all'art. 54 CP, questo Tribunale deve limitarsi a esaminare se l'abbandono del procedimento sia conforme all'art. 8 CPP. Come testé esposto, in presenza di uno dei motivi di impunità previsti dagli art. 52 segg. CP le preposte autorità (ovvero il pubblico ministero e il giudice adito con reclamo contro un non luogo a procedere o un abbandono, DTF 139 IV 220) sono tenute ad abbandonare il procedimento. Il principio dell'opportunità è considerato alla stregua di un impedimento a procedere (SCHMID, Praxiskommentar, n. 2 ad art. 8 CPP). L'invocato principio "in dubio pro duriore" nulla muta al riguardo. Imporre la promozione dell'accusa in applicazione di questo principio renderebbe lettera morta l'art. 8 cpv. 1 CPP. Erra peraltro l'insorgente laddove intravede una violazione di tale norma nella mancata presa in considerazione degli interessi preponderanti dell'accusatrice privata. Nell'ambito dell'art. 8 cpv. 1 CPP non v'è infatti spazio per tener conto di questi interessi, che sono di rilievo unicamente nelle ipotesi contemplate dall'art. 8 cpv. 2 e 3 CPP, come del resto risulta già dalla semplice lettura del testo legale (Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, FF 2006 1037, n. 2.1.2 ad art. 8 CPP; NIKLAUS SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2
4.4. Nel confermare l'abbandono del procedimento nei confronti dell'opponente 2 decretato dal pubblico ministero, la CRP non ha pertanto violato il diritto.
5. Ne segue che, per quanto ammissibile, il ricorso è infondato e dev'essere respinto.
La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio non può trovare accoglimento. Da un lato, a comprova della propria situazione finanziaria, la ricorrente, viepiù patrocinata da un avvocato, ha prodotto unicamente la decisione con cui è stata posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria in sede cantonale, ciò che manifestamente non basta a dimostrare di non disporre di mezzi necessari (v. sentenza 2C_238/2012 del 30 luglio 2012 consid. 5.2). Dall'altro lato, le sue conclusioni apparivano prive di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 e 2 LTF). Le spese giudiziarie dovrebbero pertanto essere poste a carico dell'insorgente, secondo soccombenza. Tuttavia, considerate le particolarità del caso, si rinuncia a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF).
In assenza di uno scambio di scritti, non si giustifica accordare ripetibili agli opponenti, non essendo incorsi in spese per la sede federale (art. 68 cpv. 2 LTF).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3. Non si prelevano spese giudiziarie.
4. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 8 febbraio 2017
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Denys
La Cancelliera: Ortolano Ribordy